Sentenza — n. 34362/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Maria Valle. La Corte milanese ha considerato che la sentenza di assoluzione della Valle era divenuta definitiva il 19.1.2018 (data di emissione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Procuratore Generale avverso la sentenza di proscioglimento), mentre la domanda per ingiusta detenzione era stata presentata il 13.3.2020, oltre il termine di due anni dall'irrevocabilità della pronuncia di assoluzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 315 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01). Ne discende, alla luce della giurisprudenza civilistica sopra citata, come al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, debba essere attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLE MARIA nato a VIGEVANO il 16/01/1986 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG (
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Maria Valle. La Corte milanese ha considerato che la sentenza di assoluzione della Valle era divenuta definitiva il 19.1.2018 (data di emissione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Procuratore Generale avverso la sentenza di proscioglimento), mentre la domanda per ingiusta detenzione era stata presentata il 13.3.2020, oltre il termine di due anni dall'irrevocabilità della pronuncia di assoluzione.
2. Ricorre per cassazione l'interessata, deducendo che l'istanza avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, dovendo trovare applicazione - al termine di due anni previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. - la sospensione dei termini feriali (relativamente agli anni 2018 e 2019, per un totale di 62 giorni), trattandosi di termine processuale, così come stabilito in rapporto alla disciplina dell'analogo istituto indennitario previsto dalla legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), in relazione al quale la Cassazione civile ha chiarito trattarsi di termine avente natura processuale, cui si applica la sospensione feriale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È ben noto al Collegio il costante e risalente orientamento di questa Corte, secondo cui il termine biennale [a seguito della modifica introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 479/1999] di cui all'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, debba configurarsi come termine per l'esercizio di un diritto, piuttosto che per il compimento di un'attività processuale, con la conseguenza che per tale termine non sarebbe applicabile l'istituto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di termine "sostanziale" e non "processuale" (cfr. Sez. 4, n. 267 del 22/02/1994, Rv. 198493 - 01). La natura sostanziale del termine è tradizionalmente desunta dalla circostanza che esso si pone al di fuori e precede il processo di riparazione in quanto tale, sicché ad esso non può essere applicata la disciplina prevista per i termini di natura processuale (cfr. Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Rv. 207251 - 01).
3. Il suddetto orientamento deve essere rivisitato, alla luce della più recente e condivisibile giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, che hanno già avuto modo di affermare e di ribadire che, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr.
Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01; Id., n. 2153 del 29/01/2010, Rv. 611351 - 01 e n. 5895 del 11/03/2009, Rv. 607200 - 01; in senso analogo si sono espresse, in motivazione, le Sezioni Unite civili, sent. n. 17781 del 22/07/2013). Si tratta di un orientamento civilistico che - prendendo le mosse da alcuni interventi della Corte costituzionale che hanno ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione (cfr. sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992) - interpreta la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, nel senso che essa comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi quindi a contemplare i soli termini per il compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma anche il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.
4. Nel caso che occupa, è indubbio che la proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 ss. cod. proc. pen.) costituisca l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Del resto, va rammentato che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (Sez.
U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01). Ne discende, alla luce della giurisprudenza civilistica sopra citata, come al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, debba essere attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato.
5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, atteso che la Corte milanese, rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale qui confutato, ha ritenuto tardiva la domanda proposta dalla ricorrente, senza considerare che il decorso del termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. avrebbe dovuto considerarsi sottoposto alla sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742/1969. In particolare, dagli atti risulta che la pronuncia assolutoria nei confronti della Valle (presupposto della domanda) è divenuta irrevocabile il 19.1.2018, mentre la domanda per la riparazione è stata depositata il 13.3.2020. Dovendosi considerare i 62 giorni di sospensione di cui ai mesi di agosto degli anni 2018 e 2019, il termine per la proposizione della domanda sarebbe scaduto solo il 21.3.2020, sicché la domanda della Valle non poteva considerarsi tardiva. Va, pertanto, disposto il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Milano affinché proceda al giudizio tempestivamente instaurato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso