Sentenza — n. 34345/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda con cui Bassora Emanuele lamentava di avere patito ingiusta detenzione a seguito di complesso procedimento di rideterminazione del cumulo delle pene, conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, in esito al quale egli aveva sofferto una detenzione superiore a quella che avrebbe dovuto essere eseguita nella misura di anni 2, mesi 2 e giorni 15.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 314 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 314 cod. proc. pen, art. 24 Cost; Sentenza — n. 34345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né poteva dirsi ricorrere, a detta della Corte territoriale, l'altra ipotesi pacificamente considerata riconducibile al procedimento di cui all'art.314 cod. proc. pen. e cioè quella della tardiva esecuzione disposta per liberazione anticipata, giacché, in questo caso, la liberazione anticipata era stata già concessa e se ne erano dovuti ricalcolare gli effetti alla luce della rideterminazione complessiva della pena da scontare. Inoltre, continua l'ordinanza impugnata, quando il Bassora ottenne il provvedimento di rideterminazione della pena dalla Corte di appello di Caltanissetta, a seguito dei due annullamenti della Corte di cassazione, certamente la pena da scontare si era già ridimensionata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASSORA EMANUELE nato a GELA il 19/10/1974 avverso l'ordinanza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette4fft1e conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda con cui Bassora Emanuele lamentava di avere patito ingiusta detenzione a seguito di complesso procedimento di rideterminazione del cumulo delle pene, conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, in esito al quale egli aveva sofferto una detenzione superiore a quella che avrebbe dovuto essere eseguita nella misura di anni 2, mesi 2 e giorni 15.
2. Avverso la prefata ordinanza di rigetto della Corte di appello ricorre il Bassora per il tramite del proprio difensore di fiducia che articola tre motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 314 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., art. 612, lett.
a) e c), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata ha escluso che l'impossibilità per il condannato di espiare un trattamento punitivo conforme a legge, in esecuzione dei diversi titoli di condanna da avvincere sotto il vincolo della continuazione, possa costituire causa di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., reputando che, nel caso di specie, non sussista un provvedimento di esecuzione illegittimo né un errore dell'Autorità procedente. Deve, tuttavia, ricordarsi che, per ben due volte, l'odierno ricorrente ha dovuto ricorrere in Cassazione contro l'errato computo delle pene effettuato dalla Corte di appello di Caltanissetta.
Se sin dall'inizio fosse stato correttamente applicato il regime punitivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. il ricorrente non avrebbe sicuramente patito un eccesso di pena pari ad anni 2, mesi 2 e giorni 15. 2.2. Violazione degli artt. 315, 646 e 127 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto che l'Autorità procedente non fosse incorsa in errore in ragione della discrezionalità insita nella determinazione della pena per i diversi fatti per cui il Bassora aveva riportato condanna.
A confermare, invece, che di errore si trattava sono proprio gli intercorsi annullamenti dell'ordinanza del 21/11/2013 e della successiva del 12/05/2016. 2.3. Violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 2, 13 e 24 Cost. Diversamente da quanto afferma l'ordinanza impugnata, va considerata "ingiusta" la detenzione ogni qual volta l'imputato risulti essere stato privato della libertà personale in conseguenza di errore commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale, come accaduto in questo caso.3.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. In tema di ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Agui, Rv. 264708 - 01, in una fattispecie, analoga alla presente, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena). Si è, altresì, precisato (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc.
Paraschiva e altro, Rv. 271689 - 01) che il diritto alla riparazione è configurabile ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, unicamente nel caso in cui sussista un errore dell'Autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena.
3. Nella specie, il Giudice della riparazione ha affermato che, anche quando il Bassora stava scontando il periodo di detenzione risultato poi in eccedenza rispetto a quello complessivo da espiare, la sua restrizione derivava da un titolo che non era illegittimo, né poteva ritenersi sussistere un errore dell'Autorità procedente - ragione per cui riteneva non applicabile il principio affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 310 del 1996, riferendosi essa ad un ordine di esecuzione erroneo - e che la determinazione della pena complessiva da infliggere per i numerosi fatti per i quali l'istante era stato condannato doveva essere effettuata sulla base di un apprezzamento comunque discrezionale i cui esiti non erano predeterminabili e richiedevano un esame articolato di moltissime condotte illecite accertate a carico del condannato.
Né poteva dirsi ricorrere, a detta della Corte territoriale, l'altra ipotesi pacificamente considerata riconducibile al procedimento di cui all'art.314 cod. proc. pen. e cioè quella della tardiva esecuzione disposta per liberazione anticipata, giacché, in questo caso, la liberazione anticipata era stata già concessa e se ne erano dovuti ricalcolare gli effetti alla luce della rideterminazione complessiva della pena da scontare. Inoltre, continua l'ordinanza impugnata, quando il Bassora ottenne il provvedimento di rideterminazione della pena dalla Corte di appello di Caltanissetta, a seguito dei due annullamenti della Corte di cassazione, certamente la pena da scontare si era già ridimensionata.
Egli era, tuttavia, ancora gravato da un'altra condanna per la quale non aveva richiesto il riconoscimento della continuazione e in base a tale altra condanna (emessa dal Tribunale di Gela il 20/03/2013, confermata dalla Corte di appello il 10/03/2015, irrevocabile il 23/06/2015) avrebbe dovuto scontare altri anni 8 di reclusione che, cumulati agli anni 18 e giorno 1 di reclusione, per i quali era stata già riconosciuta la continuazione, spostavano assai in avanti la scadenza dell'espiazione della pena, anche ove si fossero presi in considerazione i 1170 giorni complessivi di liberazione anticipata.
Ricorda, altresì, il Giudice della riparazione che il provvedimento di scarcerazione veniva emesso dal Procuratore di Gela il 10/12/2018, esattamente dopo la maturazione delle condizioni per un nuovo calcolo degli effetti della concessa liberazione anticipata, cioè subito dopo l'esame da parte del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, dell'ulteriore istanza del Bassora per il riconoscimento della continuazione tra i fatti già esaminati e l'ulteriore titolo che importava la condanna ad altri 8 anni di reclusione, rimasto sino ad allora estraneo ad ogni valutazione.
4. Si tratta di motivazione congrua, logica e corretto in diritto ove anche si consideri che proprio la sentenza della Consulta n. 219 del 2008 - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni - esclude il diritto all'equa riparazione nel caso in la detenzione cautelare sofferta superi la pena applicata in conseguenza della sua riduzione, in fase esecutiva, in applicazione dell'art. 54 ord. pen.
In quella sede, i giudici remittenti, richiamando le disposizioni costituzionali relative al principio di solidarietà e alla libertà personale, avevano evidenziato come la nozione di errore giudiziario - di cui l'art. 24 Cost. prevede la riparazione - dovrebbe comprendere «tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate 'ex post' obiettivamente ingiuste, rivelano l'erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale». L'esclusione del diritto alla riparazione, nell'ipotesi in cui il sacrificio della libertà personale abbia superato la misura della pena inflitta, contrasterebbe, infatti, con i valori tutelati dalla Costituzione.
La Corte costituzionale, tuttavia, nel dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. ha chiarito la portata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente applicata all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta, pertanto, escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse, come nel caso in disamina, al reato o alla pena.
In tali casi, infatti, si produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina Pancheva Zapryanova, Rv. 277905 - 01).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2