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Sentenza — n. 34349/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione presentata da Caci Giuseppe per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dapprima in regime di custodia cautelare in carcere e poi di arresti domiciliari, protrattasi complessivamente dal 15 gennaio al 17 aprile 2016 in relazione ai reati di cui agli artt.416-bis e 513-bis cod.pen., dai quali era stato assolto per insussistenza del fatto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod.pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art.314 comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in termini puntuali, Sez.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva pena pecuniaria sospesa carcerazione cautelativa concorrenza e aiuti di Stato traffico di cocaina concorso materiale di reati
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACI GIUSEPPE nato a GELA il 29/04/1982 avverso l'ordinanza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettersérúií72 le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione presentata da Caci Giuseppe per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dapprima in regime di custodia cautelare in carcere e poi di arresti domiciliari, protrattasi complessivamente dal 15 gennaio al 17 aprile 2016 in relazione ai reati di cui agli artt.416-bis e 513-bis cod.pen., dai quali era stato assolto per insussistenza del fatto.

2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.314 c.p.p. Rilevava nel merito che il Caci, chiamato in causa da due collaboratori di giustizia che lo indicavano come coinvolto nella perpetrazione di atti di concorrenza sleale nel settore della vendita di angurie, nell'ambito del quale operava il "gruppo Alfieri", era stato intercettato in una conversazione telefonica con Biundo Giuseppe, bracco destro di Alfieri a cui il Caci era molto legato, nel corso della quale gli assicurava il suo intervento per convincere tale Consiglio Rosario ad accettare il prezzo imposto dall'accordo di cartello.

Ciò posto, il Collegio della riparazione è pervenuto al rigetto della istanza di indennizzo evidenziando come da tale conversazione fossero emersi con estrema chiarezza indizi del reati contestati, stante la assoluta inequivocità del dialogo, nel quale il Caci, nonostante non ci fossero dubbi sul fatto che il Biundo intendesse persuadere il Consiglio a rispettare tale imposizione di prezzo facendo ricorso a condotte violente, non solo non si dissociava ma anzi si offriva di raggiungere il Biundo allo scopo di prestare manforte al "compare" durante l'incontro con il Consiglio, cosa poi avvenuta.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo violazione di legge in relazione all'art.314, ultimo comma, cod.proc.pen.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero pronunciarsi il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263), secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

È quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dal Caci ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nei reati originariamente contestati. Come a suo tempo chiarito, non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt.1227 e 2056 cod.civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento per la riparazione con il parametro dell' id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod.pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art.314 comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in termini puntuali, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996 - Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017- La Fornara, Rv. 268952). Costituisce poi principio consolidato quello dell'autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione, nel senso che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, Rv.271739;

Sez.4, sent.n.27397 del 10 giugno 2010, Rv.247867). Costituisce infatti condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo una condotta dolosa o gravemente colposa che si ponga in apprezzabile collegamento causale con il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (Sez.4, n.43457 del 29/9/2015, Rv.264680).

3. Ed allora, secondo questa chiave di lettura del materiale probatorio, l'assoluzione pronunciata dai giudici di merito non impedisce al Collegio investito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione di valorizzare negativamente, nel senso di ritenere ostativi al riconoscimento del richiesto indennizzo, dei comportamenti oggettivi, riscontrati dalle intercettazioni richiamate nella ordinanza in esame, da cui è emersa la contiguità del Caci con soggetti coinvolti nei delitti in parola, data la disponibilità dimostrata nel prestare aiuto al Biundo. Il tenore di detto colloquio ha perciò svolto un ruolo sinergico nell'errore in cui è incorsa l'autorità inquirente nell'applicazione della misura cautelare.

4. Il ricorso va, per tali considerazioni, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Co