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Sentenza — n. 34635/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34635/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34635/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Monza applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Darraz Mimoun la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione oltre a 20.000,00 euro di multa in relazione a reato di cui all'art. 73 comma 1. e 4 D.P.R. 309/90, 81 cpv cod.pen. in relazione a episodi di cessione di cocaina (1,070 Kg) e hashish.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 240 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Darraz Mimoun la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione oltre a 20.000,00 euro di multa in relazione a reato di cui all'art. 73 comma 1. e 4 D.P.R. 309/90, 81 cpv cod.pen. in relazione a episodi di cessione di cocaina (1,070 Kg) e hashish.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali dipendenza da sostanze stupefacenti obbligo di cessione del reddito appropriazione indebita di trattenute salariali licenziamento per furto immissione di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Monza applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: I)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 240 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si liquida come in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DARRAZ MIMOUN nato il 01/03/1975 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Monza applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Darraz Mimoun la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione oltre a 20.000,00 euro di multa in relazione a reato di cui all'art. 73 comma 1. e 4 D.P.R. 309/90, 81 cpv cod.pen. in relazione a episodi di cessione di cocaina (1,070 Kg) e hashish.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: I)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.proc.pen. in quanto il Gup nel ratificare l'accordo pattizio sulla pena non ha valutato la sussistenza di elementi che conducevano al suo proscioglimento proprio in relazione al fatto più grave costituito dalla cessione di 1,070 kg a Roumadi; II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca degli oggetti in sequestro al momento dell'arresto, ex art. 240 bis cod.pen., in particolare orologi, carte di credito e bancomat, acquistati in epoca precedente al reato contestato e pertanto non pertinenti ad esso.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha dedotto che il ricorso è inammissibile. In particolare ha rilevato "che l'imputato non può vantare alcun interesse a lamentare una siffatta motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile e che la violazione dell'art. 129 cod. proc. peli., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102); quanto alla la confisca dei beni in sequestro è stata legittimamente disposta, trattandosi di beni provento di reato utilizzati "da soggetto disoccupato e privo di altre lecite a stabili fonti di guadagno diverse dallo spaccio e che i telefoni in sequestro sono stati strumenti per commettere il reato e ne va ordinata la confisca" 4.

La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 che, a decorrere dalle richieste di applicazione della pena presentate, come nel caso di specie, dopo il 4 agosto 2017, ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50).

Inoltre va ribadito il principio già affermato da questa Corte che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 - , n. 39159 del 10/09/2019 Cc. (dep. 24/09/2019 ) Rv. 277102 - 01).

Nel caso di specie il Gup ha escluso la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod.proc.pen emergendo dagli atti univoci segni di colpevolezza a carico dell'imputato desumibili in particolare dall'esito delle indagini condotte anche a mezzo di intercettazioni telefoniche. 4.1.Ne deriva la astratta ammissibilità del ricorso solo con riferimento al secondo motivo che pone il tema della legalità della misura di sicurezza. Come già affermato da questa Corte, tutto ciò che si riferisce alla erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità cui é sottoposto, come le pene, anche il regime delle misure di sicurezza, costituisce causa di illegalità della misura stessa (Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611) e consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena limitatamente alla sua disposta applicazione (nel caso di specie, la confisca; nel senso che la confisca immotivata è di per sé illegale, cfr., di recente, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946). 4.2.Nel caso in esame, il GUP ha provveduto alla confisca di quanto in sequestro in assenza di elementi atti a giustificarne il possesso in relazione alle condizioni economiche dell'imputato e dall'assenza di un' occupazione lavorativa o di altre fonti di sostentamento leciti, con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, tantomeno smentito dalle generiche censure del ricorrente.

Quanto ai cellulari in sequestro ha provveduto alla confisca in quanto strumenti utilizzati per commettere il reato. 4.3.Dunque, il Giudice ha espressamente sia pure sinteticamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di procedere legittimamente alla confisca e sul punto il ricorrente ha articolato un motivo del tutto generico. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente atel