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Sentenza — n. 34352/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34352/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 16/4/2020 il Tribunale di Torino ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Digati Alessandro, nell'ambito del procedimento n. 12094/17 R.G.N.R., n. 5841 R.G. Trib.Nel provvedimento di revoca si dà atto che è pervenuta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in cui si segnala che, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato (depositata nell'anno 2018 e relativa all'anno 2017), il reddito di questi, cumulato con quello della convivente, aveva superato la soglia prevista per l'ammissione al beneficio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; negli altri casi si applica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13253 del 27/01/2004, Rv. 227882 - 01). E' stata quindi correttamente adita la Corte di Cassazione nel presente caso, essendo la revoca scaturita da richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Torino.

Parole chiave

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permesso di dimora scaduto revoca del gratuito patrocinio rinuncia al reddito ricongiungimento familiare inverso indennità di dislocazione e di espatrio revoca del permesso di domicilio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGATI ALESSANDRO nato a TORINO il 02/01/1984 avverso il decreto del 16/04/2020 del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 16/4/2020 il Tribunale di Torino ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Digati Alessandro, nell'ambito del procedimento n. 12094/17 R.G.N.R., n. 5841 R.G. Trib.Nel provvedimento di revoca si dà atto che è pervenuta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in cui si segnala che, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato (depositata nell'anno 2018 e relativa all'anno 2017), il reddito di questi, cumulato con quello della convivente, aveva superato la soglia prevista per l'ammissione al beneficio.

2. Con il proposto ricorso la parte ha impugnato il decreto di revoca, deducendo la violazione degli artt. 112, comma 1, lett.

d) e 76, comma 2, d.P.R. 115/2002. La decisione, lamenta il difensore, sarebbe fondata su un calcolo erroneo dell'Agenzia delle Entrate laddove, per l'anno 2017, cumula al reddito di Digati Alessandro quello di Giacobino Carmela. Costei, infatti, negli anni 2017 e 2018, non conviveva con l'istante, circostanza desumibile dal certificato di residenza storico allegato al ricorso.

3. Il Procuratore Generale presso questo Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Occorre premettere come la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia immediatamente ricorribile per cassazione ove emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett.

d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; negli altri casi si applica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13253 del 27/01/2004, Rv. 227882 - 01). E' stata quindi correttamente adita la Corte di Cassazione nel presente caso, essendo la revoca scaturita da richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Torino.

3. Nel merito si osserva: ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito computabile ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo d'interesse da ogni componente della famiglia convivente, compreso l'istante ( "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante").E' d'uopo precisare come, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, per "componente della famiglia" debba intendersi qualunque persona fisica convivente con l'istante, non necessariamente legata da vincoli di parentela o affinità (cfr., ex multis Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Rv. 253643 - 01: "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune").

Venendo al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato, nel rapporto datato 21/1/2020 (prot. N. 14355), che, relativamente all'anno d'imposta 2017, il reddito di Digati Alessandro, ammesso al beneficio (pari ad euro 9.296,00), cumulato con quello della convivente Giacobino Carmela (la quale aveva percepito redditi pari ad euro 3655,51 ed euro 7.003,05), superava la soglia d'ammissibilità. La difesa ha documentato, producendo certificato storico di residenza della Giacobino, che la predetta convive con Digati Alessandro in Rivoli, al Viale Firenze 20, a far data dal 17/1/2019, essendo ivi emigrata da Grugliasco.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, non risultando dimostrato il requisito della convivenza tra il Digati e la Giacobino in epoca antecedente al 17/1/2019, ai fini della determinazione del reddito valido per l'ammissione al beneficio, relativamente all'anno 2017, non può farsi luogo al cumulo dei due redditi.

4. Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Torino.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Torino. In Roma, così deciso il 16 giugno 2021 Il Consiglie