Sentenza — n. 34361/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell'istanza di riparazione presentata da Claudio Calogero Cinardo per la dedotta ingiusta detenzione sofferta nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A) e per gli omicidi descritti al capo B), dai quali è stato assolto, ha liquidato a favore del richiedente un indennizzo di complessivi C 94.740,70, rigettando la domanda per la rimanente metà, in ragione della ritenuta "colpa grave" dell'istante, in ragione della sua frequentazione di altri soggetti coinvolti nei reati in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1227 cod. civ; Sentenza — n. 34361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto come il rapporto con il Selvaggio - derivante dalla "umana" necessità di trovare "protezione" e serenità nello svolgimento della sua attività lavorativa (commerciante), dopo gli eventi drammatici patiti dal richiedente sin da giovane (omicidi del nonno e del padre), facendosi amico il Selvaggio ed accompagnandolo in luoghi ove venivano programmati omicidi - fondi nella misura del 50% la sua colpa nel verificarsi dell'evento detentivo per cui è domanda, in tal senso ridimensionandola ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CINARDO CLAUDIO CALOGERO nato a MAZZARINO il 19/05/1979 avverso l'ordinanza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG (
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell'istanza di riparazione presentata da Claudio Calogero Cinardo per la dedotta ingiusta detenzione sofferta nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A) e per gli omicidi descritti al capo B), dai quali è stato assolto, ha liquidato a favore del richiedente un indennizzo di complessivi C 94.740,70, rigettando la domanda per la rimanente metà, in ragione della ritenuta "colpa grave" dell'istante, in ragione della sua frequentazione di altri soggetti coinvolti nei reati in questione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del quantum liquidato. Lamenta che la colpa ritenuta sussistente in capo all'interessato, ritenuta avere una efficienza causale del 50% rispetto alla sua detenzione, si fonda su considerazioni illogiche e prive di riscontro; né la stessa può fondarsi solo sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio. Denuncia anche la mancata liquidazione delle spese legali, nonostante il Ministero resistente si sia costituito e abbia depositato delle memorie difensive.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. In merito alla determinazione del quantum indennizzabile, si deve considerare che, in sede di riparazione per l'ingiusta detenzione, la valutazione della "colpa lieve" - non differentemente da quella della "colpa grave" ostativa - deve sempre essere condotta in termini congrui e logici, ed in maniera autonoma rispetto al giudizio di cognizione. Ed analogamente alla "colpa grave", anche la colpa "lieve" che rileva ai fini del quantum indennizzabile è sempre e solo quella che abbia avuto una incidenza causale, un effetto sinergico apprezzabile rispetto alla custodia cautelare subita, perché solo tale collegamento causale appare idoneo ad incidere in senso restrittivo sul quantum liquidabile, non potendo porsi a carico della collettività anche quella quota di pregiudizio dipesa dal concorso, sia pure minimo, del danneggiato (cfr. Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 25921201; Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 24088901).
3. L'ordinanza impugnata, pur riconducendo impropriamente il comportamento del richiedente alla nozione di "colpa grave" (che semmai avrebbe dovuto fondare il rigetto dell'istanza), in concreto ha valutato, nella liquidazione dell'indennizzo, una efficienza causale del 50% rispetto allo stato detentivo subito, scaturente dalla frequentazione dell'interessato con personaggi molto pericolosi, fra cui Selvaggio Giuseppe, e dal suo ruolo passivo, di mera connivenza, per avere egli accompagnato il Selvaggio all'interno del covo dove furono programmati gli omicidi.
I giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto come il rapporto con il Selvaggio - derivante dalla "umana" necessità di trovare "protezione" e serenità nello svolgimento della sua attività lavorativa (commerciante), dopo gli eventi drammatici patiti dal richiedente sin da giovane (omicidi del nonno e del padre), facendosi amico il Selvaggio ed accompagnandolo in luoghi ove venivano programmati omicidi - fondi nella misura del 50% la sua colpa nel verificarsi dell'evento detentivo per cui è domanda, in tal senso ridimensionandola ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Si tratta di argomentazione che ha logicamente delineato l'incidenza causale del comportamento colposo del Cinardo rispetto alla misura cautelare, in maniera tale da ridurre il quantum dell'indennizzo dovuto nella misura del 50%, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione.
4. Quanto alla censura in ordine alla mancata liquidazione delle spese del procedimento, si osserva come, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese fra le parti sulla scorta della sostanziale non opposizione del Ministero resistente alla liquidazione dell'indennizzo in favore del Cinardo.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigli