Cassation court rejects appeal on prescription, ruling recidiva must count for time limits despite penalty balancing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal regarding the extinction of the crime by prescription. The appellant argued that the lower court erred by not declaring the crime prescribed, noting that recidiva was excluded from the penalty increase but considered equivalent to general mitigating circumstances. The court held that for prescription calculations, contested recidiva must always be taken into account, regardless of its treatment in the final penalty balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: For the computation of the prescription period, contested recidiva must be considered, excluding the application of Art. 69 regarding mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIONETTI VINCENZO nato a GENOVA il 28/03/1987 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICVTTA MARINELLI ( che ha ha concluso chiedendo fULAck-1,1A-LL": -7-) • -e .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale della stessa città per aver assolto Lionetti Vincenzo dal reato di guida senza patente (capo b), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, l'ha confermata con riguardo al reato di furto aggravato del motociclo Yamaha che si trovava parcheggiato sulla pubblica via (capo a). Fatto commesso in Genova il 21- 22 febbraio 2011. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l 'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all 'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte territoriale ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione. Nonostante il primo giudice non avesse operato alcun aumento per la contestata recidiva e l'abbia esclusa valutandola equivalente alle riconosciute attenuanti generiche, la Corte del merito ha reputato che la recidiva dispiegasse i suoi effetti sul decorso della prescrizione.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata equivalente o subvalente. Si tratta di interpretazione che corrisponde al dettato dell'art. 157, comma 3, cod. pen., che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059;
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore Giovanni, Rv. 278058; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico Giacomo, Rv. 274899). 4.1. Nel caso di specie, come ricorda la sentenza impugnata, il Tribunale non aveva affatto escluso la recidiva giacché ne teneva conto nel calcolo della pena, tant'è che la stessa è stata valutata nel giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, non venendo, in conseguenza, applicato il relativo aumento di pena 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
CC WRID! Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tu , CNI processuali. Così deciso il 16 febbraio 2021 <03 cen Il Consigliere estensore Il Presidente n4 Daniela Dawan 715 C