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Sentenza — n. 34336/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34336/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34336/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Larino, con sentenza dell'8/5/18, ha dichiarato Giannone Raffaele responsabile del reato di cui agli artt. 424 e 449 cod. pen., con condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Larino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen."].Ciò premesso, erra evidentemente la Corte d'appello nel sostenere che il mancato avviso al difensore di fiducia dell'udienza preliminare possa integrare una nullità a regime intermedio, da farsi valere tempestivamente ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento notificazione viziata rinuncia al dibattimento orale finzione di notifica postale ritiro delle conclusioni civili ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
222632 - 01: "Il mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art.
art. 180 cod. proc. pen
pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNONE RAFFAELE nato a CAMPOBASSO il 29/04/1961 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Larino, con sentenza dell'8/5/18, ha dichiarato Giannone Raffaele responsabile del reato di cui agli artt. 424 e 449 cod. pen., con condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Larino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Nullità insanabile della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420, primo e secondo comma, cod.proc.pen. L'esponente lamenta che non si è perfezionata la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato. L'avviso, inoltrato a mezzo posta elettronica certificata, non risulta ricevuto, recando la dicitura "mancata consegna"; II) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod.proc.pen., La difesa rappresenta che il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello non è stato notificato presso il domicilio eletto da quest'ultimo.

3. Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. L'accoglimento di esso è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.

2. Deve rilevarsi come copiosa giurisprudenza di legittimità ritenga d'inquadrare nell'ambito delle nullità assolute ed insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, discendendo tale nullità dalla violazione del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420, comma 1, cod. proc. pen. [con specifico riguardo all'udienza preliminare cfr. Sez. 1, n. 32778 del 24/09/2002, Rv. 222632 - 01: "Il mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 420, comma 1, stesso codice";

Sez. 2, n. 6682 del 23/11/2011, dep. 20/02/2012, Rv. 252087 - 01: "La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio"; più in generale, sull'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 - 01: "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)"; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 - 01: "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.

c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen."].Ciò premesso, erra evidentemente la Corte d'appello nel sostenere che il mancato avviso al difensore di fiducia dell'udienza preliminare possa integrare una nullità a regime intermedio, da farsi valere tempestivamente ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.

L'isolato precedente citato in motivazione (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Rv. 265662 - 01), deve ritenersi ampiamente superato da successiva pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che afferma il principio opposto [cfr. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 17/02/2017, Rv. 269027 - 01: "L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione)].

3. Occorre a questo punto verificare se, come lamentato dalla difesa, sia intervenuta nella fattispecie concreta l'ipotesi dell'omessa notifica all'unico difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Nel presente caso l'avviso, inoltrato a mezzo PEC, tempestivamente e ritualmente inviato all'indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia, reca la dicitura "mancata consegna", senza ulteriori precisazioni in ordine alle ragioni di tale effetto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ricorrendo siffatta ipotesi, la notificazione dell'atto deve ritenersi ritualmente perfezionata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, dl. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640;

Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M., Rv. 274125). Sul punto, si è rilevato che l'insuccesso delle operazioni finalizzate alla notifica è imputabile al destinatario qualora esso sia dovuto alla saturazione dello spazio disco, per non avere egli ottemperato a quanto stabilito all'art. 20, comma 5, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco deputato a ricevere le notificazioni (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834).

Nel caso in esame, l'avviso reca l'avvertimento della mancata consegna ma non anche delle cause che l'hanno determinata, con la conseguenza che non risulta possibile verificare se l'omessa ricezione sia dipesa da cause imputabili al destinatario (cfr. in un caso assimilabile al presente Sez. 1 n. 19283/20 n.m.). Deve quindi ritenersi integrata l'ipotesi lamentata nel ricorso di omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza preliminare, con conseguente nullità della sentenza di primo e secondo grado, riverberandosi la nullità assoluta della notificazione su tutta la successiva attività processuale e sulla condanna al risarcimento.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado; revoca le statuizioni civili. In