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Sentenza — n. 34637/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OPREA SORIN IULIAN nato a GALATI ( ROMANIA) il 24/11/1998 avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Torino applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Oprea Sorin Iulin la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre a 12.000,00 euro di multa e a Chemichi Jawad la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre a 5.000,00 euro di multa in relazione a reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90 in relazione alla illecita detenzione ai fini di spaccio 417,129 gr lordi di marijuana, occultati in tre barattoli e in otto buste sigillate all'interno di una borsa sportiva, il cui principio attivo è risultato pari a 73,526 gr di THC, essendo stato ritrovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma di 1490,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio nascoste in un cassetto di biancheria intima. Torino il 2.05.2020.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 bis cod.pen; Sentenza — n. 34637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza il difensore dell'imputato Oprea Sorin Iulian ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla base del seguente motivo: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro ex art. 240 bis cod.pen. e in particolare alla sproporzione rispetto alle complessive condizioni economiche del ricorrente. Lamenta anche che sono stati confiscati i cellulari che non possono ritenersi strumenti pertinenti al reati di detenzione illecita.

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale inchiesta penale per omicidio corresponsabilità della vittima momento del reato gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Torino applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 bis cod.pen
Avverso la sentenza il difensore dell'imputato Oprea Sorin Iulian ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla base del seguente motivo: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro ex art. 240 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OPREA SORIN IULIAN nato a GALATI ( ROMANIA) il 24/11/1998 avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Torino applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Oprea Sorin Iulin la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre a 12.000,00 euro di multa e a Chemichi Jawad la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre a 5.000,00 euro di multa in relazione a reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90 in relazione alla illecita detenzione ai fini di spaccio 417,129 gr lordi di marijuana, occultati in tre barattoli e in otto buste sigillate all'interno di una borsa sportiva, il cui principio attivo è risultato pari a 73,526 gr di THC, essendo stato ritrovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma di 1490,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio nascoste in un cassetto di biancheria intima. Torino il 2.05.2020.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato Oprea Sorin Iulian ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla base del seguente motivo: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro ex art. 240 bis cod.pen. e in particolare alla sproporzione rispetto alle complessive condizioni economiche del ricorrente. Lamenta anche che sono stati confiscati i cellulari che non possono ritenersi strumenti pertinenti al reati di detenzione illecita.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha dedotto che il ricorso non è fondato e ne ha chiesto il rigetto. 4.La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 che, a decorrere dalle richieste di applicazione della pena presentate, come nel caso di specie, dopo il 4 agosto 2017, ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50). 4.1.Ne deriva la astratta ammissibilità del ricorso che pone il tema della legalità della misura di sicurezza.

Come già affermato da questa Corte, tutto ciò che si riferisce alla erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità (ad 199 cod. peri, e 25 Costituzione), cui é sottoposto, come le pene, anche il regime delle misure di sicurezza, costituisce causa di illegalità della misura stessa (Sez. 3, n.1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611) e consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena limitatamente alla sua disposta applicazione (nel caso di specie, la confisca; nel senso che la confisca immotivata è di per sé illegale, cfr., di recente, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946). 4.2.Nel caso in esame, il GUP ha disposto la confisca della somma in contanti di euro sequestrata e ha valutato la assenza di elementi atti a giustificare il possesso in condizione delle condizioni economiche dell'assenza d un' occupazione lavorativa lecita e di altre fonti di sostentamento, con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, tantonneno smentito dalle generiche censure dei ricorrenti. 4.3.Dunque, il Giudice ha espressamente sia pure sinteticamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la somma di denaro in questione costituisce profitto del reato e sul punto i ricorrenti hanno articolato un motivo del tutto generico. 4.4.

È invece fondata la censura proposta in relazione ai telefoni cellulari sequestrati di cui nella sentenza impugnata, si è disposta la confisca. Trattandosi, anche in questo caso, di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (cfr.

Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010 ) Rv. 248454 —01). Nel caso in esame il giudice di merito non ha fornito alcuna motivazione, neppure implicita, sull'esistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni possa agevolare la reiterazione del reato. Questo punto della sentenza va dunque annullato senza rinvio con conseguente ordine di restituzione del telefono cellulare.

5. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il parziale accoglimento del ricorso nei termini indicati. Gli altri motivi devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all' avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 14.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Fer ti iz a Piccif Uk.Q. C Vs1"