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Sentenza — n. 34630/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for drunk driving due to insufficient motivation regarding particular triviality of offense under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34630/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the Second Instance Court's decision to acquit Alfredo Rotella for drunk driving, arguing the lower court failed to properly apply Article 131 bis of the Penal Code. The Court of Cassation held that the appellate judge's reasoning was contradictory and insufficiently detailed regarding the specific aggravating circumstances, such as the high blood alcohol level and the time of night. Consequently, the Cassation Court annulled the judgment and remanded the case for a new trial with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The judgment of particular triviality of the offense under Article 131 bis requires a cumulative positive assessment of all statutory elements, and the appellate court must specifically relate these elements to the concrete facts of the case rather than offering generic reasoning.

Parole chiave

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particular triviality of offense drunk driving penalty insufficient motivation remand for new trial Article 131 bis Penal Code guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Ancorchè la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite citata abbia affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.
pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art.
Art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.
pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.).
art. 102 c.p
articolo 131 bis cod. pen
Ancorchè la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite citata abbia affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Ancorchè la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite citata abbia affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: ROTELLA ALFREDO nato il 08/01/1998 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso udito il difensore avvocato ENRICO MASTRANGELO del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato SCALA MASSIMO del foro di LAMEZIA TERME, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di ROTELLA ALFREDO che, riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello ha escluso la punibilità di Rotella Alfredo per il reato a lui ascritto in ragione della particolare tenuità del fatto.

2. Nei confronti dell'imputato si è proceduto per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, e 186 bis, comma 1 lett.a), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Stalettì il 15 settembre 2016 per avere egli guidato una Fiat Multipla con accertato tasso alcolemico pari a 1„47 gli nella prima prova e a 1,52 g/I nella seconda prova, in ora notturna ed avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni.

3. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il Pubblico ministero ricorrente solleva un unico, complesso, motivo con il quale denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen., sul rilievo che quanto più ci si discosta dal valore soglia tanto più è verosimile che ci si Isovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe considerato tutte le circostanze che, in concreto, incidevano in termini di pericolo per gli interessi tutelati dalla fattispecie contravvenzionale in esame, segnatamente l'orario notturno, il luogo con frequentazione e densità di traffico, il percorso compiuto per accompagnare due trasportati alle rispettive abitazioni dopo una festa, la media cilindrata dell'autovettura, gli evidenti segni di alterazione psico-fisica del conducente rilevati dai Carabinieri, la circostanza che il Rotella fosse appena diciottenne e neo-patentato.

Per altro verso, si assume, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in maniera contraddittoria rispetto al dato obiettivo la scarsa offensività della condotta e avrebbe attribuito rilievo, con formule di stile, a una generica «valutazione complessiva della sua condotta, anche processuale» e a un elemento negativo quale il difetto di un «comportamento pericoloso alla guida», nonché alla non abitualità del comportamento che, invece, è criterio che deve necessariamente concorrere con l'altro, pregiudiziale, della particolare tenuità dell'offesa.

4. Il difensore ha presentato note scritte del 16 agosto 2021, nonché memoria del 6 settembre 2021, con le quali ha svolto argomentazioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparse le parti, che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello ha affermato che il fatto contestato al ricorrente potesse essere ritenuto di particolare tenuità attribuendo rilievo alla «valutazione complessiva» della condotta dell'imputato, al difetto di un «comportamento pericoloso alla guida», nonché alla non abitualità del comportamento. 2.1. I rilievi del Pubblico ministero ricorrente sono condivisibili. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) ha insegnato che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del ratto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Tushaj hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. 2.2.

La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, primo comma, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.

E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto.

3. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). 3.1.

Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato ad operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita ed alle specifiche e singollari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 3.2.

Pertanto, il Procuratore ricorrente fondatamente lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto del fatto storico, oggetto dell'imputazione, nel senso che non ha spiegato le ragioni per le quali l'offesa dovesse ritenersi particolarmente tenue nonostante risultasse che il valore alcolemico rilevato fosse superiore al limite minimo di soglia. Ancorchè la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite citata abbia affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. sia configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica„ rapportate ai valori di tassi alcolennici accertati, nella medesima sentenza si è anche chiarito che il giudizio di particolare tenuità sarà tanto meno consentito quanto maggiore sarà il divario tra il valore minimo della soglia di riferimento e il tasso alcolemico concretamente accertato. 3.3.

A fronte, peraltro, di elementi circostanziali aggravanti, il giudice di merito ha tralasciato di fornire motivazione circa il percorso compiuto per soppesare tali elementi circostanziali con altre specifiche occorrenze di segno opposto del caso concreto.

4. La Corte d'appello non si è, conclusivamente, attenuta ai principi sopra esposti, motivando genericamente in ordine alla sussistenza degli elementi positivi senza adeguatamente porre tali elementi in relazione al fatto storico descritto nell'imputazione ed accertato nel corso del giudizio; a tale carenza motivazionale dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, previo annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, al