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Sentenza — n. 34371/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34371/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34371/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HASSAN SULEYMAN nato il 26/04/1995 BAGAYOKO SEKOU nato il 11/04/1982 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.La Corte di appello di Bari il 26 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta nell'interesse di Hassan Suleyman e di Bagayoko Sekou nei confronti della sentenza la quale il Tribunale di Bari il 25 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il 23 novembre 2019, in conseguenza condannandoli, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34371/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LI ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. Conformemente all'opinione del P.G. di legittimità, infatti, occorre prendere atto che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, poi modificato dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, per effetto della quale l'impugnazione di merito era da considerarsi nel caso di specie tempestiva (25 novembre 2019 + 90 giorni = 23 febbraio 2020 + 45 giorni = 8 aprile 2021 + 64 giorni di sospensione = 11 giugno 2021).

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termine calcolato a ore termine di sospensione intervenuta prescrizione domanda d'asilo tardiva eccezioni processuali tardive
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HASSAN SULEYMAN nato il 26/04/1995 BAGAYOKO SEKOU nato il 11/04/1982 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari il 26 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta nell'interesse di Hassan Suleyman e di Bagayoko Sekou nei confronti della sentenza la quale il Tribunale di Bari il 25 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il 23 novembre 2019, in conseguenza condannandoli, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. La Corte territoriale ha svolto le seguenti considerazioni: la sentenza di primo grado è stata adottata il 25 novembre 2019, con termine di 90 giorni per la motivazione, scadente 45 giorni dopo il 23 febbraio 2020, mentre l'appello è stato presentato il 10 giugno 2020. 3.Ricorrono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite distinti ricorsi redatti dal medesimo difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunziano violazione di legge (art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). Premesso che la data di deposito dell'impugnazione è, in effetti, il 10 giugno 2020, come si legge nel provvedimento gravato, si sottolinea che, per effetto della sospensione dei termini in ragione dei noti provvedimenti emergenziali, occorreva tenere conto dei 64 giorni intercorrenti tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, sicché il termine per impugnare sarebbe scaduto 1 111 giugno 2020. Essendo dunque - si ritiene - tempestiva l'impugnazione, si chiede l'annullamento del provvedimento.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 29 maggio 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. Conformemente all'opinione del P.G. di legittimità, infatti, occorre prendere atto che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, poi modificato dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, per effetto della quale l'impugnazione di merito era da considerarsi nel caso di specie tempestiva (25 novembre 2019 + 90 giorni = 23 febbraio 2020 + 45 giorni = 8 aprile 2021 + 64 giorni di sospensione = 11 giugno 2021).

2. Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 02/07/2021. Il Consi estensore Il Presidente Dan ci Patrf Picci II