Sentenza — n. 34623/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale ch Messina nei confronti di Scuderi Vito, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 4 T.U. Stup. in relazione ad una pluralità di episodi illeciti e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha assolto lo Scuderi da alcuni degli episodi ritenuti accertati dal Tribunale e quindi ridotto la pena„ mantenendo ferma la condanna dell'imputato per la cessione di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ai fratelli Costantino.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34623/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per l'appunto una censura meramente ripel:itiva e che sollecita questa Corte ad adottare una inammissibile propria lettura dei materiali probatori. 3.2. Il secondo motivo è di conseguenza manifestamente infondato. Posto che lo stupefacente ceduto ammontava a due chilogrammi, il dato ponderale è, in sé, incompatibile con la previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCUDERI VITO SALVATORE nato a CATANIA il 04/05/1963 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto F'rocuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale ch Messina nei confronti di Scuderi Vito, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 4 T.U. Stup. in relazione ad una pluralità di episodi illeciti e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha assolto lo Scuderi da alcuni degli episodi ritenuti accertati dal Tribunale e quindi ridotto la pena„ mantenendo ferma la condanna dell'imputato per la cessione di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ai fratelli Costantino.
2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Pappalardo. 2.1. Con un primo motivo censura il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha ricostruito l'accaduto sulla base di una parte delle conversazioni captate dagli inquirenti attraverso l'intercettazione ambientale eseguita presso l'abitazione dei Costantino. L'esame di altri passaggi dei dialoghi pone in evidenza che era presenta nell'appartamento anche una terza persona e che era stata questa a profferire delle frasi che sono state attribuite allo Scuderi. Inoltre, quanto da questi detto rivela la disponibilità di un quantitativo di stupefacente che dimostra la destinazione del medesimo all'uso personale dello Scuderi. 2.2. Con un secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup., essendosi trattato, per quanto esposto nel precedente motivo, di un piccolo quantitativo di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo ripropone quasi pedissequamente i rilievi già sottoposti alla Corte di appello e da questa disattesi con motivazione non manifestamente illogica. Sicché esso non si confronta con il percorso argomentativo delineato dalla Corte distrettuale; piuttosto individua singole circostanze e ne propone una valutazione del tutto disancorata dagli elementi che sostengono il giudizio di responsabilità. Va considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 — 01).
D'altro canto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). Già con l'appello l'odierno ricorrente aveva lamentato una incompleta analisi del materiale derivante dalle intercettazioni ed aveva prospettato una alternativa lettura dello stesso, essenzialmente riconoscendo che se ne poteva dedurre il possesso di un piccolo quantitativo di stupefacente, per uso personale dello Scuteri, di due chilogrammi; lettura che sarebbe confermata da altre circostanze.
Orbene, in replica la Corte di appello ha posto a base del proprio giudizio non solo il complessivo contenuto e l'andamento delle conversazioni captate ma anche la circostanza che subito dopo aver diallogato con Costantino Giovanni a proposito di una fornitura che questi richiedeva, lo Scuderi fu visto uscire dall'abitazione dei Costantino e raggiungere la sua auto, prelevare dalla stessa un borsone e rientrare nell'immobile. Subito dopo l'intercettazione registrò il rumore di carta di un pacco scartato e la Frase "due chili, due chili cento cinquanta con tutta la carta".
Lo Scuderi fu poi visto uscire senza avere nulla con sé; mentre poco dopo i Costantino uscirono trasportando il predetto borsone. La Corte di appello ha anche analizzato la circostanza che allo Scuderi, alcuni giorni più tardi, non era stato rinvenuto sl::upefacente, dando di essa una spiegazione che ne evidenzia la neutralità rispetto alla ricostruzione adottata dal Tribunale. A fronte di tale motivazione, integralmente rispondente ai rilievi mossi con l'appello e in alcun modo manifestamente illogica o in contraddizione con il compendio probatorio, il ricorrente ripete che non è stato valutato integralmente il dialogo tra lo Scuderi, Costantino Giovanni e un terzo uomo; asserendo che da tale completa valutazione - che avrebbe considerato l'espressione dello Scuderi "ne ho un poco la vuoi lasciata" - sarebbe emersa una diversa dinamica dell'accaduto, ovvero che l'imputato deteneva un minimo quantitativo di stupefacente, evidentemente per uso proprio.
Per l'appunto una censura meramente ripel:itiva e che sollecita questa Corte ad adottare una inammissibile propria lettura dei materiali probatori. 3.2. Il secondo motivo è di conseguenza manifestamente infondato. Posto che lo stupefacente ceduto ammontava a due chilogrammi, il dato ponderale è, in sé, incompatibile con la previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/204E121. Il Consigliere estensore Il Pr