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Sentenza — n. 34365/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34365/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34365/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Mgborogwu Paschal ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti il 19.1.2021 dal Tribunale di Palermo, per aver il Giudice "autorizzato l'espulsione dell'imputato se non in regola con il permesso di soggiorno", trattandosi di sanzione accessoria estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34365/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini uscita illegale dal paese inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nonostante gravi patologie esenzione dal divieto persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MGBOROGWU PASCHAL (CUI 056BF50) nato il 03/10/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Mgborogwu Paschal ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti il 19.1.2021 dal Tribunale di Palermo, per aver il Giudice "autorizzato l'espulsione dell'imputato se non in regola con il permesso di soggiorno", trattandosi di sanzione accessoria estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. È appena il caso di aggiungere che l'autorizzazione rilasciata dal giudicante non costituisce una sanzione accessoria, come prospettato dal ricorrente, potendo al più essere interpretata come una sorta di "nulla osta" preventivo all'espulsione amministrativa dell'imputato (se non in regola con il permesso di soggiorno), in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998; su tale provvedimento, in ogni caso, non è consentito il ricorso per cassazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigli e' estensore Il Presidente Ates/an/ro Ran