Sentenza — n. 34338/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia pronunciata il 18 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato che, negate le circostanze attenuanti generiche, condannava POPOV Danil e VAKULOV Juri, ciascuno, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione e 20.000,00 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, c., 80, c. 2 DPR 309/1990. Gli imputati, giunti nel porto di Civitavecchia in data 5 dicembre 2019 con la motonave Cruise Barcelona, a bordo di un'autovettura condotta dal POPOV, venivano sottoposti a controllo della Guardia di Finanza durante il quale gli operanti notavano nei medesimi uno stato di ingiustificato nervosismo; all'esito del suddetto controllo venivano tratti in arresto perché trovati in possesso di kg 83,150 di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in 169 panetti, occultata in un doppiofondo ricavato sotto il pianale dell'abitacolo, dalla pedaliera fino al sedile posteriore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 c.p, art. 110 c.p, art. 133 c.p; Sentenza — n. 34338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Assume il ricorrente che la condotta del VAKULOV, meramente passiva, non configuri i requisiti minimi necessari all'affermazione dell'ipotesi concorsuale ex art. 73 dpr 309/90. Priva di fondamento è anche l'affermazione secondo cui l'imputato con la sua mera presenza abbia rafforzato il proposito criminoso del POPOV. Con un secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta riduzione della pena per entrambi gli imputati in relazione all'art. 132 e 133 c.p. e agli artt. 125, comma 3 e 546 lett. e), n. 2, c.p.p.1 chiedendone quindi l'annullamento limitatamente alla determinazione della pena.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POPOV DANIL nato il 03/06/1995 VAKULOVRJRI nato il 11/06/1999 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato AMITRANO MARGARETH del foro di ROMA in difesa di VAKULOV 3URI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. AMITRANO deposita inoltre nomina a sostituto processuale dell'avv. DE AGOSTINO WALTER del foro di ROMA, in difesa di POPOV DANIEL, chiedendo l'accoglimento del ricorso. i
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia pronunciata il 18 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato che, negate le circostanze attenuanti generiche, condannava POPOV Danil e VAKULOV Juri, ciascuno, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione e 20.000,00 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, c., 80, c. 2 DPR 309/1990. Gli imputati, giunti nel porto di Civitavecchia in data 5 dicembre 2019 con la motonave Cruise Barcelona, a bordo di un'autovettura condotta dal POPOV, venivano sottoposti a controllo della Guardia di Finanza durante il quale gli operanti notavano nei medesimi uno stato di ingiustificato nervosismo; all'esito del suddetto controllo venivano tratti in arresto perché trovati in possesso di kg 83,150 di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in 169 panetti, occultata in un doppiofondo ricavato sotto il pianale dell'abitacolo, dalla pedaliera fino al sedile posteriore.
Tale sostanza veniva, quindi, sottoposta a sequestro insieme alla somma di C 1.900,00 custodita nel borsello del POPOV nonché a 4 telefoni cellulari e all'autovettura di proprietà del medesimo. La Corte territoriale rigettava la richiesta di assoluzione del VAKULOV che, in sede di interrogatorio, aveva respinto ogni addebito dichiarando di essere partito dall'Estonia con il POPOV al fine di trascorrere quattro giorni di vacanza in Spagna. In particolare, condividendo il ragionamento del giudice della cautela e del giudice di primo grado, la Corte di appello riteneva inverosimile la versione resa dall'imputato sia per la illogicità della modalità di percorrenza dell'itinerario Estonia-Spagna-Estonia sia per le condizioni reddituali dello stesso, che mal si conciliavano con una vacanza in Spagna, stato in cui, peraltro, gli imputati già si erano recati cinque mesi prima (in data 13/07/2019) percorrendo la medesima tratta.
Giudicava, pertanto, il contributo dell'imputato rilevante ai fini del concorso nella detenzione dello stupefacente / avendo egli rafforzato il proposito criminoso del complice e contribuito oggettivamente alla perpetrazione del crimine fornendo l'apparenza di una situazione di normalità. La Corte di appello riportava, inoltre, la sentenza di primo grado, mostrando di condividerne il ragionamento, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine alla coscienza e volontà degli imputati di concorrere nella realizzazione del reato di importazione di sostanza stupefacente, essendo notorio che le organizzazioni criminali, per la detenzione ed il trasporto di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, si avvalgono di soggetti certamente non estranei all'ambiente criminoso,diversamente esponendosi al rischio di sottrazione o perdit Jet-- carico che, nel caso di specie, risultandor pari ad oltre 80 kg di hashish.
Tale intrapresa aveva necessariamente richiesto la collaborazione di persone tra loro legate da un rapporto fiduciario in considerazione della complessa organizzazione del viaggio, tale da richiedere la percorrenza di un elevato numero di chilometri attraversando diversi Stati /oltre che il coinvolgimento di diversi soggetti (quello che ha proposto il lavoro, quello che ha modificato la macchina nonché i fornitori ed i destinatari del carico medesimo). Rammentava, inoltre, a sostegno del coinvolgimento del passeggero nella condotta delittuosa, la percezione degli operanti dell'ingiustificato senso di nervosismo manifestato da entrambi gli imputati al momento del controllo /concludendo nel senso che la percezione "non è una sensazione neutra ma una testimonianza oculare di uno stato di correità".
Confermava l'esclusione delle circostanze attenuanti genericheravendo il VAKULOV reso dichiarazioni menzognere e non essendo lo stato di incensuratezza degli imputati un elemento di meritevolezza sufficiente ai fini della concessione delle stesse. Confermava, infine, la confisca del denaro /avendo la sentenza impugnata dato conto della mancata dimostrazione della provenienza lecita della somma e avendo il giudice motivato anche sulle ragioni della ritenuta sproporzione rispetto alle loro condizioni finanziarie e di vita.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, tramite difensore di fiducia. Con un primo motivo, inerente la sola posizione del VAKULOV, la difesa deduce inosservanza di legge penale nonché carenza e illogicità della motivazione art. 606, lett.
b) ed e) in relazione all'art. 110 c.p., 73, comma 4 e 80 comma 2 dpr 309/90 e agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2 e 546 comma 1, lett.
e) c.p.p. Ad avviso della difesa, la Corte di appello si è limitata ad enfatizzare il presunto stato di nervosismo manifestato dall'imputato al momento del controllo incorrendo, peraltro, in errore nel definire la percezione degli operanti come testimonianza oculare: è noto, invece, che oggetto di testimonianza può essere solo un fatto mentre la captazione di uno stato emotivo può essere qualificata solo come percezione. Nulla esclude, inoltre, che lo stato di nervosismo del VAKULOV, appena ventenne all'epoca dei fatti, non sia stato influenzato dallo stato di nervosismo del POPOV, consapevole della presenza del carico.
Assume il ricorrente che la condotta del VAKULOV, meramente passiva, non configuri i requisiti minimi necessari all'affermazione dell'ipotesi concorsuale ex art. 73 dpr 309/90. Priva di fondamento è anche l'affermazione secondo cui l'imputato con la sua mera presenza abbia rafforzato il proposito criminoso del POPOV. Con un secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta riduzione della pena per entrambi gli imputati in relazione all'art. 132 e 133 c.p. e agli artt. 125, comma 3 e 546 lett. e), n. 2, c.p.p.1 chiedendone quindi l'annullamento limitatamente alla determinazione della pena.
Lamenta mancanza di argomentazioni in ordine alla richiesta di riduzione della pena inflitta perché la Corte, dopo aver negato l'esistenza di circostanze che rendessero gli imputati meritevoli delle attenuanti generiche, nulla replicava in ordine alla richiesta, già proposta tra i motivi di appello, di riduzione della pena inflitta, limitandosi a confermarne la entità. Nella prospettazione difensiva, se l'incensuratezza degli imputati non può essere considerata motivo sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti assume sicuramente rilievo al fine di mitigare la pena comminata.
Tale elemento, insieme alla giovanissima età dei prevenuti e alla mancanza di una spiccata capacità criminale dagli stessi manifestata apparendo gli imputati, piuttosto, meri strumenti di persone prive di scrupoli, rende illogico e carente l'iter argomentativo posto alla base della decisione del primo giudice. Tali incongruenze non sono state oggetto di vaglio da parte della corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inamnnissiibli. Occorre precisare che la decisione della Corte d'appello deve essere valutata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado poiché l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Difatti, come più volte sottolineato da questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
2. Nel caso di specie il tessuto motivazionale della sentenza impugnata si salda organicamente con le conformi valutazioni già espresse nella decisione di primo grado risultando in tal modo fondato su una congrua ed esaustiva esposizione delle ragioni giustificative dell'esito decisorio cui la Corte territoriale è pervenuta. Ci si trova, infatti, di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha comunque offerto congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza.
L'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrenti, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati da Giudice del merito perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
3. Dalla motivazione della sentenza emerge con chiarezza la esaustiva verifica svolta dalla Corte territoriale nella trattazione delle posizioni processuali dei ricorrenti. In particolare, con riferimento alla posizione del VAKULOV, la valutazione della Corte, diversamente da quanto afferma la difesa, non è stata condotta esclusivamente alla stregua dello stato di ingiustificato nervosismo manifestato in occasione del controllo della Guardia di Finanza bensì, riportando quanto affermato prima dal giudice della cautela e poi dal giudice di primo grado, la Corte ha mostrato di ben considerare e logicamente delineare il ruolo dell'imputato nell'operazione complessiva del trasporto dello stupefacente, sia in una prospettiva contributiva nella realizzazione della fattispecie di reato, sia in termini di rafforzamento della spinta criminale del sodale.
Difatti si è dato adeguatamente conto delle ragioni per cui è stata esclusa la veridicità delle dichiarazioni rese dal VAKULOV in sede di interrogatorio risultate, invece, alquanto inverosimili non solo perché in contrasto con lo stato di nervosismo suddetto - che, comunque, in caso di inconsapevolezza della sostanza stupefacente occultata nell'autovettura non avrebbe avuto ragion d'essere - ma anche alla luce della illogicità delle riferite modalità del viaggio-vacanza, in considerazione di un itinerario, che era stato percorso pochi mesi prima dagli stessi imputati - nonché alla luce delle condizioni reddituali dell'imputato per nulla confacenti ad una vacanza in Spagna. 3.1 Correttamente è stata ravvisata l'ipotesi concorsuale in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che è costante nell'affermare che "ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventate sue anche le condotte degli altri concorrenti" (Cass. sez.
IV, sent. 22/05/2012 n. 36818 (Rv. 253347). La condotta del VAKULOV, diversamente da quanto apoditticamente sostiene la difesa, del tutto logicamente e con trama aderente alle risultanze processuali è stata riconosciuta in termini di rafforzamento del proposito criminoso del POPOV nonché oggettivamente contribuita alla realizzazione del reato tentando di creare, in apparenza, una situazione di normalità, anche nella rappresentazione dei contributi di altri sodali impegnati alla consegna e al carico dello stupefacente nel vano appositamente realizzato nell'autovettura.
4. Le doglianze difensive concernenti il trattamento sanzionatorio sono parimenti inammissibili. Deve ribadirsi che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto congrua la pena irrogata in considerazione del notevole quantitativo della sostanza - più di kg 80 -, delle modalità organizzative denotanti l'esistenza di rapporti con gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti nonché dell'intensità del dolo,avendo gli imputati occultato la sostanza in un vano dell'autovettura che ha richiesto la necessaria modificazione strutturale del veicolo. Le censure svolte sul punto dalla difesa nell'atto di appello appaiono generiche iessendosi questa limitata a fare riferimento alla possibilità che la pena potesse essere contenuta nel minimo edittale e condizionalmente sospesa per le stesse ragioni per cui chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.1 Giova rammentare che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito /il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli; sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale che si integra con l'iter argomentativo del giudice di primo grado, risulta logica e adeguata avendo la stessa escluso la possibilità di valutare favorevolmente il comportamento processuale del VAKULOV in considerazione delle dichiarazioni menzognere rese in sede di interrogatorio precisando, inoltre, che lo stato di incensuratezza non è elemento di meritevolezza sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti.
Con specifico riferimento alla riduzione del trattamento sanzionatorio deve ribadirsi, come più volte affermato da questa Corte, che anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (sez. 2, n. 12303 del 2010; sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 07/02/2020).
5. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, come indicato in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo nella specie ragioni di esonero per assenza di colpa. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma