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Sentenza — n. 35062/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated electricity theft, ruling absence at verification does not negate liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35062/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of guilt for aggravated electricity theft. The appellant argued he was not present during the verification and failed to admit responsibility, while also citing procedural errors regarding sentencing suspension. The court rejected these claims, noting that his identity as the sole resident and subsequent confirmation of residence established his liability despite his absence.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 565 c.p.p.: The absence of the accused at the time of verification does not exclude criminal liability if they are identified as the sole resident and confirm residence subsequently; appeals raising new grounds not raised in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
electricity theft liability absence at verification sole resident identification inadmissible appeal procedural exhaustion danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
All'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 565 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
All'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
All'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALERNO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/10/1958 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI r - che ha concluso chiedendo _A-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che ha dichiarato Salerno Salvatore responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Il giudice di primo grado assumeva a fondamento dell'affermazione di colpevolezza le prove orali e documentali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, donde emergeva che, in data 14/10/2013, personale dell'Enel, recatosi in Mazara del Vallo, all'indirizzo di residenza dell'imputato, accertava la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica Enel, realizzato attraverso dei cavi che, bypassando il contatore, avevano consentito il prelievo abusivo di energia elettrica pari a 274514 KWh. Il Salerno veniva identificato dalla polizia giudiziaria come l'unico residente nella predetta abitazione.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva tre motivi con cui deduce erronea applicazione della legge con riguardo rispettivamente: 3.1. All'art. 192 cod. proc. pen. per non essere mai stato individuato il Salerno nel momento in cui è stata effettuata la verifica (essendo la presenza dello stesso al momento della verifica elemento costitutivo ed indefettibile per l'esistenza del reato contestato), né egli ha mai ammesso la propria responsabilità al riguardo. 3.2. All'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.3. All'omessa motivazione sul richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico e assertivo. Quanto al primo motivo di doglianza, la Corte territoriale correttamente afferma che la circostanza che il Salerno non fosse presente al momento dell'accertamento non esclude la sua responsabilità, atteso che, dagli accertamenti anagrafici, egli è risultato essere l'unico soggetto residente nell'abitazione e che nel verbale di identificazione, redatto due giorni dopo l'accertamento dai Carabinieri della Stazione di Mazara 2, il prevenuto indicava il proprio domicilio nella medesima abitazione confermando, di fatto, l'effettivo utilizzo della predetta.

Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile atteso che la censura non risulta proposta con i motivi di appello e che è stata poi dedotta con il ricorso senza indicazione di specifiche argomentazioni a supporto. Quanto alla doglianza in punto di omessa pronuncia sulla richiesta sospensione, di cui al terzo motivo, si osserva che il relativo diniego è implicitamente motivato in ragione dei precedenti richiamati nella sentenza impugnata, cui si aggiunge la motivata valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela