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Sentenza — n. 34627/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34627/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34627/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14 novembre 2017 dal Tribunale di Perugia nei confronti di Hudorovic Paolo e di altri tre imputati, assolvendo due dei quattro imputati per non aver commesso il fatto e confermando la pronuncia di condanna nei confronti di Hudorovic Massimo e di Hudorovic Paolo, imputati di essersi impossessati in concorso tra loro di 36 selle di proprietà della Umbria Equitazione s.a.s. sottraendole mediante forzatura di una porta tagliafuoco laterale, con la recidiva per Hudorovic Paolo (capo B) e per aver sottratto, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, l'autocarro F852486 di proprietà di Avdiji Vedat che lo aveva parcheggiato sulla via pubblica. Fatti commessi in San Giustino il 19 agosto 2007.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 34627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La stessa testimonianza di Sandro Santini si pone in contrasto con quanto dichiarato da Rina Dini, in quanto egli ha parlato di un camioncino al cui seguito procedeva una macchina Golf di colore blu, affermando di aver visto nel rimorchio scoperto del camioncino le selle oggetto di furto. 3.1. Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.625 n.5 cod. pen., posto che nel capo di imputazione (B) è stata contestata l'aggravante del fatto commesso dia tre o più persone e che tale circostanza è stata comunque presa in considerazione nonostante la Corte di appello avesse assolto dai reati due dei quattro coimputati. 3.2.

Parole chiave

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testimonianza imputazione di furto verosimiglianza indizio insufficienza di prove prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con un terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a ASSISI il 10/12/1985 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione udito il difensore avvocato FATELLO ANDREA del foro di TIVOLI in difesa di HUDOROVIC PAOLO che, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14 novembre 2017 dal Tribunale di Perugia nei confronti di Hudorovic Paolo e di altri tre imputati, assolvendo due dei quattro imputati per non aver commesso il fatto e confermando la pronuncia di condanna nei confronti di Hudorovic Massimo e di Hudorovic Paolo, imputati di essersi impossessati in concorso tra loro di 36 selle di proprietà della Umbria Equitazione s.a.s. sottraendole mediante forzatura di una porta tagliafuoco laterale, con la recidiva per Hudorovic Paolo (capo B) e per aver sottratto, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, l'autocarro F852486 di proprietà di Avdiji Vedat che lo aveva parcheggiato sulla via pubblica. Fatti commessi in San Giustino il 19 agosto 2007.

2. La Corte di appello, dopo aver escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'ascrivibilità dei furti a due dei quattro imputati, ha ritenuto che nei confronti di Hudorovic Paolo la responsabilità fosse provata sulla base della deposizione della teste Dini Rina, la quale aveva riferito che, nel primo pomeriggio del 19 agosto 2007, verso le 15, ossia quando si stava consumando il furto di cui al capo B), transitava in via Adige e all'altezza del negozio di proprietà di Volpi Simone, dal quale erano poi risultate sottratte le selle, aveva notato un furgone alla cui guida vi era un uomo insieme ad altri due uomini nei pressi del furgone; la teste aveva dichiarato che la sua attenzione era stata attirata dall'uomo che si trovava dietro al furgone e che le aveva rivolto un saluto.

L'uomo era stato da lei riconosciuto in Hudorovic Paolo. 2.1. Tale testimonianza è stata valutata dalla Corte di appello unitamente a quella del teste Santini Sandro, il quale aveva parlato del furgone indicandolo come quello utilizzato per commettere il furto; il furgone era stato poi ritrovato a distanza di poche ore dal fatto a Sansepolcro. 2.2. I giudici di merito hanno ritenuto che la presenza di Hudorovic Paolo accanto al furgone in concomitanza del furto dinanzi al negozio del Volpi non potesse altrimenti spiegarsi se non con la materiale partecipazione di tale imputato al furto; la circostanza che egli avesse salutato la donna mentre passava è stata ritenuta indicativa dell'intento dell'imputato di non indurre in sospetto la donna.

3. Paolo Hudorovic ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale è caduta in errore perché la testimonianza di Rita Dini ed il successivo riconoscimento non potevano ritenersi sufficienti a provare la sua responsabilità penale, in quanto contrastanti con tutti gli altri elementi probatori: in primo luogo, la teste ha parlato di un furgone senza indicarne la targa, non ha visto il ricorrente nè il furgone entrare e uscire dal luogo in cui è avvenuto il furto, nè ha visto le selle all'interno del furgone, laddove nel capo di imputazione il veicolo utilizzato per il furto è stato peraltro indicato come un autocarro, ossia un veicolo con la parte posteriore aperta.

La stessa testimonianza di Sandro Santini si pone in contrasto con quanto dichiarato da Rina Dini, in quanto egli ha parlato di un camioncino al cui seguito procedeva una macchina Golf di colore blu, affermando di aver visto nel rimorchio scoperto del camioncino le selle oggetto di furto. 3.1. Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.625 n.5 cod. pen., posto che nel capo di imputazione (B) è stata contestata l'aggravante del fatto commesso dia tre o più persone e che tale circostanza è stata comunque presa in considerazione nonostante la Corte di appello avesse assolto dai reati due dei quattro coimputati. 3.2.

Con un terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte riconosciuto come prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; tale istituto è, infatti, previsto al fine di adeguare la sanzione al caso concreto e graduare la risposta dell'ordinamento alle caratteristiche del fatto storico e alla personalità del suo autore.

4. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparse le parti, che hanno concluso come in epigrafe.

5. Va premesso che alla data odierna il termine di prescrizione del reato non è decorso ai sensi del combinato disposto degli artt.625, 99 e 161 cod. pen., trattandosi di furto pluriaggravato ascritto a un imputato recidivo.

6. Tanto premesso, il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso inammissibile. A fronte di una motivazione esente da manifesta illogicità, nel ricorso viene proposta una rilettura delle emergenze istruttorie inidonea a scardinare il costrutto logico-motivazionale della pronuncia impugnata. Occorre ricordare che non è nei poteri della Corte di Cessazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale con motivazione, come detto, del tutto immune da manifesta illogicità.

7. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sebbene la Corte di appello sia pervenuta a decisione assolutoria per due dei quattro coimputati, va rimarcato che nella terza pagina della motivazione è riportato il contenuto della testimonianza di Santini Sandro che ha consentito alla Corte di ritenere provato, in ogni caso, che le persone presenti al furto fossero almeno tre. Indipendentemente, dunque, dall'identità dei correi, risulta confermata la sussistenza dei presupposti fattuali dell'aggravante contestata.

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche fosse più che congrua in regime di equivalenza, considerando l'assenza significativi elementi per la concessione delle attenuanti generiche a fronte di pur rilevanti aggravanti, ivi compresa la recidiva. I giudici di merito hanno, pertanto, fornito espressa valutazione circa la congruità del giudizio di equivalenza. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Arnnuzzi, Rv. 26533201).

9. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen