Ordinanza — n. 34358/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARRAS MHAMED nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 24/10/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette/sentite usioni del PG PAOLA MASTROBERARDA® - 1.EL HARRAS Mhamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione a ipotesi di illecito traffico di sostanze stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato con- tenimento del trattamento sanzionatorio in termini minimi edittali.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARRAS MHAMED nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 24/10/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette/sentite usioni del PG PAOLA MASTROBERARDA® -
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.EL HARRAS Mhamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione a ipotesi di illecito traffico di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato con- tenimento del trattamento sanzionatorio in termini minimi edittali.
3. Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione iil ricor- rente personalmente, con dichiarazione autenticata dal difensore di fiducia, dichia- rava di rinunciare al ricorso.
4. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta in cancelleria.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l'art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606 comma terzo cod.proc.pen. e quelle con- template dall'art.591 cod.proc.pen. (sez.VI, 17.6.2015 n.26255; sez.IV, 17.3.2015 n.16425).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Giugno 2021 Il Consigliere este