Sentenza — n. 34348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da Oursan Samí per l'ingiusta detenzione carceraria sofferta per complessivi 898 giorni - parte in custodia inframuraria e parte in detenzione domiciliare - quale imputato dei reati dì associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (capo A), favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo B) e lesioni personali aggravate, sequestro di persona, rapina aggravata ed estorsione (capo C), delitti dai quali era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., ad eccezione dei reati di cui agli artt.605 e 629 cod.pen. di cui al capo C) in relazione ai quali era stata adottata la formula assolutoria perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). In particolare, infatti, in relazione alla riparazione per un reato in concorso con altri, si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare laddove si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz ed altro, Rv. 210628; Sez. 4, n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OURSAN SAMI nato il 01/02/1981 avverso l'ordinanza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentitejle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da Oursan Samí per l'ingiusta detenzione carceraria sofferta per complessivi 898 giorni - parte in custodia inframuraria e parte in detenzione domiciliare - quale imputato dei reati dì associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (capo A), favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo B) e lesioni personali aggravate, sequestro di persona, rapina aggravata ed estorsione (capo C), delitti dai quali era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., ad eccezione dei reati di cui agli artt.605 e 629 cod.pen. di cui al capo C) in relazione ai quali era stata adottata la formula assolutoria perché il fatto non sussiste.
2. La Corte rigettava l'istanza avendo ritenuto sussistente la colpa grave dell'Oursan, a carico del quale deponevano peraltro le numerose dichiarazione delle persone offese, valorizzando come ostativi al riconoscimento dell'indennizzo i seguenti comportamenti: l'aver reso dichiarazioni reticenti ed ínconferenti con il quadro gravemente indìziario a suo carico; l'aver dimostrato vicinanza e contiguità con soggetti appartenenti alla corsorteria criminale de qua, l'aver intrattenuto conversazioni telefoniche con il coimputato Popovici riguardanti le gestione della prostituzione nella zona interessata ("sulla litoranea"), paventando l'intervento della camorra intenzionata a sgominare il loro gruppo.
3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con tre distinti motivi violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova laddove i giudici della riparazione non avevano tenuto conto delle attività difensive e delle dichiarazioni ampie rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che erano state sottovalutate nel corso delle indagini preliminari e che invece avevano trovato conferma negli esiti assolutori del processo penale.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato rituale memoria con la quale chiede dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso.
6. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263).
3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre logica e congrua motivazione del rigetto dell'istanza, sulla base dei gravi e numerosi indizi emersi in fase cautelare, i quali avevano ragionevolmente condotto il giudice a raffigurarsi la sussistenza dei delitti contestati all'Oursan. Per giurisprudenza consolidata, infatti, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237;
Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). In particolare, infatti, in relazione alla riparazione per un reato in concorso con altri, si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare laddove si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz ed altro, Rv. 210628; Sez. 4, n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152).
4. Ciò è quanto specificamente accaduto nel caso in esame, nel quale, come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, le conversazioni captate e la vicinanza e frequentazione con soggetti coinvolti nell'indagine - non smentite nella sentenza assolutoria - convergevano tutte in maniera puntuale e logica verso la contiguità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso.
5. Quanto al comportamento tenuto dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, n.25252 del 20/5/2016, Rv.267393; Sez.4, n.29967 del 9/7/2014, Rv.259941).Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n.40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n.40902 del 4/10/2008, Rv.242756).
Si è ulteriormente precisato che nel caso in cui solo la persona sottoposta alle indagini sia in grado di fornire una logica spiegazione degli elementi di accusa, al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez.4, n.7296 del 17/11/2011, Rv.251928).
E' dunque necessario che il giudice della riparazione accerti, innanzi tutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi fosse un onere di allegazione o rappresentazione, non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica o congetturale, e quindi valuti il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (Sez.4, n.25252 del 20/5/2016, Rv.267393).
6. Anche con riferimento a tale profilo di colpa, la Corte di Salerno ha argomentato in maniera ampia e corretta laddove - dopo aver evidenziato tutte le emergenze fattuali a carico dell'imputato che formavano all'epoca dell'indagine un quadro probatorio gravemente indiziante - ha rimarcato che questi aveva reso dichiarazioni macroscopicamente reticenti, omettendo qualsiasi chiarimento in ordine alla natura dei rapporti intrattenuti con i coimputati e con le persone offese, e non confrontandosi affatto con le risultanze dell'indagine. In particolare, come ben rimarcato dalla Corte di Salerno, l'Oursan non forniva alcuna spiegazione in ordine alla conversazione telefonica intercorsa con il coimputato Popovici ove si commentava la volontà di una delle persone offese (Virvea Daniela Rita) di vendicarsi della brutale aggressione subita, chiedendo l'intervento di potenti criminali al fine di liberare i luoghi del meretricio dal loro predominio, in una parola di sottrarre al sodalizio in imputazione il controllo del territorio della litoranea, teatro delle vicende criminose a processo.
Nel corso dell'interrogatorio dunque l'Oursan avrebbe ben potuto e dovuto - per allontanare da sé i gravi indizi di colpevolezza che gli venivano addebitati - spiegare le ragioni di tale telefonata e i rapporti che lo legavano all'interlocutore, e non limitarsi a dichiarare la propria estraneità ai fatti, così come avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali nel corso di svariate telefonate (indicate nella impugnata ordinanza) egli veniva individuato come il soggetto membro del gruppo con il ruolo di "mediatore-picchiatore", incaricato di "intervenire" a richiesta del Popovici e di altri sodali, ed inoltre spiegare i rapporti con i coimputati (Capatina, Ione! e Popovici), che anche nel corso del dibattimento avevano parlato di lui e dei suoi interventi quando sorgevano problemi nella zona di Campolongo, tra gruppi di diverse nazionalità ed in specie con soggetti di nazionalità marocchina, anziché limitarsi a riferire genericamente di una mera conoscenza dovuta alla frequentazione del medesimo bar.
7. La difesa non si confronta con le dette argomentazioni spese dalla Corte territoriale, ma si limita ad una critica all'impianto motivazionale dell'ordinanza, ritenendo non provata la partecipazione dell'Oursan ai reati ascrittigli. Ebbene, alla luce dei principi sopra riportati, il compito del giudice della riparazione non è affatto quello di riconsiderare la responsabilità penale dell'istante, ma unicamente quello di valutare se il comportamento di costui - evidentemente non integrante alcun reato, essendo lo stesso stato assolto nel giudizio di cognizione - potesse concorrere ad ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza del suo coinvolgimento nei fatti di causa, determinando, quanto meno per colpa grave, la detenzione. Tale valutazione, come visto, è stata pienamente effettuata dai giudici della riparazione, che hanno ravvisato la condotta gravemente colposa dell'istante nella sua contiguità rispetto al gruppo criminale dedito allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre che alla commissione di altri gravi delitti.
8. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente ch