Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34359/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34359/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORACCI CARLO nato a ROMA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; OLKEASTROBERARDINO 1.MORACCI Carlo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000 di multa in relazione a ipotesi di illecita deten- zione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti ritiro della querela penale alleggerimento della pena abuso di alcol
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORACCI CARLO nato a ROMA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; OLKEASTROBERARDINO

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MORACCI Carlo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000 di multa in relazione a ipotesi di illecita deten- zione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze at- tenuanti generiche laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (con- sapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 22 Giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pre