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Sentenza — n. 34346/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione avanzata da Shametaj Jeno per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in custodia cautelare in carcere e, successivamente, in regime di arresti domiciliari. Shametaj era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Firenze il 4.11.2010, sull'assunto della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua appartenenza ad un'associazione criminale dedita ai furti ed al riciclaggio di macchine operatrici e camion, con il ruolo di mediatore e/o procacciatore di detti beni, da individuare secondo le "esigenze" rappresentate da connazionali albanesi ai quali gli stessi venivano poi venduti e consegnati nonché dalla persistenza di esigenze cautelari attuali e concrete.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 125 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La formula usata dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. è quella utilizzata, nella fase procedinnentale, nelle situazioni probatorie in cui, nella fase processuale, deve essere adottata la formula prevista dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In tale situazione è riconosciuto, in presenza delle ulteriori condizioni legittimanti, il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 4492 del 12/01/2006, Di Munno e altro, Rv. 233408 — 01, ove si legge che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio - giusta la previsione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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attività criminosa pericolo di traffico di stupefacenti indagine internazionale per truffa spionaggio nel diritto penale passatore organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Violazione ed errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
art. 125 disp. att. cod. proc. pen
La formula usata dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHAMETAJ JENO nato il 16/12/1962 avverso l'ordinanza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/~le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione avanzata da Shametaj Jeno per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in custodia cautelare in carcere e, successivamente, in regime di arresti domiciliari. Shametaj era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Firenze il 4.11.2010, sull'assunto della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua appartenenza ad un'associazione criminale dedita ai furti ed al riciclaggio di macchine operatrici e camion, con il ruolo di mediatore e/o procacciatore di detti beni, da individuare secondo le "esigenze" rappresentate da connazionali albanesi ai quali gli stessi venivano poi venduti e consegnati nonché dalla persistenza di esigenze cautelari attuali e concrete.

2. Shametaj era stato coinvolto nel procedimento di cui si tratta a seguito delle diverse dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coindagato Lamberti Alfonso. Questi aveva riferito in ordine all'identità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione criminale, al modus procedendi del sodalizio, al riparto dei ruoli, alla destinazione finale dei beni portati in Albania, ai ricavi, descrivendo, con dovizia di particolari, il ruolo del personaggio principale, Shehaj Fatos, dei rapporti intrattenuti con lo stesso, del comune coinvolgimento in singole azioni predatorie di autoveicoli e macchine operatrici. Oltre agli anzidetti riferimenti, dettagliati e ampiamente riscontrati, relativi alle posizioni apicali (tra i soggetti che le rivestono vi è anche Shoraj Agim), Lamberti aveva fornito indicazioni in ordine all'odierno ricorrente, indicandone l'età, i soprannomi, gli investimenti da lui fatti in Albania, il ruolo ricoperto all'interno dell'associazione criminale.

3. In data 02/09/2011, il Pubblico ministero, ritenendo che gli atti acquisiti non fossero in grado di sostenere validamente l'accusa in giudizio nei confronti, tra gli altri, di Shametaj, avanzava al Gip richiesta di archiviazione del procedimento, la quale veniva accolta il 17/09/2011.

4. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre Shametaj Jen°, a mezzo del difensore di fiducia che solleva tre motivi. 4.1. Con il primo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sono le dichiarazioni accusatorie di Lamberti ad aver ingenerato la falsa apparenza di illiceità della condotta dell'istante. È una mera congettura del Gip quella per la quale l'istante mentirebbe. I rapporti frequenti del ricorrente con Shehaj Fatos trovavano ragione nell'allestimento dei ponteggi nelle case che questi ristrutturava.4.2.

Con il secondo, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essersi la Corte fiorentina limitata a richiamare il contenuto della misura cautelare senza confrontarsi con il decreto di archiviazione. 4.3. Violazione ed errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa grave (terzo motivo). Shametaj non ha mai avuto la minima percezione della provenienza furtiva dei mezzi di cui alle due telefonate (del 06/12/2008 e del 01/01/2009), riportate nell'ordinanza impugnata. Alla medesima stregua, la presenza di Shametaj alla frontiera marittima di Brindisi in compagnia dei coindagati Shoraj Agim (il 14/03/2008) e di Shahaj Fatos (il 25/04/2008) è elemento insignificante e pienamente giustificabile, trattandosi di cittadini albanesi che si trovavano al confine con l'Albania.

5. L'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invoca, con memoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.

6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.

Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché suo compito é stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).

3. Al giudice della riparazione spetta dunque valutare, in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il citto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

4. Nel caso in disamina, il Giudice della riparazione, applicando l'anzidetto principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale. Ci si riferisce, in particolare, al valore di riscontro individualizzante, rispetto alle dettagliate dichiarazioni in ordine al ricorrente rese dal collaboratore di giustizia Lamberti Domenico - che ne ha indicato l'età, i soprannomi, l'attività lavorativa, gli investimenti in Albania e il ruolo all'interno dell'organizzazione criminale -, degli accertamenti effettuati alle frontiere marittime di Otranto e di Brindisi, dei molteplici contatti tra il ricorrente e Shehaj Fatos, elemento di spicco dell'organizzazione, emersi dall'analisi dei tabulati, delle conversazioni intercettate in cui il ricorrente è diretto interlocutore o soggetto di riferimento, della conoscenza, dei contatti continuativi e della frequentazione di soggetti posti in posizione apicale all'interno dell'organizzazione.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha evidenziato come tali elementi, valutati dal giudice della cautela, risultassero idonei, nella fase preliminare del procedimento ad indurre in inganno circa il coinvolgimento del Shametaj Jeno nei fatti in contestazione. Il Giudice della riparazione ha valorizzato, in termini ostativi alla riparazione, i rapporti stabili con esponenti di spicco dell'organizzazione suffragati non solo dai controlli di polizia giudiziaria, ma anche dalle conversazioni captate e dall'esame dei tabulati. Immune da censure appare, quindi, l'ordinanza impugnata che ha ritenuto la colpa grave nei rapporti del ricorrente con alcuni esponenti del sodalizio criminoso, richiamando altresì la conversazione nr. 2992 del 1/1/2009 tra il medesimo Shannetaj e Shehaj Fatos, di inequivoco tenore.

Il comportamento del ricorrente, così come motivatamente rappresentato dal Giudice della riparazione, configura una situazione obiettiva di contiguità ad un contesto criminale, idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, la sua partecipazione al reato contestato, determinando in tal modo l'adozione e il mantenimento del provvedimento restrittivo. Assumono, infatti, rilievo non solo i rapporti di effettiva conoscenza, ma anche le contiguità criminali, ben evidenziate nel provvedimento impugnato, che collocano le condotte ascritte allo Shametaj in un condiviso contesto criminale.

Va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui" In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Ristori°, Rv. 260397 - 01).

Ciò detto, non può considerarsi illogico e carente di motivazione il riconoscimento della colpa grave nel ruolo svolto dallo Shametaj, posto che il giudizio sulla medesima va effettuato ex ante e i fatti di cui innanzi non sono stati esclusi dalla richiesta di archiviazione formulata per l'insufficienza degli elementi emersi a sostenere l'accusa in giudizio, richiesta accolta dal Gip. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio (giusta la previsione dell'art. 125 delle disposizioni attuazione al codice di rito), e dunque anche indipendentemente dall'accertamento, imposto dal comma 2 dell'art. 314, circa l'illegittimità del provvedimento cautelare.

La formula usata dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. è quella utilizzata, nella fase procedinnentale, nelle situazioni probatorie in cui, nella fase processuale, deve essere adottata la formula prevista dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In tale situazione è riconosciuto, in presenza delle ulteriori condizioni legittimanti, il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 4492 del 12/01/2006, Di Munno e altro, Rv. 233408 — 01, ove si legge che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio - giusta la previsione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

— e, dunque, anche indipendentemente dall'accertamento, imposto dal comma 2 dell'art. 314, circa l'illegittimità del provvedimento cautelare. La Corte ha, peraltro, precisato che va verificato se l'archiviazione è "di merito" o "processuale", solo in tale ultimo caso dovendosi applicare il citato comma 2 dell'art. 314, cod. proc. pen.).

5. La Corte distrettuale si è attenuta ai richiamati principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del ricorrente ha sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. Nel provvedimento impugnato si sottolinea, peraltro, che nel corso dell'interrogatorio lo Shametaj, nel respingere le accuse, non aveva offerto spiegazioni logiche, congruenti, verificabili e documentate delle riferite diverse ragioni dei contatti e delle frequentazioni.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che si liquidano in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimit