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Sentenza — n. 34355/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34355/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34355/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZOLANTE PIERPAOLO nato a MAGLIE il 12/01/1990 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO il quale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di PIZZOLANTE PIERPAOLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato PALAMA' BIAGIO SALVATORE del foro di LECCE in difesa di PIZZOLANTE PIERPAOLO, che si associa alle richieste del coodifensore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inaccoglibili risultano le doglianze in tema di pretesa retrodatazione dell'ordinanza custodiale. Vale ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., la valutazione della anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, per sua intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità qualora il giudice del riesame abbia operato una coerente e non illogica ricostruzione delle vicende, anche processuali che hanno dato origine alla misura oggetto di impugnazione.

Parole chiave

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procedimento penale pendente proroga della carcerazione preventiva pena privativa della libertà detenuto ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZOLANTE PIERPAOLO nato a MAGLIE il 12/01/1990 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO il quale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di PIZZOLANTE PIERPAOLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato PALAMA' BIAGIO SALVATORE del foro di LECCE in difesa di PIZZOLANTE PIERPAOLO, che si associa alle richieste del coodifensore.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Lecce,in funzione di giudice del riesame cautelare, a seguito di richiesta di riesame avanzata da PIZZOLANTE Pierpaolo, annullava la ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Lecce in data 7 Gennaio 2021 limitatamente alla contestazione ascritta sub A/22 della rubrica (ipotesi di tentato omicidio), confermandola invece in relazione al delitto associativo di cui all'art.74 dPR 309/90 (capo A) in cui il PIZZOLANTE figura quale organizzatore di illeciti traffici di cocaina proveniente dall'Olanda e in relazione a quattordici episodi di reati fine concernenti il traffico di stupefacenti e la detenzione di armi.

Preliminarmente il giudice del riesame disattendeva la prospettazione difensiva secondo cui si vertesse in ipotesi di retrodatazione della misura ex art.297 comma 3 cod.proc.pen. a fronte di un originario titolo cautelare emesso nei suoi confronti in data 4 Luglio 2018 a seguito di arresto in flagranza di reato operato in data 1 Luglio 2018 in relazione ad un singolo episodio di acquisto in concorso di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente provenienti dall'Olanda, fatto che costituiva la frazione conclusiva dell'illecita attività, monitorato dalle forze dell'ordine tramite intercettazioni telefoniche.

Assumeva che alla data dell'arresto, e certamente prima del rinvio a giudizio del Pizzolante, l'autorità giudiziaria aveva maturato una adeguata consapevolezza di tutti gli ulteriori fatti reato di cui al secondo titolo cautelare, intervenuto soltanto nel Gennaio 2021. 2 Il Tribunale del Riesame escludeva ricorresse la condizione della anteriorità cronologica dei fatti reato di cui al secondo titolo cautelare evidenziando come, anche attraverso l'interpretazione delle intercettazioni successive all'arresto del PIZZOLANTE, quest'ultimo aveva svolto funzioni organizzative del sodalizio anche in epoca successiva alla cattura e che comunque l'associazione era proseguita anche in epoca successiva alla cattura, come da contestazione, e con carattere di permanenza.

Escludeva poi la desumibilità dagli atti della connessione tra i reati di cui al secondo titolo cautelare in epoca anteriore al rinvio a giudizio ovvero alla scelta di procedere con il giudizio abbreviato, tenuto conto della pluralità, complessità ed articolazione dei fatti reato, della sussistenza di delitto associativo permanente e in corso di accertamento e del fatto che la finale informativa di PG era stata depositata in epoca successiva addirittura alla definizione del giudizio di primo grado concernente i fatti posti a fondamento del primo editto cautelare.

Assumeva pertanto che al momento dell'emissione della cautela per l'episodio in cui il PIZZOLANTE era stato tratto in arresto l'ufficio della procura non poteva avere maturato una cognizione completa, esaustiva ed integrale di quella che sarebbe stata la prospettazione accusatoria posta a sostegno della seconda richiesta di misura cautelare. In ordine alle esigenze cautelari escludeva poi che, a fronte di delitto associativo, in presenza di presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art.275 co.3 cod.proc.pen., fossero stati acquisiti elementi idonei a contrastare tale presunzione, laddove la circostanza che al PIZZOLANTE fosse stata attenuata la afflittività della prima misura non comportava una automatica attenuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale più recente, che era stata disposta per il delitto associativo e per 14 reati fine, fatti per i quali il giudizio di proporzionalità e di adeguatezza doveva essere autonomo; assumeva poi che correttamente era stata disposta la cautela in carcere non solo in ragione del numero, della gravità e della offensività dei fatti reato di importazione dall'Olanda di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e della successiva distribuzione nel territorio di riferimento., ma in considerazione della personalità del prevenuto, che svolgeva compiti apicali all'interno del sodalizio e che aveva precedenti specifici per delitti associativi e concernenti le armi e i munizionamenti.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del PIZZOLANTE con due distinti ricorsi rispettivamente a firma dell'avv.to Biagio PALAMA' e dell'avv.to Ladislao MASSARI.

3. Con un primo articolato motivo di ricorso comune ad entrambi, le difese del PIZZOLANTE lamentano violazione dell'art.297 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla omessa pronuncia di inefficacia, in ragione di retrodatazione, della misura cautelare oggetto di odierna impugnazione, a fronte di contestazioni di fatti reato realizzati anteriormente rispetto all'episodio per il quale il PIZZOLANTE era stato attinto dalla prima ordinanza custodiale, fatti reato posti in relazione di connessione qualificata, costituita dal vincolo della continuazione e di collegamento teleologico rispetto al primo episodio e in presenza del requisito della desumibilità dagli atti in epoca coeva alla adozione della prima cautela. 3.1 In relazione a tale ultimo requisito le difese rilevano che le indagini risalivano ai primi mesi dell'anno 2017, epoca in cui erano stati disposti gli approfondimenti resisi necessari a seguito delle dichiarazioni etero accusatorie del MANDRILLO, che la gravità indiziaria del delitto associativo era già emersa al momento della emissione del primo provvedimento cautelare, ove era stata valorizzata la esistenza di una organizzazione con distribuzione d-i-e ruoli,dedita all'importazione di sostanza stupefacente dall'Olanda, a seguito dell'intensa attività intercettiva, laddove una completa, articolata e piana cognizione delle dinamiche associative e dei vali episodi criminosi che ne avevano segnato la vita risultavano consacrati nell'attività captativa ed, al riguardo, nulla avrebbe potuto aggiungere la riassuntiva informativa finale della polizia giudiziaria.

Affermano che, tenuto conto dell'inizio della custodia cautelare in data 1 Luglio 2018 il termine di fase relativo alle indagini preliminari pari ad un anno e mesi sei doveva ritenersi abbondantemente scaduto, con la conseguenza della perdita di efficacia della misura in atto, Con una seconda articolazione/la difesa del ricorrente deduce la nullità della ordinanza impugnata con riferimento al giudizio di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari in quanto l'indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da oltre due anni e sette mesi per i fatti commessi senza che fossero sussistenti esigenze cautelari più stringenti, tali da giustificare l'applicazione di una misura di maggiore rigore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sezione III, 2 dicembre 2014, Castorina).

2. Inaccoglibili risultano le doglianze in tema di pretesa retrodatazione dell'ordinanza custodiale. Vale ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., la valutazione della anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, per sua intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità qualora il giudice del riesame abbia operato una coerente e non illogica ricostruzione delle vicende, anche processuali che hanno dato origine alla misura oggetto di impugnazione.

In proposito, lo scrutinio della Corte di cassazione è limitato alla disamina della logicità e della coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice di merito (cfr. Sezione VI, 28 febbraio 2007, Montinaro). 2.1 In tale prospettiva, del resto, vale osservare la condivisibilità dell'argomento sviluppato dal giudice del riesame - non rinnovabile in fatto, per quanto detto, ma neppure concretamente contestato in ricorso- in forza del quale, deve sussistere una connessione qualificata tra i fatti contestati nei separati procedimenti e deve sussistere anche la anteriorità dei fatti rispetto alla emissione della prima ordinanza.

Quanto al primo profilo il giudice del riesame ha rappresentato, con adeguato costrutto logico giuridicoiche difetta il requisito della anteriorità dei fatti atteso che, in relazione al reato permanente di cui all'art.74 dPR 309/90 la contestazione attiene a periodo temporale che va a cessare in epoca successiva al primo titolo custodiale/dal momento che il delitto associativo risulta contestato fino al 28 Novembre 2018 e al contempo il giudice del riesame ha fornito coerente e non illogico argomento del fatto che il PIZZOLANTE, anche se recluso, proseguiva a fornire indicazioni e prescrizioni ai prossimi congiunti e agli altri associati in ordine alle modalità di gestione del denaro proveniente dall'illecita attività dell'associazione.

A tale proposito il giudice dell'appello cautelare ha evidenziato che il vincolo associativo non risulta essersi interrotto con l'arresto del PIZZOLANTE, sia in ragione della contribuzione economica assicurata dall'organizzazione ai suoi familiari, sia in ragione della destinazione del denaro provento delle illecite attività, come evidenziata dalle intercettazioni ambientali. Su tali argomenti motivazionali il ricorso proposto dal PIZZOLANTE omette totalmente di confrontarsi, di talchè non pare possa essere ragionevolmente contrastato l'assunto della ordinanza impugnata secondo cui difetti l'anteriorità dei fatti contestati in relazione al delitto associativo. 2.2 Inoltre, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell' anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (sez.VI, 3.4.2014, De Simone, Rv.259771), laddove in presenza di delitto associativo il sopravvenuto stato detentivo non determina la cessazione del vincolo associativo, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti (sez.II, 24.1.2017, De Notaris, Rv.269121).

3. Quanto poi alle contestazioni contenute nei due distinti procedimenti, con ragionamento assolutamente privo di vizi logico giuridici ed aderente alla giurisprudenza di legittimità, il giudice del riesame ha escluso che possa ricorrere ipotesi di contestazione a catena /evidenziando come la informativa di PG da cui l'autorità giudiziaria aveva tratto un quadro sufficientemente chiaro della partecipazione criminosa del PIZZOLANTE alla organizzazione che operava nel traffico di sostanze stupefacenti / era stata depositata soltanto in data 24 ottobre 2019 e pertanto in data successiva non solo al rinvio a giudizio del PIZZOLANTE ovvero alla richiesta da parte di questi di essere ammesso al giudizio abbreviato in relazione ai fatti reato di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare ma addirittura dopo la definizione del giudizio in primo grado.

A fronte di tali inferenze la parte ricorrente non ha fornito argomenti di segno contrario idonei a dimostrare che già al momento della adozione della prima misura emergesse un coacervo investigativo idoneo ad orientare la richiesta cautelare anche in relazione ai fatti posti a fondamento della successiva cautela. Invero la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità (sez.2, 28.1.2015, Schillaci, Rv.262577; sez.3, 15.1.2015, Mantello, Rv.263511). 3.1 Orbene, a fronte della affermazione del giudice del riesame secondo cui la informativa finale, che compendiava l'intero quadro investigativo a carico del PIZZOLANTE, era stata depositata solo dopo un anno e tre mesi dalla adozione della prima misura e che la stessa conteneva alche elementi indiziari emersi solo successivamente alla adozione della prima misura (intercettazioni ambientali in carcere), la difesa del ricorrente ha omesso totalmente di confrontarsi finendo per riprodurre censure già avanzate, e adeguatamente disattese, dal Tribunale di Palermo quale giudice dell'appello cautelare.

4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama correttamente la presunzione di cui all'art.275 III comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.I, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.II, 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062). 4.1 II giudice dell'appello cautelare ha coerentemente evidenziato come detta prova contraria, anche con riferimento alla mancanza di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari ovvero di attenuazione della prospettiva di prevenzione, non risulta essere stata acquisita agli atti, risultando al contrario acquisito un panorama investigativo fondato su di una complessiva attività illecita del PIZZOLANTE di particolare allarme sociale, sia in relazione alle modalità della condotta, da cui desumere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie come conseguenza delle relazioni con fornitori di rilevante spessore criminale), sia con riferimento alla valutazione della personalità del prevenuto, gravato da precedenti specifici, già riconosciuto impegnato in ambiti associativi e nella commissione di reati concernenti le armi.

In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto, costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che giustificano, anche in virtù della presunzione di adeguatezza, di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., la misura cautelare applicata.

4. I ricorsi devono conclusivamente essere rigettati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente