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Sentenza — n. 34628/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34628/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34628/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Trento-Sezione di Bolzano, in riforma della sentenza emessa in data 11/06/2019 dal Tribunale di Bolzano, ha assolto Tarik Said dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Quest'ultimo era imputato del delitto di cui agli artt. 56,110, 624 e 625 n.7 cod. pen. per aver tentato di impossessarsi di una bicicletta da donna in concorso con Tarik Kamal in Bolzano in data 8 giugno 2017.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 34628/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento con sede in Bolzano ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 110 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il procuratore ricorrente ritiene che la Corte territoriale, pur avendo dato atto del fatto che Tarik Said avesse fornito un contributo causale di agevolazione della condotta criminosa posta in essere materialmente dal fratello, partecipando alla fase ideativa e preparatoria del reato, abbia contraddittoriamente escluso la sua condotta concorsuale.

Parole chiave

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incidente ciclistico partecipazione al reato tentato furto traente vie di fatto azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento con sede in Bolzano ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 110 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale C.A. Trento avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, c ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento-Sezione di Bolzano, in riforma della sentenza emessa in data 11/06/2019 dal Tribunale di Bolzano, ha assolto Tarik Said dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Quest'ultimo era imputato del delitto di cui agli artt. 56,110, 624 e 625 n.7 cod. pen. per aver tentato di impossessarsi di una bicicletta da donna in concorso con Tarik Kamal in Bolzano in data 8 giugno 2017.

2. Il tribunale aveva ritenuto provato il concorso di Tarik Said nel tentativo di furto della bicicletta, sottratta materialmente dal fratello, in quanto, prima che quest'ultimo salisse sul mezzo tentando di allontanarsi, gli agenti avevano visto i due fratelli aggirarsi insieme nel centro cittadino e, avendoli seguiti, avevano osservato l'azione furtiva percependo che Tarik Said era rimasto poco distante fungendo da palo.

3. La Corte di appello ha, invece, ritenuto non sufficientemente provato il contributo causale di Tarik Said nella commissione del reato; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che i due fratelli fossero stati visti aggirarsi nel centro cittadino, guardarsi attorno e toccare altre biciclette, non escludesse che la condotta posta in essere da Tarik Kamal fosse frutto di autonoma determinazione di quest'ultimo, peraltro non nuovo a tale tipologia di reati. A tali considerazioni i giudici di appello hanno aggiunto anche la considerazione che, al momento dell'impossessamento della bici, Tarik Said era rimasto lì vicino senza reagire all'arrivo degli agenti e senza agevolare la fuga del fratello.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento con sede in Bolzano ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 110 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il procuratore ricorrente ritiene che la Corte territoriale, pur avendo dato atto del fatto che Tarik Said avesse fornito un contributo causale di agevolazione della condotta criminosa posta in essere materialmente dal fratello, partecipando alla fase ideativa e preparatoria del reato, abbia contraddittoriamente escluso la sua condotta concorsuale.

Nel ricorso viene sottolineato che l'imputato era stato osservato mentre si aggirava guardando e toccando altre biciclette insieme al fratello, aveva agevolato l'impossessamento della bicicletta fungendo da palo a pochi metri di distanza, si era rappresentato l'azione che Tarik Kamal avrebbe compiuto e aveva rassicurato il fratello favorendone l'azione, secondo quanto sottolineato dal giudice di primo grado sulla base della testimonianza dell'agente di polizia Romeo. Il ricorrente contesta che il furto della bicicletta sia da ricondurre all'autonoma determinazione di Tarik Kamal in quanto avvezzo a tale tipologia di reati, considerato che anche Tarik Said è specializzato in tale tipo di reati, come desumibile dal certificato penale a suo nome.

5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, conformemente a quanto indicato dal pubblico ministero ricorrente, la condotta di colui che assiste al reato senza partecipare alla condotta materiale non implica necessariamente un atteggiamento di mera connivenza, essendo ben possibile che l'agente apporti un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, ad esempio assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 25895301).

3. Tuttavia, per converso, la questione concernente il giudizio circa l'elemento psicologico del concorso di persone nel reato è di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

4. Nel caso in esame, la Corte territoriale, in contrasto con il giudizio espresso dal giudice di primo grado in merito alla funzione di «palo» svolta da Tarik Said, ha ritenuto dubbia la prova circa l'elemento soggettivo del concorso di persone considerando che, sebbene Tarik Said si aggirasse insieme al fratello «toccando entrambi altre biciclette», il furto poteva essere frutto di autonoma determinazione di Tarik Kannal. La motivazione risulta, peraltro, rispettosa del principio espresso da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise Rv.27243001 e dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici in tema di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna (Sez. 4, n.24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 28140401).

5. Seppure la sentenza qui impugnata risulti connotata dalla non chiara distinzione tra l'elemento materiale del contributo agevolatore e il concorso nella volizione della condotta tipica del reato, il Collegio ritiene, tuttavia, che il giudizio dubitativo espresso dalla Corte territoriale in merito all'intento agevolatore ascrivibile a Tarik Said non sia manifestamente illogico, né contraddittorio rispetto alla condotta antecedente, consistita nel toccare altre biciclette, e che per tale ragione il ricorso non possa trovare accoglimento.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 8 settembre 2021 Il Co si lier tensore Il Presidente la S