Sentenza — n. 34363/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. Appare preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. enucleati dalla Corte di cassazione: va precisato che, trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 34363/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHPANI PAULIN nato il 26/09/1987 avverso l'ordinanza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano con ordinanza del 10-17 febbraio 2020 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Shpani Paulin a causa della custodia cautelare in carcere patita dal 16 maggio 2017 al 21 giugno 2017, in relazione alle accuse di più furti consumati in abitazione, in concorso con altri, e di ricettazione, fatti contestati come commessi tra il 29 aprile 2017 ed il 16 maggio 2017, prima di vedere la propria posizione archiviata dal G.i.p. del Tribunale di Pavia 1'11 ottobre 2018, su conforme richiesta del P.M.
2. La struttura del provvedimento impugnato è la seguente. 2.1. I giudici di merito danno atto delle seguenti circostanze: che nell'interrogatorio di garanzia, tenutosi il 19 maggio 2017, Shpani ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, solo aggiungendo «voglio sapere dire che il 29 aprile mi trovavo in Albania» (p. 1 dell'ordinanza); che l'istanza difensiva di scarcerazione, corredata da adeguata documentazione comprovante l'arrivo di Shpani Paulin in Italia via mare il 26 aprile 2017, l'immediato respingimento alla frontiera ed il rientro in Albania il 27 aprile 2017, è stata il giorno stesso accolta dal G.i.p., su conforme parere del P.M. (p. 2); che il quadro indiziario in un primo momento riconosciuto esistente si basava su riconoscimenti fotografici ad opera della polizia giudiziaria (p. 2). 2.2.Ciò posto, il rigetto della richiesta di equa riparazione, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, è così argomentato:
«nella fattispecie concreta appare evidente la colpa grave dello Shpani, postasi quale causa dell'adozione della misura e della detenzione prolungatasi sino al 21.6.2017: se in sede di convalida del fermo, anziché avvalersi della facoltà di non rispondere e limitarsi alla affermazione totalmente generica di essersi trovato in Albania il 29.4.2017, egli avesse dettagliato la vicenda poi ricostruita dal difensore, ovvero di essere stato respinto al porto di Bari il 26 aprile 2017 e rientrato a Durazzo il 27 aprile 2017 per fare nuovo ufficiale ingresso in Italia solo ai primi di maggio di quell'anno, tali informazioni (oltre a rendere credibile, proprio perché dettagliate, la versione difensiva) avrebbero consentito all'Autorità Giudiziaria una immediata verifica, scongiurando, deve ritenersi, l'applicazione della misura cautelare, come dimostra il fatto che, non appena l'informazione è stata fornita (e a quel punto autonomamente documentata) dal difensore dello Shpani, la misura stessa è stata immediatamente revocata» (così alle pp. 3-4 dell'ordinanza impugnata).3.Ricorre tempestivamente per la cassazione dell'ordinanza Shpani Paulin, tramite difensore di fiducia, che si affida ad un solo motivo con il quale denunzia difetto di motivazione.
Richiamate le ragioni del rigetto della richiesta, la difesa sottolinea le seguenti circostanze: che gli indizi a carico del ricorrente sono consistiti unicamente nel riconoscimento, operato "con certezza", da parte degli operatori di polizia giudiziaria di Shpani Paulin come uno degli autori dei fatti contestati, riconoscimento poi rivelatosi erroneo; che in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato, essendo completamente all'oscuro, nulla avrebbe potuto dire in più rispetto all'affermazione che alla data di commissione dei fatti nemmeno si trovava in Italia; che senza la documentazione rinvenuta e tradotta tramite indagini difensive nessun giudice avrebbe revocato la misura, trovandosi in atti, da un lato, il riconoscimento "certo" della polizia giudiziaria e, dall'altro, le sole parole dell'indagato; che, peraltro, si sono resi necessari il reperimento, la traduzione e la legalizzazione di più documenti (puntualmente richiamati) da parte della difesa e che, senza tali documenti, la misura non sarebbe stata revocata; che nel primo momento utile l'indagato, affermando di non essere stato nemmeno in Italia il giorno 29 aprile, ha sostanzialmente dichiarato la propria estraneità ai fatti; che, in conseguenza, non sussiste nessun comportamento colposo addebitabile al ricorrente - arrestato soltanto a causa di un erroneo riconoscimento della p.g. - che si sia posto come fattore condizionante la emissione del provvedimento di custodia cautelare; che sarebbe meramente apodittica l'affermazione, che si rinviene nell'ordinanza impugnata (p. 4), secondo cui, in sostanza, «se Io Shpani avesse "risposto a tutte le domande del G.i.p. non gli sarebbe stata applicata alcuna misura cautelare"» (così alla p. 14 del ricorso), attesa la diversa credibilità del contenuto di un'annotazione di p.g. - poi rivelatosi erroneo - rispetto alle dichiarazioni di innocenza dell'indagato; che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinente, in quanto «in tutti i casi citati si tratta di soggetti che avevano taciuto circostanze tali che avrebbero potuto comportarne l'immediata scarcerazione, nel caso de quo, invece, lo Shpani nulla ha taciuto, e nulla di più di quanto dichiarato avrebbe potuto riferire, laddove ha affermato di non sapere nulla sui fatti contestati, in quanto nemmeno si trovava sul territorio italiano nella date nelle quali venivano contestati i fatti ascritti, affermazione poi accertata con produzioni documentali della Difesa, e verificata dalla Pubblica Accusa prima e dal Giudice poi» (così alle pp. 15-16 del ricorso).
In definitiva, il ricorrente, richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, assume di non avere dato causa né colposamente né dolosamente alla privazione della libertà personale o al protrarsi della stessa, ritenendosi, anzi, che «il comportamento dello Shpani sia stato certamente connotato da uomo avveduto e da "buon padre di famiglia", dichiarando, fin dall'interrogatorio di garanzia, la verità e cioè la propria estraneità ai fatti contestati» (così alla p. 17 del ricorso) e domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il Procuratore generale della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 22 maggio 2021 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
5. Con memoria in data 14 giugno 2021 (cui è allegato il verbale di interrogatorio del 19 maggio 2017) il difensore del ricorrente ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, chiedendone l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Appare preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. enucleati dalla Corte di cassazione: va precisato che, trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.
Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellId quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio».
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si osserva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.
U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su di un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale; costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo del dolo o della colpa grave.
In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.
Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha, naturalmente, l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale);ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: v.
Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). Non venendo in rilievo nella vicenda in esame profili di colpa extraprocessuale, si svolgeranno alcune puntualizzazioni preliminari in tema di colpa processuale, che saranno utili in prosieguo. Si è - condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.6.1.
Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.6.2.
Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.6.3.
Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;
Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).
3. Ciò premesso in linea generale, deve ritenersi che la Corte territoriale nella motivazione della decisione reiettiva della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione abbia fatto buon governo dei richiamati principi. Infatti, il ricorrente assume, a più riprese (alle pp. 5-6, 11 e 15-17 del ricorso e pp. 4-5 della memoria), che l'imputato si è proclamato estraneo ai fatti affermando di non essere nemmeno in Italia quando si sono verificati i fatti e di essere all'oscuro dei fatti, mentre, in realtà, dal verbale di interrogatorio, prodotto dallo stesso difensore, risulta che Shpani Paulin ha dichiarato soltanto che «mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Voglio sapere dire che il 29 aprile mi trovavo in Albania», senza ulteriormente specificare o aggiungere. Si tratta di asserzione estremamente sintetica, non ulteriormente dettagliata, peraltro relativa ad un unico giorno (il 29 aprile), mentre i fatti contestati all'indagato coprivano un arco temporale assai più vasto, dal 29 aprile al 16 maggio 2017. Deve, in conseguenza ritenersi, in conformità a Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi ed altro, Rv. 242755, che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela» (nello stesso senso, cfr.
Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 7296 dei 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Spetti, Rv. 265287; si tratta di concetto più di recente ribadito da Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744, secondo cui «In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare»).
4. Non avendo l'interessato immediatamente chiarito la sua posizione, pur potendolo fare nel corso dell'interrogatorio del 19 maggio 2017, tramite l'allegazione di quelle circostanze specifiche (essere giunto nel porto di Bari il 26 aprile 2017, essere stato il giorno seguente espulso, avere fatto rientro in Albania il 27 aprile, essere rientrato in Italia solo a maggio 2016; essere stato, insomma, altrove nei giorni relativi alle contestazioni) che avrebbero potuto indurre l'A.G. ad attribuire un diverso significati agli elementi sino a quel momento raccolti, correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente un comportamento gravemente colposo del ricorrente concausativo della privazione della libertà: il ricorso, dunque, n