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Sentenza — n. 34353/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34353/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34353/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manfredi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 26/11/2020, con cui, ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti di anni due di reclusione ed euro 3000,00 di multa per la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. proc. pen. La difesa si duole della disposta confisca della somma di euro 14.450,00 e di tre telefoni cellulari nella disponibilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'imputato era addebitato di avere illecitamente detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cannabis e marijuana: la sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata, in relazione al tipo di pronuncia emessa, della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell'assenza di elementi idonei a consentire un immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., richiamando il contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro a carico del Manfredi, gli esiti della consulenza disposta sulla sostanza stupefacente, il contenuto del verbale d'interrogatorio reso dall'imputato (cfr. in ordine ai requisiti minimi motivazionali riguardanti le sentenze di "patteggiamento", è rimasto insuperato il principio stabilito da Sez.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato reati contro la sfera personale riservata imputazione per reati di stupefacenti confisca dei beni confisca del veicolo a motore altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
202270 - 01, così massimata: "L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANFREDI GIUSEPPE nato a LUDWISBURG( GERMANIA) il 21/10/1979 avverso la sentenza del 26/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Manfredi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 26/11/2020, con cui, ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti di anni due di reclusione ed euro 3000,00 di multa per la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. proc. pen. La difesa si duole della disposta confisca della somma di euro 14.450,00 e di tre telefoni cellulari nella disponibilità dell'imputato.

Sul punto, lamenta il difensore, il Giudice di merito si sarebbe espresso in termini generici e inadeguati, affermando, in modo apodittico, che le somme di danaro in sequestro debbano considerarsi provento del reato, senza esplicitare le ragioni della connessione con la condotta d'illecita detenzione dello stupefacente. Il difetto di motivazione sarebbe riscontrabile anche con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari: il fatto che tutti i telefoni caduti in sequestro siano stati impiegati per commettere il reato sarebbe frutto di una mera congettura.

2. il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza è infondato, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. All'imputato era addebitato di avere illecitamente detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cannabis e marijuana: la sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata, in relazione al tipo di pronuncia emessa, della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell'assenza di elementi idonei a consentire un immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., richiamando il contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro a carico del Manfredi, gli esiti della consulenza disposta sulla sostanza stupefacente, il contenuto del verbale d'interrogatorio reso dall'imputato (cfr. in ordine ai requisiti minimi motivazionali riguardanti le sentenze di "patteggiamento", è rimasto insuperato il principio stabilito da Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270 - 01, così massimata: "L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen."; da ultimo, nel senso tracciato dalle Sezioni Unite, Sez. 2 n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01).

Deve aggiungersi che una specifica motivazione è invece richiesta con riferimento agli aspetti riguardanti la confisca, sebbene, anche in questo caso, la ?3 sufficienza della motivazione deve essere parametrata alla particolare natura dell'istituto del patteggiamento, con la conseguenza che le argomentazioni da prodursi sul punto saranno necessariamente conformate al tipo di sentenza di cui si tratta, in cui l'accusa è dispensata dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (così Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574 - 01; Sez. 3, n. 20905 del 11/01/2017, Balint, non mass.;

Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019, Kamata, non mass.).

3. Tutto ciò premesso, venendo al merito della regiudicanda, sebbene il giudice non ne abbia fatto esplicita menzione in sentenza, la confisca delle somme di danaro è stata disposta ai sensi 12-sexies dl. n. 306 del 1992 (convertito con I. n. 356 del 1992). Va ricordato che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge n.306/92, tra cui è ricompreso il delitto di cui all'art.73 T.U. Stup. (con la sola esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R: 309/90), comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Nel presente caso, il giudice ha evidenziato che lo stesso imputato ha dichiarato che il danaro proveniva in parte dallo svolgimento dell'attività di spaccio e che si tratta comunque di una somma sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali dell'imputato, dichiaratosi in difficoltà economiche. La motivazione è soddisfacente, essendo conforme ai criteri stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 28750 del 21/03/2002, Rv. 222062 - 01: "È legittima la confisca disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motivi adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato, e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato.

Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale"). Parimenti infondata è la doglianza riguardante il sequestro dei telefoni cellulari. Anche con riferimento a tali beni il giudice ha espresso adeguata motivazione, evidenziando il nesso di pertinenzialità con l'attività illecita: si legge in sentenza che i numerosi telefoni posti in sequestro erano ragionevolmente destinati a consentire i contatti con gli acquirenti ed i fornitori della sostanza. Si tratta di una spiegazione del tutto logica e coerente con le risultanze richiamate nella motivazione, sia pure entro i più ristretti confini di cui si è detto in precedenza, attese le peculiarità della sentenza di patteggiamento.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 giugno