Sentenza — n. 34634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da Biondino Raffaele, in riferimento alla misura cautelare custodiale subita dal 19.02.2014 al 9.07.2014 in regime carcerario, e, successivamente, agli arresti domiciliari fino all'23.02.2016, quando la Corte d'Appello di Napoli lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, in relazione agli artt. 416 bis e 629 cod.pen.; va precisato che il Tribunale del riesame aveva annullato la ordinanza di custodia cautelare il 19.03.2014 solo per il capo A), relativo all'art. 416 bis cod.pen., confermandola per il reato di estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod.pen; Sentenza — n. 34634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è generico e aspecifico e pertanto inammissibile.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIONDINO RAFFAELE nato a AVERSA il 08/09/1983 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da Biondino Raffaele, in riferimento alla misura cautelare custodiale subita dal 19.02.2014 al 9.07.2014 in regime carcerario, e, successivamente, agli arresti domiciliari fino all'23.02.2016, quando la Corte d'Appello di Napoli lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, in relazione agli artt. 416 bis e 629 cod.pen.; va precisato che il Tribunale del riesame aveva annullato la ordinanza di custodia cautelare il 19.03.2014 solo per il capo A), relativo all'art. 416 bis cod.pen., confermandola per il reato di estorsione.
2. Tanto premesso, la Corte distrettuale considerava che sussistevano condizioni ostative al riconoscimento dell'equa riparazione, tenuto conto delle plurime e significative frequentazioni del Biondino con alcuni camorristi, in particolare Del Villano e Schiavone, cui aveva fornito a credito materiale pubblicitario che veniva poi imposto ad alcuni imprenditori operanti sul territorio mediante azioni estorsive.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Biondino Raffaele, a mezzo del difensore e ha dedotto i seguenti motivi: I) violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 5 CEDU, secondo cui un soggetto che ha erroneamente patito la detenzione deve aver accesso all'indennizzo riparatore. Il ricorrente osserva che la Corte di Appello erroneamente ha ritenuto che la condotta posta in essere assurga a colpa grave sia con riferimento alla vicinanza a persone coinvolte in sodalizi mafiosi sia per le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia.
Si tratta di una mera contiguità riscontrata nella sentenza assolutoria che non può essere sufficiente a giustificare il diniego del riconoscimento dell'indennizzo in quanto si trattava di rapporti di conoscenza occasionale riferiti all' inizio della sua attività imprenditoriale 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. L'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero resistente ha, con memoria scritta, chiesto dichiararsi la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è generico e aspecifico e pertanto inammissibile.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez.
U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art.314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez.
U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, clep. 28/01/2009, Rv. 2427 2. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars construens, tiene conto degli dei fatti storici accertati dai giudici di merito dai quali emerge un frequentazione ed una familiarità con ambienti, situazioni e soggetti costituenti espressioni delle organizzazioni criminali camorristiche che utilizzavano il materiale pubblicitario per commettere estorsioni ( fol 4).
Il Giudice della riparazione dà conto, tra l'altro, che in sede ch interrogatorio di garanzia il Biondino, figlio di un capoclan locale, aveva affermato di non conoscere lo Schiavone, nonostante risultasse dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali che aveva ceduto allo Schiavone e Del Villano materiale pubblicitario a credito, quindi manifestando piena fiducia e contiguità nei confronti di soggetti che in concreto poi risultano aver utilizzato quel materiale pubblicitario per commettere estorsioni e ricavare un ingiusto profitto, mediante l'utilizzo di minacce e metodi di intimidazione mafiosa.
Il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alle condotte processuali e al peso da attribuire alle dichiarazioni svianti rese in interrogatorio, per il principio nemo se detegere tenetur, è consolidato l'orientamento per il quale all'imputato è riconosciul:a la più ampia libertà nella scelta delle opzioni difensive, compreso il rifiuto di rispondere, ma con diverso parametro tale condotta è valutata quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e quale comportamento significativo in termini di colpa grave a fini riparativi, quando esso abbia in qualche modo contribuito alla tenuta del quadro indiziario ostacolando la comprensione del contesto significativo.
La Corte, con orientamento consolidato, riconosce in capo all'indagato "l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare." (Sez. IV, n. 24439 del 27 aprile 2018, Stamatopoulou,; nello stesso senso Sez. III, n. 51084 dell'Il luglio 2017, Pedetta). Peraltro anche la facoltà di mentire o di rendere dichiarazioni reticenti, che, per il medesimo principio, è riconosciuta all'indagato quale legittima reazione all'azione inquisitoria dell'autorità, può ben essere valutato ai fini del contributo causale alla determinazione o alla protrazione dello stato di detenzione, con la conseguente esclusione del diritto al ristoro (Sez.
U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia) ogni qual volta l'interessato sia depositario esclusivo di informazioni in grado di orientare in senso per lui liberatorio le indagini in corso e non ne faccia partecipe l'autorità. Tale situazione si riscontra anche nel caso in esame poiché è proprio il silenzio dell'imputato che ha sicuramento privato gli inquirenti di elementi significativi per chiarire da subito la sua posizione e ricondurre con certezza a rapporti di natura ordinaria, amicale o familiare. Le condotte sopra indicate se non sono state ritenute sufficienti ad integrare quel contributo qualificante alla partecipazione al sodalizio, richiesto per la sussistenza del reato contestato, sono elementi che la Corte territoriale in maniera congrua e logica valorizza per ritenere la condotta del ricorrente gravemente ostativa in quanto sul piano logico si presta ad essere contigua a quella criminale. 2.1.Quanto alla violazione dell'art. 5 Cedu può richiamarsi l'orientamento per cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima", che nel caso di specie non ricorre (Sez. 4 - , n. 6903 del 02/02/2021 Cc. (dep. 23/02/2021 ) Rv. 280929 - 01).
3. Segue il rigetto ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente liquidate in euro 1000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente che liquida in euro 1000,00. Così deciso il 14.07.2