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Sentenza — n. 34638/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34638/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34638/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunziando quale giudice di rinvio a seguito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza in precedenza emessa, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Vincenti Alberto, liquidando in favore dell'istante la somma di euro 4.480,58 oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato del provvedimento. Alberto Vincenti aveva richiesto la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere ingiustamente subita per giorni 19 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per rapina aggravata e connessi reati in materia di armi, nonché per ricettazione di uno scooter, conclusosi con sentenza del Tribunale di Lecce del 21/7/2014 con formula assolutoria per non aver commesso il fatto. _ La Corte di Cassazione, con sentenza n.6272 del 17/12/2018 dep.2019, aveva annullato con rinvio l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello il 9/05/2018, che pure aveva accolto il ricorso, con la seguente motivazione «... il riferimento, in passaggi significativi del provvedimento impugnato, a persona diversa dall'istante, ad una misura che appare differente da quella rappresentata dallo stesso (arresti domiciliari invece della custodia in carcere) nonché ad un periodo di detenzione subito (dal 13 al 29 gennaio 2017) inferiore a quello rivendicato dal Vincenti (dal 10 al 29 gennaio 2017), fa ritenere che manchi una puntuale motivazione rispetto alle richieste avanzate dal ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Sentenza — n. 34638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo al secondo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2002 (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 22226401), ha affermato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non possa essere considerato soccombente nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione in cui non si sia costituito (Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 27735702, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 92 6 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Cost. con sentenza n. 77 del 7 marzo 2018).

Parole chiave

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indennità per detenzione riabilitazione risarcimento alle vittime di reati esecuzione delle pene aiuto all'evasione di detenuti misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
in relazione all'art. 24 Cost., 5, comma 5, e 6, comma 2, CEDU, 27 Cost., oltre che per vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della somma liquidata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINCENTI ALBERTO nato a POGGIARDO il 13/07/1991 avverso l'ordinanza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunziando quale giudice di rinvio a seguito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza in precedenza emessa, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Vincenti Alberto, liquidando in favore dell'istante la somma di euro 4.480,58 oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato del provvedimento. Alberto Vincenti aveva richiesto la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere ingiustamente subita per giorni 19 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per rapina aggravata e connessi reati in materia di armi, nonché per ricettazione di uno scooter, conclusosi con sentenza del Tribunale di Lecce del 21/7/2014 con formula assolutoria per non aver commesso il fatto. _ La Corte di Cassazione, con sentenza n.6272 del 17/12/2018 dep.2019, aveva annullato con rinvio l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello il 9/05/2018, che pure aveva accolto il ricorso, con la seguente motivazione «... il riferimento, in passaggi significativi del provvedimento impugnato, a persona diversa dall'istante, ad una misura che appare differente da quella rappresentata dallo stesso (arresti domiciliari invece della custodia in carcere) nonché ad un periodo di detenzione subito (dal 13 al 29 gennaio 2017) inferiore a quello rivendicato dal Vincenti (dal 10 al 29 gennaio 2017), fa ritenere che manchi una puntuale motivazione rispetto alle richieste avanzate dal ricorrente.

Tanto più che la somma stabilita a titolo di indennità per equa riparazione risulta riferita ad una tipologia di misura cautelare e ad un relativo periodo di riferimento che paiono diversi da quelli che hanno interessato il ricorrente. In tale contesto, l'ulteriore affermazione dell'assenza, nella domanda, di specifiche allegazioni di danni di natura patrimoniale e personale contribuisce a far ritenere, a fronte di una contestazione formulata del ricorrente anche su tale punto, che il riferimento riguardi la richiesta del Vincenti piuttosto che di tale "Bianco", citato nel provvedimento impugnato.

Si tratta di rilievi pregiudiziali ed assorbenti rispetto alle altre doglianze formulate, che impongono l'accoglimento del ricorso per nuovo esame con il quale la Corte di Appello dovrà aver cura di verificare e valutare tutti i presupposti relativi alla detenzione subita dal ricorrente».

3. Il giudice del rinvio ha, quindi, ritenuto di liquidare equitativamente la somma non discostandosi dal parametro matematico; a tale determinazione è f pervenuta ritenendo che la decisione del Vincenti di trasferirsi all'estero potesse ritenersi dettata da plurime ragioni, oltre quella del deterioramento dell'immagine, posto che dopo 19 giorni dall'arresto il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento circoscrivendo gli effetti negativi dell'ingiusto stato di detenzione.

4. Alberto Vincenti ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt.314-315 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., 5, comma 5, e 6, comma 2, CEDU, 27 Cost., oltre che per vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della somma liquidata. Il ricorrente osserva che la stessa Corte territoriale, dopo aver affermato che la liquidazione dell'indennizzo deve essere disancorata da criteri o parametri rigidi e parametrata con equità sulle conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali derivate dalla privazione della libertà, con provvedimento illogico e contraddittorio ha fatto ricorso esclusivamente all'unico criterio del parametro matematico, omettendo di valutare le conseguenze ulteriori derivate dalla privazione della libertà.

Nel ricorso si contesta la valutazione circa le possibili altre cause del trasferimento all'estero dell'istante, essendo stato provato che, poco tempo dopo la scarcerazione, l'istante è stato costretto ad emigrare in Svizzera non trovando alcun posto di lavoro sul territorio a seguito del grande risalto dato alla vasta operazione di polizia dalla cronaca. Assolto a distanza di tre anni dal suo arresto, il clima di diffidenza e sospetto creato nel piccolo centro in cui abitava non gli ha consentito di reperire alcuna attività lavorativa sul territorio, costringendolo ad allontanarsi dalla famiglia per potersi ricostruire un'esistenza dignitosa. 4.1.

Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 cod. proc. pen., 13, comma 6, I.n. 247/2013 e 1 d.m. 140/2012, artt.1 e 4 d.m. 10 marzo 2014 n.55, nonché vizio di motivazione e violazione dell'art.24 Cost, art.5, comma 5, in combinato disposto con l'art.6, comma 2, CEDU, nonché art.27 Cost. in relazione all'omesso riconoscimento delle competenze di lite. Pur avendo fatto presente che l'attività professionale resasi necessaria per la tutela dei propri diritti aveva comportato una spesa per onorari di euro 12.900 oltre accessori di legge, la Corte di appello ha nuovamente compensato le spese processuali relative a tutte le fasi del procedimento considerando che il Ministero non si fosse costituito in giudizio.

Secondo il ricorrente, pur trattandosi di procedimento a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario, il comportamento adottato dalla controparte ha reso necessario ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti. Data la natura civilistica del procedimento, l'assenza di statuizione in ordine al regolamento delle spese trova la sua disciplina nell'art. 91 cod. proc. civl ed in una pronuncia della Cassazione civile è stato sancito il diritto del ricorrente di vedersi riconoscere le somme relative alle spese di lite in un caso in cui il Ministero degli Interni non si era costituito in sede di opposizione a diniego di liquidazione di competenze professionali.

Il convenuto soccombente, si assume, anche se contumace, deve essere condannato a pagare le spese processuali in considerazione del fatto che ciò che conta ai fini della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo.

4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Il ricorso è infondato.

2. I principi fondamentali ai quali aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la prima delle quali (Sez.U, n.1 del 13/01/1995, Castellani, Rv.20103501) ha svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che essa si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez.0 n.24287 del 9/05/2001, Caridi, Rv.21897501) ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art.315, comma 2, cod.proc.pen. e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art.303, comma 4, lett.c) cod.proc.pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.

3. Al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta, poi, necessario premettere che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401).

4. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di legittimità ha, poi, costantemente affermato che, qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 25408301). Secondo un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 25202601; Sez. 4, n.34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 25142901).

5. Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 23783701), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo «equa» utilizzato dal legislatore (art.314, comma 1, cod.proc.pen.), è però costante l'affermazione della Corte che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep.2014, Cacopardo, Rv.25842401;

Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 25355501). Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice 5 di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

6. Nell'ordinanza impugnata, in merito ai criteri seguiti dalla Corte territoriale onde pervenire alla liquidazione della somma indicata, si legge in primo luogo l'ottemperanza alle indicazioni fornite nel giudizio rescindente, con liquidazione commisurata secondo le indicazioni del supremo consesso di legittimità al tipo di misura cautelare ed al numero di giorni di privazione della libertà. Successivamente, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dal parametro matematico, fornendo in proposito specifica, non manifestamente illogica, motivazione con ulteriore riferimento alle allegazioni dell'istante inerenti alla perdita di chances di lavoro (pag.3).

7. Nel ricorso si sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di valutare le conseguenze ulteriori derivanti dalla privazione della libertà personale, ma tale deduzione contrasta con il tenore del provvedimento impugnato. 7.1. Non sono state evidenziate allegazioni e prove ulteriori rispetto a quelle esaminate dalla Corte di Appello, la cui pronuncia risulta pertanto completa, tendendo piuttosto le censure ad ottenere una diversa valutazione in merito, non consentita in sede di legittimità. 7.2. Quanto all'entità della somma liquidata, non trattandosi di somma simbolica o irrisoria, né quantificata secondo criteri arbitrari, il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, tanto più ove si tenga presente che la rimessione in libertà 19 giorni dopo la data dell'arresto rappresenta un forte segnale di senso contrario, proprio dal punto di vista mediatico ed in relazione al contesto socio-culturale di riferimento.

Date tali premesse, la valutazione della congruità dell'importo riconosciuto, come detto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 26372101; Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401).

8. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2002 (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 22226401), ha affermato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non possa essere considerato soccombente nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione in cui non si sia costituito (Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 27735702, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 92 6 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Cost. con sentenza n. 77 del 7 marzo 2018).

9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan