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Sentenza — n. 34347/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34347/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda proposta da Stramondo Orazio per l'ingiusta detenzione (pari a 125 giorni) dallo stesso sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 e 4 d.P.R. 309/90, 7 I. 203/1991 (capo A); 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 d.P.R. 309/90, 7 I. 203/1991.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34347/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso lo Stramondo, tramite il difensore di fiducia, lamentando con due distinti motivi violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'art.314 cod.proc.pen., avendo individuato condotte ostative per una distorta lettura degli atti processuali.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria riabilitazione semiprigionia carcerazione preventiva eccessiva remissione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRAMONDO ORAZIO nato a CATANIA il 24/09/1951 avverso l'ordinanza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite/le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda proposta da Stramondo Orazio per l'ingiusta detenzione (pari a 125 giorni) dallo stesso sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 e 4 d.P.R. 309/90, 7 I. 203/1991 (capo A); 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 d.P.R. 309/90, 7 I. 203/1991.

2. In esito al giudizio di primo grado, il ricorrente veniva assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen., dalle imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto. In particolare, il Tribunale di Catania aveva concluso nel senso che l'istruttoria dibattimentale non avesse fornito elementi sufficienti per ritenere che l'imputato fosse inserito nell'associazione capeggiata da Trovato Carmelo, pur se uomo di fiducia di questi, consapevole dell'attività di spaccio, cui aveva a volte presenziato, e conoscente di altri sodali.

3. Il giudice della riparazione negava l'indennizzo ritenendo gravemente colposa la condotta dell'imputato che non aveva fornito spiegazioni plausibili relativamente ai dati indiziari valorizzati nel corso del processo specie in ordine alla conoscenza e frequentazione con esponenti di spicco della criminalità organizzata.

4. Ha proposto ricorso lo Stramondo, tramite il difensore di fiducia, lamentando con due distinti motivi violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'art.314 cod.proc.pen., avendo individuato condotte ostative per una distorta lettura degli atti processuali.

5. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

2. Richiamando alcuni principi costantemente affermati da questa Corte Suprema, si osserva in primo luogo che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (Sez.4, sent.n.27397 del 10 giugno 2010, Rv.247867). Ed allora, secondo questa chiave di lettura del materiale probatorio acquisito agli atti ed utilizzabile nella decisione sulla richiesta di indennizzo, la Corte di merito ha ben evidenziato che gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento della misura, pur se non sono stati ritenuti sufficienti per fondare una pronuncia di condanna, hanno però dimostrato che lo Stramondo, anche se giudicato non partecipe della associazione, fosse comunque in stretto e diretto contatto con personaggi di sicura fama criminale, come dimostrato dai suoi rapporti con il Trovato e con altri soggetti coinvolti nella vicenda, oltre che presente ad episodi di consegna di droga, condotta questa oltremodo imprudente, che a ragione poteva indurre a ritenere la correità con gli autori dei reati.

A tale proposito basti considerare che è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez.4, 14 gennaio 2014 n.1235, Rv.256610;

Sez.3, 24 settembre 2014 n.39199, Rv.260397). Quanto all'elemento delle dichiarazioni superficiali e non collaborative rese dall'imputato, pure valorizzato nell'impugnata ordinanza, è del pari principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, 9 luglio 2014 n.29967, Rv.259941).

Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, 29 ottobre 2008 n.40291, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, 31 ottobre 2008 n.40902, Rv.242756).

3. In particolare, lo Stramondo non ha mai inteso chiarire con precisione i rapporti che lo legavano al Trovato ed agli altri soggetti, inseriti, con posizioni di rilievo, all'interno del clan, né indicato per quali ragioni si trovasse nei luoghi di spaccio in orari notturni, assistendo ad evidenti episodi di consegna di denaro provento delle cessioni appena effettuate, né, ancora, riferito il motivo per cui su incarico della moglie del Trovato avesse nascosto presso la sua abitazione la cassa dell'organizzazione, facendo così convergere su di lui gravi sospetti della partecipazione al narcotraffico che poi hanno portato al suo arresto ed al protrarsi del periodo di privazione della libertà personale. Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati.

4. Alla luce di tale corretto argomentare, l'impugnata ordinanza appare immune da ogni censura.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 maggio 2021 I