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Sentenza — n. 34354/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34354/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12/4/2021, depositata il 14/4/2021, il Tribunale di Genova, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ajazaj Kevi in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed in relazione ad una pluralità di reati fine riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 9 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericoloTh La motivazione offerta dal Tribunale soddisfa anche il primo orientamento citato, pertanto, non si individuano le ragioni di censura prospettate dalla difesa.

Parole chiave

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criminalità persistente pericolo di reiterazione controllo periodico della detenzione assistenza riabilitativa durata del soggiorno carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 12/4/2021, depositata il 14/4/2021, il Tribunale di Genova, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.I.P.
art. 74 d.P.R. 309/90
che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ajazaj Kevi in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed in relazione ad una pluralità di reati fine riguardanti la fattispecie di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
309/90 ed in relazione ad una pluralità di reati fine riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 9 cod. proc. pen
Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJAZA] KEVI nato il 20/06/1995 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato LOVELLI ANNAMARIA del foro di ROMA in difesa di AJAZAJ KEVI che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/4/2021, depositata il 14/4/2021, il Tribunale di Genova, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ajazaj Kevi in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed in relazione ad una pluralità di reati fine riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.). I) Incompetenza territoriale del Tribunale di Genova. Si duole la difesa della motivazione con cui il Collegio ha rigettato l'eccezione sollevata sul puno, facendo un uso non corretto dei criteri normativi in materia. Premesso che il reato più grave tra quelli contestati, determinante per la individuazione della competenza territoriale, è il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 - corrispondente al capo 1) della rubrica - il Tribunale avrebbe dovuto individuare il luogo in cui l'associazione ha stabilito la sua sede operativa, perché è in tale luogo che si radica la competenza; solo nel caso in cui non sia possibile individuare tale luogo, soccorrono i criteri supplettivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen.

Dalla lettura degli atti sarebbe evidente che la base operativa dell'organizzazione, per come individuata nella imputazione provvisoria, aveva la propria sede in Roma, ove risiedevano stabilmente coloro i quali sono stati individuati come capi e promotori del sodalizio e dove si svolgeva l'attività di custodia e smercio dello stupefacente. Nella capitale, tra l'altro, risiede anche l'attuale ricorrente; sarebbe quindi competente il Tribunale di Roma e non il Tribunale di Genova. II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod.proc. pen., con riferimento ai profili dell'attualità e concretezza del pericolo recidivante; inosservanza delle modifiche legislative di cui alla legge 47/2015. Il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione che i fatti oggetto della contestazione provvisoria si sono protratti fino al gennaio 2018; l'ordinanza di custodia cautelare veniva invece eseguita il 9 marzo del 2021, a distanza di oltre tre anni dalla commissione delle condotte contestate e dalla stessa chiusura delle indagini da parte della Procura. g-2 Su questo specifico punto il Tribunale si sarebbe sottratto al dovere di motivare in maniera puntuale in ordine al presupposto dell'attualità delle esigenze cautelari.

I giudici si sarebbero limitati ad evidenziare che "il tempo decorso dall'esecuzione del reato non incide sulla attualità delle esigenze caute/ari tenuto conto sia della complessità delle indagini e dalla necessità di ricostruire la vicenda in tutte le sue articolazioni, sia dal profilo personale del prevenuto gravato da un recente precedente specifico e da una recente pendenza specifica per reato associativo". Tali argomentazioni non sarebbero condivisibili posto che:

1) l'attività di indagine era già conclusa nel 2018 e, quindi, tutta la complessa articolazione della struttura organizzativa ed il ruolo dei vari personaggi erano certamente già noti agli inquirenti;

2) Ajazaj Kevi non ha pendenze specifiche per il reato associativo, ad eccezione di quella per la quale si trova ristretto in custodia cautelare. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle modifiche apportate dalla I. n. 47 del 2015 sulla previsione di cui all'art. 274, comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione ai requisiti di attualità e concretezza della misura. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di misure cautelari personali, qualora venga richiesta la custodia cautelare in carcere per reati commessi dall'imputato in epoca non recente, il giudice, nella esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura richiesta, ai sensi dell'art. 292, comma 2 lett.

c) c.p.p. deve procedere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato. Ancora, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza del 24 settembre 2009 n. 40538) "tanto maggiore è la distanza temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura quanto maggiore deve essere l'obbligo di motivazione del Giudice posto che al decorso del tempo corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari" (nello specifico l'ordinanza di custodia cautelare era stata emessa quattro anni dopo la commissione dei fatti).

Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare altri due episodi specifici senza considerare il fatto che, l'odierno ricorrente, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, aveva dimostrato di aver reciso ogni legame passato con gli ambienti malavitosi. Non sarebbe ipotizzabile un pericolo di fuga posto che, come ampiamente dimostrato, il ricorrente ha deciso di stabilirsi in Italia, fissando ivi il suo principale fulcro d'interesse a seguito della nascita della figlia nel dicembre 2020. Peraltro nella ordinanza impugnata non vi sarebbe alcun cenno al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere possa essere l'unica idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Deve premettersi come in sede cautelare il requisito della competenza territoriale debba necessariamente desumersi dai gravi indizi di reità emersi allo stato delle indagini. Il Tribunale del riesame ha correttamente rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale. L'ordinanza impugnata fa implicito riferimento al criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, attesa la natura di reato permanente dell'associazione, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, corrispondente a quello in cui si è costituita l'associazione ed ha cominciato ad operare (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev e altri, Rv. 265281: "In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura";

Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Rv. 263612 - 01: "Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod.proc.pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa"). In tal senso il Tribunale ha osservato, con apprezzamento di merito congruo, non sindacabile in sede di legittimità, sostenuto da adeguati riferimenti alle risultanze investigative, che il primo nucleo dell'associazione si è costituito in Rapallo, dove risiedevano ed erano operativi i capi dell'organizzazione prima di trasferirsi a Roma (cfr. pag. 12 dell'ordinanza "Si ricorda che, dopo il casuale rinvenimento a settembre 2016 dello stupefacente occultato all'interno del vano ascensore del condominio di Via Leggiaro 41 a Rapallo e l'identificazione di Canaj Arriland e di Fisti Vasil come autori del fatto contestato sub n. 2), l'attività di captazione eseguita disvelava l'esistenza di una pluralità di soggetti albanesi, alcuni dei quali legati da rapporti di parentela, organizzata nell'esecuzione di reati in materia di traffico di stupefacenti, dall'importazione allo smercio nel territorio nazionale e non, agendo secondo dinamiche già collaudate dal gruppo costituitosi in Liguria già da tempo.

I soggetti albanesi individuati quali capi/organizzatori del sodalizio erano tutti residenti a Rapallo prima di trasferirsi a Roma (CANAJ Armand, FISTI Bekim tra il 2013 al 2016, e PETOSHATI Benard dal 2011 al 2016) e i primi precedenti di polizia in materia di stupefacenti di CANAJ Armand risalgono al 2015 proprio per fatti avvenuti a Rapallo. Le indagini hanno permesso, in specie attraverso attività di intercettazione, di riscontrare che i capi/organizzatori del sodalizio -CANAJ, FISTI Bekim e PETOSHATI -erano già da tempo attivi nel traffico internazionale di marijuana, evidentemente quando erano ancora residenti a Rapallo, decidendo poi di trasferirsi a Roma proprio a seguito degli accertamenti della p.g.e al fine di eludere le indagini").

Non può trovare dunque accoglimento il rilievo difensivo, essendo irrilevanti, ai fini della determinazione della competenza, le successive vicende che hanno caratterizzato la vita dell'ipotizzata associazione.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Deve rilevarsi come, nel presente caso, alla stregua della contestazione associativa elevata a carico del ricorrente, si verta nell'ipotesi prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzata tanto dalla presunzione di sussistenza di esigenze cautelari riferite al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, quanto dalla presunzione di adeguatezza, sia pure relativa, della misura carceraria (da ultimo Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 04/01/2021, Rv. 280248 - 01: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo che emergano elementi di segno contrario, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; conformi n. 35847 del 2018, Rv. 274174 - 01; n. 23113 del 2019, Rv. 276316 - 01; n. 26371 del 2020, Rv. 279470 - 01; n. 33051 del 2016, Rv. 268664 - 01; n. 35848 del 2018, Rv. 273631 - 01; n. 24135 del 2019, Rv. 276193 - 01).

Il Tribunale ha adeguatamente valutato il profilo dell'attualità della misura, sottolineando, nel corso della disamina dei fatti, non solo la gravità degli episodi in cui risulta coinvolto il ricorrente e la ripetitività delle condotte, ma anche la circostanza che il prevenuto annovera un recente precedente specifico in materia di stupefacenti ed altra pendenza per reato associativo. Ciò rende logicamente adeguato, sotto il profilo argomentativo, il prospettato pericolo di recidiva criminosa specifica e la necessità della custodia carceraria, che, come si sottolinea in motivazione, è l'unica in grado di recidere quel reticolo di rapporti e cointeressenze illecite instauratosi con i soggetti interessati dalle indagini.

Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico ed adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di estromettere il prevenuto dal contesto delinquenziale in cui risulta inserito, al fine di fronteggiare il pericolo di recidiva, implicante la necessità di una drastica limitazione della sua libertà di movimento mediante la misura carceraria. La questione attinente al decorso del tempo dai fatti, ritenuto non incidente sull'attualità delle esigenze cautelari, è stata quindi adeguatamente affrontata in motivazione e le doglianze difensive sul punto risultano infondate.

Non ignora la Corte come in materia si siano nel tempo precisati due diversi orientamenti. Il primo ritiene, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che il giudice debba in ogni caso motivare in ordine alla incidenza del decorso di un notevole lasso di tempo dai fatti sull'attualità delle esigenze cautelari, pur in presenza della presunzione relativa dettata dalla norma richiamata (cfr. ex multis Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01:"In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari"; più di recente Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio Cataldo, Rv. 277231 - 01: "In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussitono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.").

Altro più copioso orientamento ritiene come la sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo [cfr. Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01;

Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.";

Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare";

Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.";

Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericoloTh La motivazione offerta dal Tribunale soddisfa anche il primo orientamento citato, pertanto, non si individuano le ragioni di censura prospettate dalla difesa.

Ogni ulteriore doglianza risulta generica ed assertiva: la circostanza che il ricorrente non abbia altre pendenze in materia di reati associativi, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale in motivazione, non è documentata; il riferimento alle condizioni di vita e familiari dell'indagato non è suscettibile di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all