Sentenza — n. 34370/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Simone Mendolia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21.3.2021 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna n. 36/2020 del 28.9.2020 nei confronti del ricorrente, il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce, in particolare, che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'opposizione era stata presentata dall'avv. Antonino Isgrò il 25.10.2020 sulla scorta della nomina conferita dal Mendolia in data 24.10.2020, come si desume dalla fotocopia depositata il 2.2.2021, visto che la nomina originale non era stata più rinvenuta nel fascicolo dibattimentale. Osserva che per la validità di tale nomina non è necessaria la data certa, potendo il conferimento della procura speciale desumersi per "facta concludentia".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha insindacabilmente accertato come l'atto di opposizione al decreto penale era stato presentato personalmente dall'avv. Isgrò, senza che lo stesso fosse munito di apposita nomina fiduciaria da parte del condannato, il quale aveva invece nominato altro difensore (l'avv. D'Anna). Il successivo deposito di una nomina del Mendolia in favore dell'avv.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENDOLIA SIMONE nato a MESSINA il 19/09/2000 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Simone Mendolia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21.3.2021 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna n. 36/2020 del 28.9.2020 nei confronti del ricorrente, il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce, in particolare, che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'opposizione era stata presentata dall'avv. Antonino Isgrò il 25.10.2020 sulla scorta della nomina conferita dal Mendolia in data 24.10.2020, come si desume dalla fotocopia depositata il 2.2.2021, visto che la nomina originale non era stata più rinvenuta nel fascicolo dibattimentale. Osserva che per la validità di tale nomina non è necessaria la data certa, potendo il conferimento della procura speciale desumersi per "facta concludentia".
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha insindacabilmente accertato come l'atto di opposizione al decreto penale era stato presentato personalmente dall'avv. Isgrò, senza che lo stesso fosse munito di apposita nomina fiduciaria da parte del condannato, il quale aveva invece nominato altro difensore (l'avv. D'Anna). Il successivo deposito di una nomina del Mendolia in favore dell'avv.
Isgrò è stato ritenuto inidoneo a sanare il rilevato difetto di rappresentanza, trattandosi di atto acquisito in data successiva all'opposizione e privo di data certa anteriore alla proposizione del gravame. Per il resto, non vi è spazio in questa sede per riconoscere, in data antecedente all'opposizione, la presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia", avendo il Tribunale già affermato l'insussistenza di circostanze fattuali tali da collocare indiscutibilmente il rilascio della procura in favore dell'avv.
Isgrò in un momento precedente il deposito dell'opposizione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigli, estensore Il Presi