Sentenza — n. 34631/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da Di Paola Raffaele avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o di sostituzione della stessa. Misura imposta al Di Paola in quanto imputato, condannato nei gradi di merito alla pena di quattro anni sette mesi e venti giorni di reclusione e 500,00 euro di multa, per aver commesso alcuni furti aggravati e del reato di cui all'art. 76, co. 3 cl.lgs. n. 159/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile; i rilievi di cui si concreta sono taluni aspecifici, talaltri manifestamente infondati. Anche nel giudizio di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti relativi a misure cautelari personali il sindacato della Corte di cassazione non può estendersi al merito, venendo in considerazione unicamente la legittimità della decisione impugnata, scrutinata alla luce dei vizi declinati dall'art. 606, lett. da a) ad e), del codice di rito. In particolare, possibile oggetto del sindacato è la compiutezza della motivazione rispetto alle pertinenti prospettazioni difensive, la sua non manifesta illogicità, la coerenza con i dati probatori assunti a base del giudizio o assumibili.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA RAFFAELE nato a VINCI il 08/01/1974 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da Di Paola Raffaele avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o di sostituzione della stessa. Misura imposta al Di Paola in quanto imputato, condannato nei gradi di merito alla pena di quattro anni sette mesi e venti giorni di reclusione e 500,00 euro di multa, per aver commesso alcuni furti aggravati e del reato di cui all'art. 76, co. 3 cl.lgs. n. 159/2011.
Il Tribunale ha evidenziato che al Di Paola era stata sostituita la misura della custodia in carcere con quella dell'obbligo di dimora ma che questa era stata revocata per la avvenuta violazione delle prescrizioni, con ripristino dell'originaria misura custodiale. Quindi ha dato conto del fatto che la richiesta di revoca della custodia in carcere aveva trovato fondamento nella asserita insussistenza della violazione delle prescrizioni dell'obbligo di dimora e nell'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche in considerazione delle condizioni di salute del Di Paola.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, persiste il pericolo di recidiva fronteggiabile solo con l'adozione della più grave misura cautelare.
2. Nei confronti dell'ordinanza così sintetizzata ha proposto ricorso Di Paola Raffaele a mezzo del difensore avv. Nadia Saccoccio, deducendo che non è stato tenuto conto della disponibilità del fratello del Di Paola al mantenimento economico dello stesso, fattore di esclusione del pericolo di recidivai. Neppure è stato tenuto conto delle spiegazioni che erano state date alla violazione dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del fatto che il Di Paola si era spontaneamente presentato al carcere. Si è poi valorizzato un precedente penale per evasione risalente a quasi venti anni prima; mentre non si è valorizzato il percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti intrapreso dal Di Paola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile; i rilievi di cui si concreta sono taluni aspecifici, talaltri manifestamente infondati. Anche nel giudizio di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti relativi a misure cautelari personali il sindacato della Corte di cassazione non può estendersi al merito, venendo in considerazione unicamente la legittimità della decisione impugnata, scrutinata alla luce dei vizi declinati dall'art. 606, lett. da a) ad e), del codice di rito. In particolare, possibile oggetto del sindacato è la compiutezza della motivazione rispetto alle pertinenti prospettazioni difensive, la sua non manifesta illogicità, la coerenza con i dati probatori assunti a base del giudizio o assumibili.
Dovendosi però considerare che la motivazione va letta complessivamente e che taluni rilievi possono essere superati anche solo implicitamente. Nel caso di specie, il Di Paola aveva rappresentato: l'insussistenza della violazione delle prescrizioni connesse all'obbligo di dimora; le proprie condizioni di salute e la disponibilità del fratello ad ospitarlo. Il Tribunale ha quindi esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (numerosità delle condotte illecite commesse nel tempo dal Di Paola) e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari a fronteggiarlo, considerato il rischio di inosservanza delle relative prescrizioni desunto dalla violazione dell'obbligo di dimora, dalla precedente condanna per evasione.
Tenuto presente che il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786), risulta evidente che il Tribunale si è correttamente orientato soffermandosi sul pericolo di trasgressione delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.
Quanto alla relativa valutazione, il ricorrente lamenta che non sia stata considerata la disponibilità del fratello al mantenimento economico dell'imputato. Ma la censura è generica, perché carente della dimostrazione che nei diversi procedimenti esitati in condanne del Di Paola sia stato accertato che i reati erano stati commessi in ragione di uno stato di bisogno economico non altrimenti fronteggiabile. Come si è rammentato, il Tribunale non ha omesso di considerare la violazione dell'obbligo di dimora. Il ricorrente lamenta che non siano state considerate le circostanze in cui essa maturò e così pure la spontanea presentazione al carcere.
L'implicita valutazione del Tribunale è che esse non eliclano l'idoneità dell'episodio a dimostrare l'incapacità del Di Paola a conformarsi alle prescrizioni impostegli, ancorché se ne possa ravvedere a posteriori. Meramente assertiva è l'affermazione del ricorrente per la quale l'evasione commessa nel 2003 non può dare indicazione di un rischio di recidiva. Peraltro, il Tribunale ha considerato il dato unitamente agli altri disponibili, convergenti verso il conclusivo giudizio. Del tutto generica e congetturale è infine la prospettazione di una decisività del dato fattuale consistente nel percorso di disintossicazione che il Di Paola avrebbe in corso presso la casa circondariale ove è detenuto e delle sue attuali condizioni di salute.
4. In conclusione, come già esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/201121.