Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Saverio Amato inadmissible without formalities. The applicant challenged a settlement sentence for failure to evaluate specific grounds under Article 129 and a lack of proportionality assessment. The court ruled these grievances were inadmissible because they did not fall within the permitted grounds for appeal under Article 448, specifically lacking connection to the defendant's will or legal qualification errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; grievances regarding omitted evaluation of proportionality or lack of correlation to the defendant's will are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO SAVERIO nato a TORINO il 07/03/1979 avverso la sentenza del 29/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO Saverio Amato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 29.1.2021 dal Tribunale di Torino, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. e carenza di valutazione di congruità della pena irrogata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 giugno 2021 Il Consig,J.i€ìe estensore Il Presi ente Alejsan4iro Ranaldi Frances ia iampi _ ...