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Sentenza — n. 34357/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34357/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34357/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMINERIO ANTONELLO (RINUNCIANTE) nato a AGRIGENTO il 27/11/1955 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELL. i lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34357/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del SEMINERIO deducendo un duplice motivo di ricorso. Con un primo motivo di ricorso assume inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art.36, 37, 38 e 40 cod.proc.pen. evidenziando come gli elementi richiesti dalla Corte di appello a sostegno della valutazione sull'ammissibilità dell'istanza erano stati riportati nel corpo della istanza di ricusazione ed erano altresì allegate le prove documentali della esistenza della inimicizia grave tra AAA^ le parti, compresa una domanda risarcitoria proposta dall'avv.to Provenzano per una vicenda estranea al giudizio in relazione al quale la ricusazione era stata proposta.

Parole chiave

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documenti mancanti requisiti probatori censure procedurali procedimenti e rimedi accessori allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'istanza di ricusazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMINERIO ANTONELLO (RINUNCIANTE) nato a AGRIGENTO il 27/11/1955 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELL. i lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Palermo con ordinanza resa in data 14 Dicembre 2020 dichiarava la inammissibilità della richiesta di ricusazione del dr. Francesco Provenzano, giudice del Tribunale di Agrigento, proposta dall'avv.to Arnaldo FARO nell'interesse di SEMINERIO Antonello in relazione a procedimento penale n.4621/2015 a carico del SEMINERIO in cui il dr.Provenzano era chiamato a decidere sulla opposizione a richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.

2. La Corte di Appello affermava che la richiesta avanzata dal SEMINERIO risultava sfornita di documentazione attestante la pendenza di un qualche procedimento innanzi il suddetto giudice, l'indicazione della Procura della Repubblica procedente, la data di celebrazione della relativa udienza, la composizione dell'organo giudicante e l'oggetto delle imputazioni, così da impedire una valutazione di ammissibilità dell'istanza per mancanza dei documenti richiesti per comprovarne la fondatezza. Peraltro era ad evidenziare come l'art. 36 let.d) cui rinvia l'art.37 cod.proc.pen. limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore delle parti private e che, nei confronti di quest'ultima, l'ipotesi di inimicizia grave ricorre solo quando, all'esito di un rigoroso scrutinio, risulti che il procedimento penale in cui siano parti private il giudice ricusato ed il soggetto ricusante abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente personale.

3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del SEMINERIO deducendo un duplice motivo di ricorso. Con un primo motivo di ricorso assume inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art.36, 37, 38 e 40 cod.proc.pen. evidenziando come gli elementi richiesti dalla Corte di appello a sostegno della valutazione sull'ammissibilità dell'istanza erano stati riportati nel corpo della istanza di ricusazione ed erano altresì allegate le prove documentali della esistenza della inimicizia grave tra AAA^ le parti, compresa una domanda risarcitoria proposta dall'avv.to Provenzano per una vicenda estranea al giudizio in relazione al quale la ricusazione era stata proposta.

Con una seconda articolazione denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.41 comma 3 cod.proc.pen. Ha errato la Corte nel ritenere inammissibile l'istanza di ricusazione sotto il profilo della carenza di documentazione. Qualora il giudice di appello, a fronte delle allegazioni del ricusante avesse avuto residui dubbi in ordine alla ricorrenza del procedimento nell'ambito del quale la ricusazione era stata spiegata, ben avrebbe potuto la Corte richiedere informazioni alla cancelleria del giudice Provenzano.

Peraltro nessun dubbio poteva essere sorto al riguardo in quanto la stessa Corte di Appello ha trasmesso la ordinanza di inammissibilità alla cancelleria del GIP del Tribunale di Agrigento che del procedimento in questione si stava occupando. Aggiungeva inoltre che il rigore formale previsto dall'art.38 cod.proc.pen. non si riferiva alla documentazione del processo nel cui ambito la ricusazione era stata spiegata ma soltanto alle ragioni sottese alla stessa, nella specie in ordine alla sussistenza delle ragioni della grave inimicizia tra le parti.

4. Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione in data 21 Giugno 2021 il difensore del Seminerio dichiarava di rinunciare al ricorso nell'interesse del proprio assistito.

5. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta in cancelleria, sottoscritta digitalrnente dal difensore munito di procura speciale.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l'art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606 comma terzo cod.proc.pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod.proc.pen. (sez.6, 17.6.2015 n.26255; sez.4, 17.3.2015 n.16425).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos