Sentenza — n. 34366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Vincenzo Tavernese ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa dal quale è stato definitivamente assolto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla formulata doglianza in ordine all'assoluzione avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, con conseguente asserita irrilevanza sinergica del comportamento del ricorrente, è appena il caso di rilevare che ciò assume rilievo solo in ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione (c.d. "formale") ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (per riconosciuta illegittimità ab origine del titolo cautelare, in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), mentre nel caso si verte in tema di ingiusta detenzione (c.d. "sostanziale") ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAVERNESE VINCENZO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 30/04/1955 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Vincenzo Tavernese ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa dal quale è stato definitivamente assolto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittoria valutazione del comportamento tenuto dall'interessato, nonostante l'assenza di condotte di natura tale da determinarne la condanna. Il titolo custodiale si fondava su un assunto che non ha trovato alcuna corrispondenza nelle emergenze investigative, secondo cui il Tavernese sarebbe stato l'anello di congiunzione tra la cosca di Gioiosa ionica e l'articolazione nordamericana della stessa.
Non è stato motivato adeguatamente in ordine all'incidenza dei comportamenti tenuti dall'interessato sulla determinazione della detenzione. Gli elementi conosciuti dal giudice della cautela al momento della emissione del titolo restrittivo sono gli stessi sui quali si fonda l'assoluzione, pertanto va esclusa una coefficienza causale nella determinazione del giudice da parte del soggetto passivo. L'essersi avvalso della facoltà di non rispondere è circostanza dei tutto neutra rispetto alla colpa grave rilevante in merito al diritto alla riparazione.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201.
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).3.
Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Tavernese, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. 3.1. Allo scopo sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, che pur escludendo l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale facente capo ad Aquino Rocco, hanno fatto emergere la circostanza che il Tavernese era in stretto e continuo contatto con soggetti ben inseriti, ad altissimi livelli, nell'organigramma criminale, desumendone la piena consapevolezza da parte dell'interessato della caratura dell'interlocutore e degli assetti criminali locali.
Da tale "familiarità" del Tavernese con soggetti di spicco della criminalità organizzata del luogo, ed in particolare proprio del capo della cosca di Marina di Gioiosa Jonica e dalla sua piena conoscenza di dinamiche di 'ndrangheta che lo collocano in una posizione di fiancheggiatore dell'associazione, i giudici di merito hanno ragionevolmente reputato come il ricorrente abbia, con colpa grave, dato causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 27399601). 3.2.
Altrettanto ragionevolmente, la Corte distrettuale ha tratto dal comportamento processuale del ricorrente un ulteriore motivo di colpa grave, non avendo egli fornito alcuna giustificazione o spiegazione in merito ai fatti contestatigli in sede di interrogatorio di garanzia, in tal modo contribuendo al protrarsi della custodia cautelare nei suoi confronti. Infatti, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Rv. 273744 - 01).3.3.
Quanto alla formulata doglianza in ordine all'assoluzione avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, con conseguente asserita irrilevanza sinergica del comportamento del ricorrente, è appena il caso di rilevare che ciò assume rilievo solo in ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione (c.d. "formale") ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (per riconosciuta illegittimità ab origine del titolo cautelare, in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), mentre nel caso si verte in tema di ingiusta detenzione (c.d. "sostanziale") ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così