Italian Court dismisses appeal against conviction for falsely declaring income from online sales fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for falsely declaring income. The defendant argued that the court failed to prove specific intent regarding the illicit online sales and improperly shifted the burden of proof. The court rejected these claims, ruling that general intent to lie about financial status is sufficient and that the evidence of unexplained bank transfers and third-party accusations established the necessary criminal context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 43 cod. pen.: The court established that for the crime of false declaration of income, general intent (dolus generalis) regarding the falsity of the statement is sufficient, and the burden of proof regarding the illicit source of funds does not need to be explicitly reversed if the falsity is evident from the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AFFINITA FIORE nato a PESCIA il 12/07/1983 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo CA tkek_ 2./r0 _
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ha dichiarato Affinita Fiore responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Dalla documentazione relativa alle espletate indagini bancarie, dall'esame del teste di p.g. Paolo Romeo, dalla denuncia presentata da Ferro Lorenza e dalla copia del bonifico da costei effettuato a favore dell'imputato, era emerso che l'imputato - il quale aveva dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un reddito pari a zero - incassava sui suoi conti correnti i proventi della sua attività consistente nell'esecuzione di vendite fittizie on line.
3. Avverso la prefata sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione sollevando quattro motivi. Con il primo, deduce violazione degli artt. 95 d.P.R. 115/2002 e 43 cod. pen. I giudici di merito non hanno provato la sussistenza del dolo generico, poiché non è stata fornita alcuna prova che l'importo di euro 4.125,00 fosse provento di attività di vendita illecita di prodotti on line da parte dell'Affinita. La provenienza di tale somma è derivata soltanto da una mera asserzione dell'agente della Guardia di Finanza, Romeo, che si era limitato ad affermare che sul conto corrente del prevenuto presso Cariparma era confluita detta somma senza però accertare il motivo di tale accredito e la consapevolezza dell'imputato di aver incrementato il suo reddito personale.
Con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 76 e 95 d.P.R. 115/2002. Dalla sentenza impugnata si evince che qualsiasi somma confluisca sui conti correnti di un soggetto ne integri il reddito personale annuale. Così però non è perché il reddito rilevante per l'ammissione al beneficio è quello imponibile ai fini dell'imposta sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione. Occorre, pertanto, accertare, da un lato, se la somma in questione costituisse reddito fiscalmente imponibile e, dall'altro, se la mancata dichiarazione sia dovuta alle deduzioni degli oneri deducibili ovvero alle detrazioni sull'abitazione principale.
Con il terzo motivo, censura la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 in riferimento all'art. 27 Cost., nonché manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale effettuato l'inversione dell'onere della prova in tema di responsabilità penale dell'imputato. Con il quarto motivo, si duole della violazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché di mancanza di motivazione sul punto.
4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.L'elemento soggettivo del reato, per il quale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di mentire in ordine alle proprie condizioni di reddito (a prescindere dal fatto che il cespite omesso conduca o meno al superamento del limite per l'ammissione al beneficio) è stato, nel caso in esame, correttamente ritenuto ed argomentato sin dal primo grado di giudizio, sulla base della documentazione acquisita con il consenso delle parti, da cui risultano non solo l'afflusso del bonifico al conto dell'imputato, ma anche la denuncia di Ferro Lorenza ed il bonifico dalla medesima effettuato, a supporto della addebitata esecuzione di vendite fittizie on-line, da parte dell'imputato.
E da tale ricostruito contesto si evidenziano anche le ragioni dell'omessa indicazione da parte dell'Affinita di tale reddito, invece valutabile, nonostante la sua desumibile provenienza illecita, provenienza relativamente alla quale, almeno ai presenti fini, non necessita la sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 58378 del 12/12/2018, Sarrocco William Gabriele, Rv. 274952; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano Roberto Rv. 274271). Il terzo motivo resta assorbito.
5. Quanto poi alla censura di omessa motivazione con riferimento alla richiesta causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p., se pure manca una esplicita motivazione sul punto, essa è all'evidenza implicitamente contenuta, in termini reiettivi, nella valutazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e della sua significatività in relazione al fatto in esame, come del resto riconosciuto e consentito dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 5 - , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra Fabio, Rv. 280250; Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale Vito, Rv. 274794; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499, ove si afferma che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2021 DEPCCZATO 2. CNr;ELLEMIli Il Consigliere estensore Il Prp