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Sentenza — n. 34333/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34333/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34333/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 gennaio 2020 Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui Linares Chura Cindy Yesica è stata condannata per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. cod. pen., riqualificando il reato in furto semplice -previa esclusione dell'aggravante della destrezza- e rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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art. 162-ter cod. pen, art. 162-ter, comma 2 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 1208 cod. civ, art. 626, comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 34333/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 162-ter cod. pen
Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 162-ter cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dei presupposti di applicabilità della disposizione sull'estinzione del reato, pur a fronte della condotta riparatoria offerta dall'imputata.
art. 162-ter, comma 2 cod. pen
Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 162-ter cod.
art. 62 bis cod. pen
Lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto l'imputata non meritevole della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 1208 cod. civ
Ed infine, che l'offerta contenuta nella missiva del 5 luglio 2019, un mese dopo la decisione di prima cura, non era formulata ai sensi dell'art. 1208 cod. civ., sicché può tenersi in considerazione solo la consegna dell'assegno circolare, intervenuta in data 12 dicembre 2019, da considerarsi tardiva.
art. 626, comma 2 cod. pen
pen., da parte del giudice di primo grado sia stato condizionato dalla contestazione elevata alla ricorrente del furto aggravato dalla destrezza -circostanza esclusa dal giudice di appello- e come tale perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 626, comma 2 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LINARES CHURA CINDY YESICA nato a LIMA( PERU') il 04/12/1987 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del Sostituto procuratore Lucia Odello letta la memoria depositata dal ricorrente

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2020 Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui Linares Chura Cindy Yesica è stata condannata per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n.

4) cod. pen., riqualificando il reato in furto semplice -previa esclusione dell'aggravante della destrezza- e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 162-ter cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dei presupposti di applicabilità della disposizione sull'estinzione del reato, pur a fronte della condotta riparatoria offerta dall'imputata. Ricorda che Linares fu arrestata in flagranza in data 25 maggio 2019 -per avere sottratto a Mtrea Gabriela Arca, il portafoglio contenuto nella borsa, riposta sul carrello della spesa in un centro commerciale, approfittando della sua distrazione- e trattenuta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima, fissata il 27 maggio 2019, rendendosi latitante prima della sua celebrazione; che all'udienza, convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare, per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.

4) cod. pen., il processo fu rinviato, per concessione del termine a difesa, alla data del 4 giugno 2019, quando, il difensore di fiducia, chiedeva il giudizio abbreviato e contestualmente termine, ai sensi dell'art. 162-ter, comma 2 cod. pen., per risarcire la persona offesa, non presente al processo; che il giudice negava il rinvio e disponeva procedersi con il rito abbreviato, condannando l'imputata con decisione contestuale; che in data 2 luglio 2019, il difensore dell'imputata inviava alla persona offesa lettera raccomandata con cui offriva una somma a titolo di riparazione, pari ad euro centocinquanta, accompagnandola da una lettera di scuse dell'imputata; che la persona offesa non contattava il difensore, il quale, nondimeno, con lettera raccomandata del 10 dicembre 2019, inviava alla persona offesa assegno circolare pari alla detta somma e che la cartolina di ricevimento ritornava al mittente in data 15 gennaio 2020, cioè lo stesso giorno della celebrazione dell'udienza di appello.

Nonostante l'adempimento dell'obbligo riparatorio, tuttavia, il giudice del gravame, pur correttamente escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.

4) cod. pen., e riqualificando il fatto di reato in furto semplice, negava l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., sulla base della tardività dell'adempimento prescritto, non essendo la somma stata corrisposta, entro il termine dell'apertura del dibattimento. Osserva che essendo l'azione penale stata esercitata con rito direttissimo, tra l'udienza di convalida dell'arresto, in data 27 maggio 2019 e quella del 4 giugno 2019, intercorrevano solo otto giorni e che la persona offesa non si presentava al processo, mentre il difensore dell'imputata, benché il reato fosse stato rubricato come aggravato e quindi perseguibile d'ufficio, aveva richiesto, prima dell'apertura del dibattimento, un rinvio per poter risarcire il danno.

Il risarcimento veniva corrisposto prima dell'udienza di appello, all'esito della quale il reato veniva derubricato in furto semplice. Sottolinea che, in ogni caso, l'art. 162-ter cod. pen. prevede l'opzione risarcitoria come alternativa alla condotta di restituzione o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e che, la ricorrente, all'atto dell'arresto non solo ammise il furto, ma fece immediatamente ritrovare il portafogli alla persona offesa, sicché, se il furto fosse stato sin dall'inizio correttamente qualificato come furto semplice, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., sin dall'udienza per direttissima del 27 maggio 2019.

Rileva che anche il Procuratore generale presso la Corte di appello ha concluso per l'applicabilità della causa estintiva del reato.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto l'imputata non meritevole della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. fondando il giudizio negativo sulla condizione di latitanza e su un precedente penale specifico in data 22 novembre 2018, senza considerare che l'interessata risulta incensurata e che per il fatto richiamato è stato emesso un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Assume l'omessa considerazione, ai fini del riconoscimento delle attenuanti invocate, dell'ammissione del fatto, dell'immediata restituzione dei beni sottratti, della lettera di scuse recapitata alla persona offesa, e della corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Con memoria ritualmente depositata, in data 19 maggio 2021, la ricorrente ha ribadito le ragioni già esposte e le conclusioni formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Per dare soluzione alla prima questione proposta con il ricorso, occorre premettere che la disposizione di cui all'art. 162-ter cod. pen., introdotta dall'art. 1 comma 1 della legge 103/2017 (c.d. riforma Orlando), prevede una nuova causa di estinzione 'riparatoria' del reato con cui, da un lato, si valorizza un comportamento susseguente la condotta illecita che determina, nell'ambito di un conflitto di natura sostanzialmente privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), il venir meno dell'esigenza punitiva, a fronte della piena restaurazione dell'interesse leso, dall'altro, si persegue un intento deflattivo, giustificato dall'insussistenza della necessità rieducativa a mezzo di ulteriori condotte risocializzanti, stante la neutralizzazione del danno arrecato alla vittima, in attuazione del principio dell'extrema ratio del diritto penale.

3. In questa prospettiva il legislatore ha inteso proseguire nel solco già intrapreso con l'art. 35, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che consente al giudice di pace di dichiarare l'estinzione dei reati di sua competenza in seguito a condotte riparatorie del reo, al di fuori dell'ipotesi di remissione della querela, riconoscendo l'inutilità dell'accertamento del fatto lesivo di un interesse privato il cui disvalore sia stato concretamente annullato dalla condotta di colui che l'ha violato. Anche in questo caso, così come nell'ipotesi delineata dall'art. 35 cit., la valutazione della congruità del risarcimento è rimessa al giudice ed è indipendente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente 'sentita', ciò assicurando il contraddittorio in ordine all'entità della lesione, ma anche un meccanismo che consente al giudice di superare il dissenso e l'eventuale perdurante volontà punitiva del querelante.

4. E' chiaro, nondimeno, che ciò implica che la condotta riparatoria debba precedere la celebrazione del processo, non realizzandosi altrimenti l'effetto deflattivo che condiziona l'istituto e che coniuga la neutralizzazione del danno e la rilevanza penale concreta del fatto con la necessità di evitare il processo, laddove il suo accertamento e l'applicazione della sanzione penale si dimostrino non solo un irragionevole spreco di risorse, ma una sproporzionata reazione dello Stato rispetto ad una condotta violativa di un interesse esclusivamente privato e ad un soggetto che ha volontariamente provveduto alla sua riparazione.

5. D'altro canto, è proprio la tempestività dell'offerta riparatoria che autorizza il potere del giudice di sostituirsi alla persona offesa nella verifica della congruità del risarcimento, in quanto di portatore del concorrente interesse statuale alla deflazione processuale, perseguita dall'ordinamento, essendo altrimenti rimessa, nel corso del procedimento, alla sola valutazione della persona offesa la possibilità di apprezzare l'insussistenza della permanenza del proprio interesse alla punizione, attraverso la remissione della querela.

6. Dunque, proprio per assicurare il perseguimento di siffatto duplice scopo (riparazione e deflazione processuale) il legislatore scandisce il termine entro il quale deve intervenire il comportamento susseguente del reo, idoneo ad elidere ex post il danno prodotto dal reato, attraverso un sistema che assicura sia il risarcimento del danno causato dal reato, sia la possibilità per il reo di provvedervi, in assenza dell'accettazione dalla persona offesa, attraverso l'offerta reale, che, infine -nell'impossibilità non addebitabile di adempiere entro la dichiarazione di apertura del dibattimento- quella di provvedervi ratealmente, attraverso la richiesta e la concessione di un termine non superiore a sei mesi, accompagnata dalla sospensione del processo e della prescrizione (ai sensi dell'art. 162-ter, comma 2 cod. pen.) 7.

Fatte queste premesse e venendo al caso di specie, conviene partire dalla seconda delle questioni poste, relativa alla configurabilità della causa estintiva, a fronte della sola restituzione dei beni sottratti, non accompagnata da altra condotta risarcitoria, tempestivamente offerta. Questa Corte ha recentemente affermato che "La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. (Fattispecie in tema di furto in cui l'autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce asportata agli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale)" (Sez. 5, Sentenza n. 2490 del 13/11/2020, dep. 21/01/2021, Rv. 280253; negli stessi termini cfr.

Cass., Sez5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187). Il ragionamento sotteso all'orientamento richiamato inerisce alla spontaneità della restituzione, da escludersi secondo la Suprema Corte, laddove la condotta riparatoria non solo si limiti a reintegrare la sfera economica della persona offesa, lesa dal reato, in forza della sottrazione di un bene di qualsiasi natura, senza incrementarla, ma -come nel caso di arresto in flagranza- non sia frutto di una scelta spontanea, bensì coartata, per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Essendo chiaro che in una simile situazione la restituzione non è una facoltà del reo, ma l'effetto di provvedimenti dell'autorità.

8. Escluso, dunque, che la sola restituzione -immediatamente intervenuta nel caso di specie- possa integrare causa estintiva del reato, nonostante la riqualificazione del medesimo in furto semplice, deve valutarsi la tempestività dell'offerta risarcitoria nei termini di cui all'art. 162- ter cod. pen. .

9. Nel negare la sussistenza della condotta idonea alla riparazione, nel senso inteso dal disposto normativo, la Corte territoriale ha rilevato, da un lato, che il rifiuto del rinvio da parte del primo giudice è giustificato dalla mancata offerta della prova dell'impedimento a provvedere prima dell'apertura del dibattimento, dall'altro, che, in ogni caso, il pagamento della somma è avvenuto non entro sei mesi dall'apertura del dibattimento, termine massimo del differimento normativamente previsto dal secondo comma dell'art. 162-ter cod. pen., ma solo sei mesi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Ed infine, che l'offerta contenuta nella missiva del 5 luglio 2019, un mese dopo la decisione di prima cura, non era formulata ai sensi dell'art. 1208 cod. civ., sicché può tenersi in considerazione solo la consegna dell'assegno circolare, intervenuta in data 12 dicembre 2019, da considerarsi tardiva.

10. A ciò la ricorrente oppone che l'azione penale è stata esercitata con rito direttissimo, contestando il furto aggravato, rubricazione rivelatasi errata, e come tale incidente sulla possibilità di offrire tempestivamente il risarcimento, entro l'udienza fissata alla data del 4 giugno 2019, in occasione della quale, nondimeno, la difesa ha chiesto il termine previsto dall'art. 162-ter, comma 2 cod. pen., contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Ciononostante, a fronte del diniego del rinvio e della pronuncia della sentenza nella medesima udienza, con motivazione contestuale, ha offerto, con lettera raccomandata in data 2 luglio 2019, la somma di euro centocinquanta, accompagnata da lettera di scuse, adempiendo alla consegna della somma prima della celebrazione del processo di appello con lettera raccomandata del 10 dicembre 2019, contenente l'assegno circolare di pagamento della somma offerta.

11. Ora, deve ritenersi che il rifiuto dell'assegnazione del termine di cui all'art. 162 ter, comma 2 cod. pen., da parte del giudice di primo grado sia stato condizionato dalla contestazione elevata alla ricorrente del furto aggravato dalla destrezza -circostanza esclusa dal giudice di appello- e come tale perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 626, comma 2 cod. pen., non essendo in siffatta ipotesi applicabile la causa estintiva di cui alla disposizione in esame. L'errata qualificazione del reato e la mancata concessione del rinvio, nondimeno, hanno impedito alla ricorrente di dar corso alla condotta riparativa, non essendo stato concesso -benché richiesto- il termine di sei mesi, fissato dal secondo comma della disposizione, né essendo stata preliminarmente valutata -in concreto- l'insussistenza dell'impossibilità di adempiere entro il termine di cui al primo comma, solo lapidariamente enunciata.

12. Di nessuna rilevanza, pertanto, è l'assenza dell'offerta in forma 'reale', ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., o che l'adempimento sia stato successivo al termine stabilito dall'art. 162-ter, comma 2 cod. pen., posto che l'ordinanza di rigetto dell'istanza da parte del giudice di prima cura, a fronte della perseguibilità d'ufficio del reato ritenuto aggravato dalla destrezza, svincolava l'imputata dal rispetto delle formalità dell'offerta e dall'adempimento entro un termine non assegnato, seppure richiesto.

13. In una simile situazione, non potendo riflettersi l'errore nella contestazione -acclarato con la sentenza di seconda cura- sulla possibilità di estinguere il reato attraverso un attivo comportamento risarcitorio, a fronte di un reato perseguibile a querela, la Corte territoriale, preso atto della volontà riparatoria manifestata sin dall'udienza del 4 giugno 2019 -contestualmente alla richiesta di rito abbreviato- e dell'istanza di concessione del termine di cui all'art. 162-ter cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a verificare le ragioni concrete dell'impossibilità di adempiere entro l'apertura del dibattimento, tenuto conto dell'incidenza dell'erroneità della contestazione, ed indi eventualmente la congruità della somma corrisposta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta alla medesima udienza.

14. Il secondo motivo di ricorso inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve, invece, essere rigettato.

15. Ora, la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto con il ricorso, motiva il diniego con argomentazioni non suscettibili di censura, valorizzando il negativo comportamento dell'imputata, evasa dagli arresti domiciliari prima del giudizio per direttissima, ritenendo siffatta condotta, unitamente al precedente specifico ed ai plurimi arresti per furto e tentato furto, ostativa concessione della diminuente, in quanto denotante la negativa personalità dell'interessata. La decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esclusione della mitigazione del trattamento sanzionatorio è adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).

16. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente all'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto, con rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione della causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod.