Sentenza — n. 34636/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce confermava il provvedimento della Corte di Appello di Lecce in data 8.02.21, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Ingrosso Maria Valeria, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per i quali la medesima Corte d'Appello di Lecce, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1627/17 ( art. 74 Dpr 309/90 e 416 bis cod.pen) aveva rideterminato la pena complessiva in anni 12 e quattro mesi di reclusione, dopo aver individuato l'aumento per la continuazione, in relazione al presente procedimento, in anni tre e mesi quattro di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 300 comma 4 cod.proc.pen, art. 310 c.p, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure non si confrontano con il puntuale percorso sviluppato dal Tribunale del Riesame, che, con argomentazioni conformi ai principi di diritto secondo i canoni ermeneutici giurisprudenziali, congrue e logiche, ha evidenziato infatti che, seppure la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con i reati già giudicati di cui all'art. 74 Dpr 309/90 e 416 bis cod.pen., risulta confermato il pieno inserimento della Ingrosso non solo nella organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ma nel più ampio contesto della criminalità organizzata di tipo mafioso ( fol 2).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGROSSO MARIA VALERIA nato a LIZZANELLO il 06/10/1979 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce confermava il provvedimento della Corte di Appello di Lecce in data 8.02.21, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Ingrosso Maria Valeria, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per i quali la medesima Corte d'Appello di Lecce, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1627/17 ( art. 74 Dpr 309/90 e 416 bis cod.pen) aveva rideterminato la pena complessiva in anni 12 e quattro mesi di reclusione, dopo aver individuato l'aumento per la continuazione, in relazione al presente procedimento, in anni tre e mesi quattro di reclusione.
2. Ricorre per cassazione la Ingrosso lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e mancanza della motivazione. Deduce che, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso in carcere a partire dal 26.02.2014, in relazione alla condanna divenuta irrevocabile nel giugno 2019, e dal 2016 per il presente procedimento per fatti commessi prima del 2014, avendo beneficiato di 585 giorni di liberazione anticipata deve in concreto scontare il residuo di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Rappresenta, inoltre, l'ottimo comportamento processuale e carcerario, svolgendo da anni ila lavoro di cuoca nelle cucine, conseguentemente tali elementi concreti dovevano fari ritenere attenuate le esigenze cautelari. E' priva di riscontro l'affermazione secondo cui non vi sono elementi per ritenere la significativa di rescissione dei rapporti dell'imputata con i gruppi criminali di cui ha fatto parte in maniera attiva. Inoltre la Corte territoriale non ha evidenziato elementi che attestino il pericolo attuale di recidiva e la adeguatezza della misura carceraria anche in considerazione dell'entità della pena concretamente irrogata in aumento a titolo di continuazione e dei titolo di reato che non attiene alla partecipazione al sodalizio mafioso.
Deduce la inefficacia della misura ai sensi dell'art. 300 comma 4 cod.proc.pen..
3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta in atti ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare ha dedotto "con riguardo al primo motivo, che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari ..." e che "il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari ...".II Tribunale, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha coerentemente ritenuto, in rapporto alla gravità delle "vicende giudiziarie" avvinte da continuazione, privo di significativa "novità" il tempo pur correttamente trascorso in carcere (come anche le problematiche di salute, attesa la possibilità di ricovero ai sensi dell'art., 11 L.P.). Quanto al secondo motivo può rilevarsi che lo stesso appare estraneo al procedimento ex art. 310 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette qualsivoglia confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'.
L"antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelarr, sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore.
Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cauteiare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, ( ex plurimis Sez. 5 -, n. 4321 de/ 18/12/2020 Cc. (dep. 03/02/2021) Rv. 280452 - 01;
Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631). Del resto, va rammentato che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302).
2. Le censure non si confrontano con il puntuale percorso sviluppato dal Tribunale del Riesame, che, con argomentazioni conformi ai principi di diritto secondo i canoni ermeneutici giurisprudenziali, congrue e logiche, ha evidenziato infatti che, seppure la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con i reati già giudicati di cui all'art. 74 Dpr 309/90 e 416 bis cod.pen., risulta confermato il pieno inserimento della Ingrosso non solo nella organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ma nel più ampio contesto della criminalità organizzata di tipo mafioso ( fol 2).
Ha affermato inoltre che la Ingrosso al di la di un positivo comportamento in carcere non risulta aver posto in essere condotte concretamente valutabili di distacco dall'ambiente criminale che possano costituire elementi nuovi; il decorso del tempo in vinculis di per sé è inidoneo a far ritenere affievolito il permanere delle esigenze cautelari. Incensurabile in sede di legittimità è la motivazione sulle esigenze cautelari. 2.1. Ineccepibile, parimenti, la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere in considerazione della personalità, dei precedenti penali, della spregiudicatezza delle condotte delittuose; adeguatezza e proporzionalità della misura che è stata valutata in relazione alla necessità di eliminare in radice ogni possibilità di contatto con l'ambiente criminale in cui risulta inserita e con cui non risulta aver reciso i legami (fol 2).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 14.04.2021 Il C