Sentenza — n. 34626/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di L'Aquila con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11/12/2017 dal Tribunale di Lanciano nei confronti di Lazzari Lara in relazione all'imputazione di furto aggravato dalla destrezza ai sensi degli artt. 111), 624, 625 n.4 cod. pen. con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, commesso in Fossacesia il 30 dicembre 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la ricorrente, i giudici di merito hanno applicato una pena illegale attraverso un aumento per la recidiva lesivo dei principi in tema di determinazione della pena. In particolare, si assume, sulla pena base di un anno e mesi nove di reclusione, parametrata sulla cornice edittale del furto aggravato ex art. 625, comma 1, n.4 cod. pen., il giudice avrebbe potuto aumentare la pena per la recidiva qualificata in misura non superiore a un terzo, ossia parametrando l'aumento su quello consentito dalle circostanze aggravanti ad effetto comune.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI LARA nato a VIAREGGIO il 23/02/1976 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore l'avvocato SASSANO STEFANO del foro di PESCARA in difesa di LAZZARI LARA che, riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11/12/2017 dal Tribunale di Lanciano nei confronti di Lazzari Lara in relazione all'imputazione di furto aggravato dalla destrezza ai sensi degli artt. 111), 624, 625 n.4 cod. pen. con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, commesso in Fossacesia il 30 dicembre 2011.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. posto che, nella determinazione della pena, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, ossia la recidiva specifica reiterata e l'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.4 cod. pen., i giudici di merito hanno applicato due distinti aumenti di pena anziché applicare, secondo quanto prevede la norma che si assume violata, l'aumento connesso alla circostanza più grave con valutazione circa la possibilità di aumentare la pena così stabilita.
Secondo la ricorrente, i giudici di merito hanno applicato una pena illegale attraverso un aumento per la recidiva lesivo dei principi in tema di determinazione della pena. In particolare, si assume, sulla pena base di un anno e mesi nove di reclusione, parametrata sulla cornice edittale del furto aggravato ex art. 625, comma 1, n.4 cod. pen., il giudice avrebbe potuto aumentare la pena per la recidiva qualificata in misura non superiore a un terzo, ossia parametrando l'aumento su quello consentito dalle circostanze aggravanti ad effetto comune.
3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparse le parti che hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio rileva che nella determinazione della pena i giudici di merito hanno irrogato la pena base di un anno e mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa con riferimento alla forbice edittale prevista per il furto aggravato; su tale pena base è stato operato l'aumento per la contestata recidiva in misura pari alla metà della pena base, così da pervenire alla pena finale di anni due, .( mesi sette e giorni 15 di reclusione ed euro 900,00 di multa.2. Il criterio seguito, come sopra richiamato, vìola la disposizione prevista nell'art.63, comma 4, cod. pen., secondo la quale ove ricorrano più circostanze aggravanti a effetto speciale la pena non può essere aumentata sommando gli aggravamenti previsti per ciascuna di esse ma deve essere determinata applicando la pena prevista per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla.
Il giudice di merito era, dunque, tenuto a valutare, una volta determinata la pena base prevista per il furto aggravato, se ed in quale misura applicare l'ulteriore aumento per la recidiva; in ogni caso, la misura di tale aumento avrebbe dovuto essere determinata in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tutti i casi nei quali l'aumento non sia determinato dalla legge, esso non potrà superare il limite di un terzo previsto dall'art.64, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 13843 del 16/01/2018, Mhalhal, Rv. 272637;
Sez. 2, n. 9:365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263981).
3. Conclusivamente, previa dichiarazione d'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla norma violata al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputata. Così deciso il giorno 8 settembre 2021 Il Crrlierestensore Il Presidente