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Ordinanza — n. 34632/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pktringola Angela ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 4 T.U. Stup.) e per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. Con un primo motivo la ricorrente rimarca che anche con la sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto a rendere motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto e che la pronuncia è censurabile con il ricorso per cassazione ove errata la qualificazione. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto ricondurre il fatto di cui al reato sub 1) all'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Lamenta, inoltre, che il giudice non ha indicato i criteri adottati per la determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 697 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 601 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti pene condizionali sanzioni penali pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Pktringola Angela ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art.
art. 697 cod. pen
Stup.) e per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 601 cod. proc. pen
26673601, che ha ritenuto inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Contestualmente all'intervento sull'art. 448 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
il legislatore del 2017 ha posto mano all'art. 610 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRINGOLA ANGELA nato a SALERNO il 28/11/1982 avverso la sentenza del 01/04/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

1. Pktringola Angela ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 4 T.U. Stup.) e per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. Con un primo motivo la ricorrente rimarca che anche con la sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto a rendere motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto e che la pronuncia è censurabile con il ricorso per cassazione ove errata la qualificazione. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto ricondurre il fatto di cui al reato sub 1) all'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Lamenta, inoltre, che il giudice non ha indicato i criteri adottati per la determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 2.2. Quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto tenue, ex art. 73, co. 5 T.U. Stup., va tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015 - dep. 01/10/2015, Casarin, Rv. 264766).

La ricorrente, a tal riguardo, neppure evidenzia quali siano gli indici della palese eccentricità, sicché il motivo è del tutto generico, incorrendo per ciò stesso nella sanzione della inammissibilità (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016, Rv. 26673601, che ha ritenuto inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometteva di precisare a quale decreto di citazione si riferisse la doglianza, e di chiarire quali fossero il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva). 2.3.

Inoltre, sempre in tema di sentenza di applicazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 - dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980) Nel caso che occupa, la ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata. Si tratta di un motivo non consentito, alla luce del rito prescelto; e che peraltro é manifestamente infondato avendo il giudice dato conto dei criteri di commisurazione adottati.

3. Contestualmente all'intervento sull'art. 448 cod. proc. pen. il legislatore del 2017 ha posto mano all'art. 610 cod. proc. pen., inserendovi il comma 5-bis, il quale dispone che la Corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.Come è stato già osservato, la previsione ha uno scopo deflattivo del carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte, perseguito mediante la assenza di formalità della procedura di adozione del provvedimento, che è emesso de plano, ovvero in assenza di contraddittorio (non è necessario acquisire neppure il parere del P.G.) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, secondo le indicazioni formulate nella Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa.

La forma del provvedimento è quella prevista dall'art. 591, co. 2 cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l'inammissibilità (per simili notazioni si veda, ancora, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2021. Il Consigjiere estensore Il