Sentenza — n. 34368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.2. Appare preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. enucleati dalla Corte di cassazione: va precisato che, trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente Che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 34368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASSI ROBERTO nato a VILLANOVA DEL GHEBBO il 26/02/1958 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia con ordinanza del 20-21 gennaio 2021 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Roberto Bassi in ragione della custodia patita sia in carcere (per tre giorni, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2010) che agli arresti domiciliari (per quarantanove giorni, dal 2 febbraio al 22 marzo 2010) in relazione alle accuse di falsità ideologica in atto pubblico per induzione di pubblico ufficiale e di violazione dell'art. 12, comma 5, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere cioè favorito la permanenza illegale di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di irregolarità, predisponendo contratti di lavoro subordinato riferito a rapporti fittizi e presentandoli alla Questura di Rovigo ai fini della regolarizzazione mediante rilascio di permesso di soggiorno. L'imputato è stato assolto per insussistenza dei fatti con sentenza del Tribunale di Rovigo del 14 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2017.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione dell'ordinanza Roberto Bassi, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vízio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto avere l'imputato con la sua condotta colposa contribuito a dare causa alla restrizione della libertà personale sulla base di una lettura che si stima errata delle dichiarazioni rese dall'architetto Roberto Bassi nell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto e spontaneamente durante il dibattimento.
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato la normativa di cui al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", recante - anche - la c.d. sanatoria" degli stranieri. Il giudice della riparazione avrebbe - si stima illegittimamente - sindacato l'esito, ormai irrevocabile, del giudizio del Tribunale di Rovigo, con particolare riferimento alla riga 3 della p. 3 del provvedimento impugnato, «laddove la Corte d'Appello addebita alla "malaccorta gestione del programma probatorio da parte della pubblica accusa" [...,] il Giudice della riparazione dichiara apertamente che, ad avviso del Collegio, vi sarebbero stati gli elementi probatori per poter arrivare ad una condanna dell'Arch.
Roberto Bassi» (così alla p. 2 del ricorso). Si sottolinea che il giudice della cognizione ha assolto l'imputato proprio sulla base delle stesse dichiarazioni utilizzate dal giudice della riparazione per affermare che Romano Bassi avrebbe concorso con condotta massimamente colposa a dare causa alla restrizione della sua libertà personale. Le dichiarazioni dell'imputato riferite dalla Corte territoriale sarebbero state sradicate dal contesto complessivo. Il principale - ma non unico - fraintendimento consisterebbe nella frase che si legge alla p. 5 del provvedimento impugnato, cioè che l'arch.
Bassi, come dallo stesso riferito nelle dichiarazioni spontanee del 29 gennaio 2010, "aveva iniziato a fungere da patronato" ossia da C.A.F. (acronimo di centro assistenza fiscale), ciò che costituisce il riassunto della linea difensiva che ha permesso di ottenere l'assoluzione, avendo l'imputato solo inoltrato telematicamente, dietro corrispettivo di 250,00 euro, le istanze di emersione di collaboratrici domestiche e badanti, senza, però, avere previamente predisposto le domande e senza essere in alcun modo tenuto a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni dei richiedenti.
In caso di accoglimento, il compenso dell'architetto sarebbe raddoppiato. In conseguenza sarebbe infondato, oltre che intrinsecamente illogico e contraddittorio,. il contrario assunto che si legge nel provvedimento impugnato. Sarebbe spettato, invece, alla Questura di verificare la verità del contenuto delle dichiarazioni. Ancora: l'imputato si sarebbe da subito difeso dalle accuse, con linea difensiva infine risultata vittoriosa, e sarebbe contrario al vero quanto si legge nel provvedimento reiettivo (alla p. 5), cioè che l'imputato aveva confessato i fatti, in particolare aveva ammesso di avere serialmente predisposto contratti di lavoro che sapeva essere falsi e di avere altrettanto serialmente trasmesso documentazione il cui contenuto sapeva essere falso.
Infine, il giudizio in termini di cooperazione nella causazione della restrizione della libertà personale non tiene conto del curriculum vitae specchiato del ricorrente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 9 giugno 2021 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. L'Avvocatura erariale con memoria dell'il giugno 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.2. Appare preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. enucleati dalla Corte di cassazione: va precisato che, trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente Che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.
Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio».
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si osserva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su di un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.
Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha, naturalmente, l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva Motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad es., auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: v.
Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.6.1. Quanto alla prima delle due categorie, appare opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr.
Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva. Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da:
Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
6) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139).
Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto compdrtamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.;
Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).2.6.2. Quanto poi alla colpa processuale, si è - condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.6.2.1. Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941;
Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 22756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.6.2.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;
Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.6.2.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;
Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero 8 Lr\A-- falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).
3. Tanto premesso in linea generale, deve ritenersi che la Corte territoriale nella motivazione della decisione reiettiva della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione abbia fatto buon governo dei richiamati principi. Il ricorso, in realtà, come condivisibilmente osservato dal P.G. di legittimità (alla p. 3 della requisitoria scritta), non si confronta effettivamente e pienamente con l'ordinanza impugnata, di cui parcellizza alcuni passaggi motivazionali: l'ordinanza, attentamente valutata, resiste ampiamente alle censure difensive. 3.1.
In primo luogo, l'impugnazione non si confronta per nulla con il contenuto di p. 4 del provvedimento, in cui si dà atto che dalle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte e correttamente operate nel corso delle indagini è emerso che l'imputato aveva stipulato contratti fittizi tra la signora Melissa Signorini e due cittadini cinesi. E si tratta di intercettazioni poi non confluite nel materiale probatorio a disposizione del giudice del dibattimento, in quanto non ne è stata chiesta la trascrizione, come spiegato alla p. 6 della sentenza assolutoria, ove si dà atto del mancato approfondimento durante le indagini preliminari di alcuni temi e della dispersione successiva nella fase dibattimentale di alcune fonti di prova: sicché la valutazione del Tribunale in termini di «malaccorta gestione del programma probatorio da parte della pubblica accusa» che si legge alla p. 3 del provvedimento reiettivo non equivale affatto a «dichiara[re] apertamente che, ad avviso del Collegio, vi sarebbero stati gli elementi probatori per poter arrivare ad una condanna dell'Arch.
Romano Bassi» (come si legge alla p. 2 del ricorso) ma è, invece, una puntuale ricostruzione dello svolgimento del processo. 3.2. Con un'altra fonte di prova non si misura il ricorso, cioè con le dichiarazioni confessorie rese da Roberto Bassi, che ha ammesso di avere serialmente predisposto contratti di lavoro subordinato che sapeva essere inesistenti e di avere inoltrato telematicamente documentazione che sapeva essere falsa, dichiarazioni che i giudici di merito riferiscono avere spontaneamente reso l'imputato il 29 gennaio 2010.3.3. Quanto alla confessione parimenti resa da Roberto Bassi al G.i.p. il 10 febbraio 2010, con le garanzie difensive, la contestazione mossa dalla difesa, che sembra voler automaticamente estendere l'effetto assolutorio valutazione da operarsi sulla richiesta di equa riparazione, appare generica ed assertiva. 3.4.
Per contro, il ragionamento che si rinviene alle pp. 4-6 del provvedimento impugnato risulta congruo e logico e, in sostanza, pur senza richiamo esplicito alle categorie di cui si è detto, riconduce l'atteggiamento quantomeno sospetto complessivamente tenuto da Roberto Bassi nella prima fase della vicenda alla categoria della colpa extraprocessuale (di cui si è detto sub n. 2.6.1. del "considerato in diritto"), quanto al momento genetico della restrizione originaria della libertà, e le dichiarazioni rese dal ricorrente alla colpa processuale (di cui si è detto sub nn. 2.6.2., 2.6.2.1., 2.6.2.2. e 2.6.2.3 del "considerato in diritto"), quanto alla fase della protrazione della privazione della libertà personale. 3.5.
Il giudice della riparazione, in definitiva, ha fatto corretta applicazione dei principi che governano l'istituto di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., in particolare svolgendo adeguata attività autonoma (di cui si è detto in linea generale al punto n. 2.5. del "considerato in diritto") di ricerca, di selezione e di valutazione critica delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, della colpa grave, congruamente inquadrando e conseguentemente valutando il comportamento del ricorrente in maniera logica, adeguata ed incensurabile in sede di legittimità.
4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, spese che si liquidano come in dispositivo