Sentenza — n. 34344/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata del 1/10/19, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Sargoni Michael per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 3/5/18 al 6/12/18, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., accusa dalla quale fu assolto con sentenza irrevocabile. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 34344/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La vicenda, ricostruita in modo puntuale e dettagliato dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente aveva posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella vicenda dei furti consumati a breve distanza dal luogo in cui l'istante fu sorpreso, in compagnia di altro soggetto che era in possesso della refurtiva. Nella ordinanza è messo in rilievo che il ricorrente, alla vista della polizia, si dette alla fuga (circostanza poi negata in sede di interrogatorio).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARGONI MICHAEL nato a ANCONA il 30/09/1995 avverso l'ordinanza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata del 1/10/19, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Sargoni Michael per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 3/5/18 al 6/12/18, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., accusa dalla quale fu assolto con sentenza irrevocabile. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando vizio di motivazione Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto di tutti gli aspetti emergenti dagli atti. Il ricorrente, all'atto dell'arresto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia ebbe ad offrire puntuali spiegazioni della sua presenza nel luogo in cui fu sorpreso in compagnia dell'originario coindagato. Sebbene il ricorrente fu visto parlare con l'autore del furto, non vi erano elementi dai quali inferire che egli fosse in qualche modo coinvolto nel furto. I beni trafugati erano in possesso di Falco Giuseppe e la presenza dell'istante nel luogo in cui fu controllato, alla luce dei chiarimenti immediatamente offerti, avrebbe valenza del tutto neutra in relazione all'evento detentivo, non avendo influito sulla sua adozione.
3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale e dettagliato dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente aveva posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella vicenda dei furti consumati a breve distanza dal luogo in cui l'istante fu sorpreso, in compagnia di altro soggetto che era in possesso della refurtiva. Nella ordinanza è messo in rilievo che il ricorrente, alla vista della polizia, si dette alla fuga (circostanza poi negata in sede di interrogatorio).
Si evidenzia inoltre che egli si trovava in compagnia di altro soggetto, Falco Giuseppe, il quale era in possesso della refurtiva sottratta poco tempo prima nei due appartamenti svaligiati; che all'atto del controllo egli indossava indumenti sporchi e aveva dei guanti; che nell'interrogatorio di garanzia non offrì alcuna spiegazione in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Ebbene, ha ritenuto la Corte di merito che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, si siano rivelati idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare suo a carico, esercitando una efficace contributo sinergico rispetto a questo risultato: le circostanze di tempo e luogo in cui era stato sorpreso il richiedente, l'atteggiamento serbato ed il tenore delle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio avevano ragionevolmente convinto gli inquirenti ed il giudice che il predetto si fosse reso responsabile dei furti perpetrati a breve distanza.
Le argomentazioni contenute in ricorso, non sono suscettibili di essere censurate in questa sede, essendo sostenute da intima coerenza logica.
3. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).
La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità del suo agire. Quanto alle dichiarazioni rilasciate in interrogatorio, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al 3 k,t) riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (ex multis Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755 - 01) 4.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così