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Sentenza — n. 35060/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35060/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35060/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che ha ritenuto Sporzon Maurizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (fatto accertato il 02/12/2014). Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, sollevando due motivi. Con il primo, deduce contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, nonostante il difetto di prova; con il secondo, deduce violazione di norma sostanziale e processuale con riguardo alla mancata prova del regolare funzionamento dell'etilometro, vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di inattendibilità della rilevazione dell'etilometro, nonché insufficienza della prova della penale responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35060/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, sollevando due motivi. Con il primo, deduce contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, nonostante il difetto di prova; con il secondo, deduce violazione di norma sostanziale e processuale con riguardo alla mancata prova del regolare funzionamento dell'etilometro, vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di inattendibilità della rilevazione dell'etilometro, nonché insufficienza della prova della penale responsabilità.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente sorpasso non consentito esame d'idoneità alla guida reato grave di stupefacenti abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
186, comma 2-bis, nonostante il difetto di prova; con il secondo, deduce violazione di norma sostanziale e processuale con riguardo alla mancata prova del regolare funzionamento dell'etilometro, vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPORZON MAURIZIO nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il 10/05/1961 )19 avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo W-C4--k.t.a-C2 (A- (ULEX-; c)t- jv p-Guyuv,` e ekt.A.A._

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che ha ritenuto Sporzon Maurizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (fatto accertato il 02/12/2014).

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, sollevando due motivi. Con il primo, deduce contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, nonostante il difetto di prova; con il secondo, deduce violazione di norma sostanziale e processuale con riguardo alla mancata prova del regolare funzionamento dell'etilometro, vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di inattendibilità della rilevazione dell'etilometro, nonché insufficienza della prova della penale responsabilità.

3. In data 13/04/21, è pervenuta in cancelleria memoria difensiva, a firma dell'avv. Pascale De Falco, a sostegno dei motivi illustrati nel ricorso.

4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 02/12/2019, il relativo termine di prescrizione.

5. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 02/12//2014; sentenza di secondo grado del 15/04/2019; non essendovi periodi di sospensione, il termine di prescrizione è pari ad anni cinque. La prescrizione è dunque maturata in data 02/12/2014).

6. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

7. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

8. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il sidente Daniela Dawan GiaXolrio Fumu ..uutf‹4-, DEPOSI