Sentenza — n. 35063/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 09/12/2019, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni per aver concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Manieri Emanuele in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (commesso in data 11/05/2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola due motivi: 2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per assenza di prova, attesa la violazione dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. L'operante Dominici, sentito come testimone ha confermato che al prevenuto veniva nominato il difensore d'ufficio tramite il call-center dopo che era stato effettuato l'alcoltest. 2.2. Illegittimità della sentenza impugnata perché non v'è prova del corretto funzionamento dell'etilometro e della sua omologazione, prova che spettava alla pubblica accusa fornire.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANIERI EMANUELE nato a ORVIETO il 11/05/1986 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo ,e2,Let,L.Lt 7-1).6 LC
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 09/12/2019, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni per aver concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Manieri Emanuele in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (commesso in data 11/05/2014).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola due motivi: 2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per assenza di prova, attesa la violazione dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. L'operante Dominici, sentito come testimone ha confermato che al prevenuto veniva nominato il difensore d'ufficio tramite il call-center dopo che era stato effettuato l'alcoltest. 2.2. Illegittimità della sentenza impugnata perché non v'è prova del corretto funzionamento dell'etilometro e della sua omologazione, prova che spettava alla pubblica accusa fornire.
3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato - calcolate tutte le sospensioni di cui dà conto la sentenza di appello - in data 08/08/2020 il relativo termine di prescrizione.
4. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata.
5. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
6. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
7. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il P esidente Dani