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Sentenza — n. 34369/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34369/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROSARIA nato a SAN SEVERO il 26/07/1968 avverso la sentenza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.11 G.i.p. del Tribunale di Vasto il 13 ottobre 2020 ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Rosaria Bevilacqua, imputata di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi tra maggio 2017 e giugno 2018, considerato più grave il reato di cui al capo G-7 dell'editto (pena base sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa), con la diminuzione ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (sino ad anni quattro di reclusione e 18.000,00 euro di multa) e con l'aumento per la continuazione con altri otto reati (complessivamente di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa e, così, sino a cinque anni di pena detentiva e 21.000,00 euro di sanzione pecuniaria), operata la diminuzione per il rito, alla pena finale di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Il ricorso depositato il 27 ottobre 2020, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato quanto al capo G-7 dell'editto ha un oggetto una questione che esula dai limiti di ricorribilità della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, alla stregua dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; e, in ogni caso, si osserva che il contenuto testuale del ricorso è sul punto aspecifico e meramente assertivo. 1.2.

Parole chiave

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confisca penale confisca dei beni detenzione di stupefacenti dissequestro di beni distrazione di valori patrimoniali occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Vasto il 13 ottobre 2020 ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Rosaria Bevilacqua, imputata di più violazioni dell'art.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
309 del 1990, fatti commessi tra maggio 2017 e giugno 2018, considerato più grave il reato di cui al capo G-7 dell'editto (pena base sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa), con la diminuzione ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROSARIA nato a SAN SEVERO il 26/07/1968 avverso la sentenza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Vasto il 13 ottobre 2020 ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Rosaria Bevilacqua, imputata di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi tra maggio 2017 e giugno 2018, considerato più grave il reato di cui al capo G-7 dell'editto (pena base sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa), con la diminuzione ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (sino ad anni quattro di reclusione e 18.000,00 euro di multa) e con l'aumento per la continuazione con altri otto reati (complessivamente di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa e, così, sino a cinque anni di pena detentiva e 21.000,00 euro di sanzione pecuniaria), operata la diminuzione per il rito, alla pena finale di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza Rosaria Bevilacqua, affidandosi a due separati ricorsi, curati entrambi dagli Avvocati Raffaele Giacomucci (del Foro di Vasto) ed Antonio Valentini (del Foro di l'Aquila) e depositati in Cancelleria l'uno il 27 ottobre 2020 e l'altro il 28 ottobre 2020. 2.1. Con il primo atto di impugnazione si lamenta «violazione di legge nel senso che, in atti, esisteva la evidenza della prova della non responsabilità del prevenuto per quanto concerne la ipotesi delittuosa più grave, ovverosia quella di cui al capo G7 stante la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese (acquisto saltuario per un totale di euro 60.000) paragonate al suo tenore di vita.

Sarebbe stato impossibile pervenire ad un tale importo neanche se nello spazio di due anni avesse acquistato droga ogni giorni per euro 50/giorno» (così alle pp. 1-2 del ricorso). Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza. 2.2. Con il secondo ricorso si denuncia promiscuamente violazione dell'art.240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice disposto la confisca del denaro rinvenuto nel corso della perquisizione domiciliare al di là degli accordi intercorsi tra le parti, senza motivare la ricorrenza del nesso di pertinenzialità della cosa con l'illecito, in termini di strumentalità o di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) e in un caso non previsto dall'art. 240-bis cod. pen.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della decisione, limitatamente alla confisca del denaro e la restituzione dello stesso all'avente diritto.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato quanto al capo G-7 dell'editto e, in accoglimento dell'ulteriore, l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Il ricorso depositato il 27 ottobre 2020, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato quanto al capo G-7 dell'editto ha un oggetto una questione che esula dai limiti di ricorribilità della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, alla stregua dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; e, in ogni caso, si osserva che il contenuto testuale del ricorso è sul punto aspecifico e meramente assertivo. 1.2.

Quanto all'ulteriore ricorso, si osserva preliminarmente che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, sia stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la confisca del denaro è stata disposta in relazione a più ipotesi di vendita o di cessione dietro corrispettivo (capi G, Gl, G2, G3, G4, G5, G6, G7e G8): trascura al riguardo il ricorrente che «In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento» (Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Verjoni Ronaldo, Rv. 276252; nello stesso senso, ex plurimis, v.

Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye, Rv. 249073; Sez. 6, n. 16726 del 26/02/2003, Aruta, Rv. 224961; Sez. 4, n. 4254 del 26/03/1996, Ayari, Rv. 204442). 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 del118 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021. Il ConsigiflP estensore Il Pres