Sentenza — n. 34331/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa nei confronti di Mazzola Stefano dal Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 285/1992, confermando nel resto la statuizione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebrezza, in orario notturno e con provocazione di incidente stradale (in Milano, 30/01/2017).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Sentenza — n. 34331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova premettere il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui il tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati dall'art.133 cod.pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (così Sez.5, n.17953 del 07/02/2020; Sez.4, n.48013 del 12/07/2018, Rv.273995).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA STEFANO nato a MILANO il 18/02/1988 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo ( :/u-dL-A-A-A-k- ,-u-sir-,19. e -
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa nei confronti di Mazzola Stefano dal Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 285/1992, confermando nel resto la statuizione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebrezza, in orario notturno e con provocazione di incidente stradale (in Milano, 30/01/2017).
2. Avverso la sentenza di appello ricorre, nell'interesse del proprio assistito, il difensore che solleva un unico motivo con cui deduce illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena. Il ragionamento effettuato dalla Corte territoriale è totalmente erroneo alla luce dell'attuale situazione dell'imputato.: si sarebbe dovuto ritenere prevalente, ai fini di una corretta decisione, non tanto la specificità dei precedenti del Mazzola quale ragione ostativa per accordare il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., quanto la risalenza nel tempo dei medesimi. Si è, infatti, evidenziato, nel corso dell'intero giudizio, come l'imputato abbia un vissuto problematico che lo ha indotto a compiere atti anticonservativi. Il diniego del beneficio inficia il percorso di recupero che l'imputato ha faticosamente intrapreso.
3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
2. Giova premettere il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui il tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati dall'art.133 cod.pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (così Sez.5, n.17953 del 07/02/2020; Sez.4, n.48013 del 12/07/2018, Rv.273995).
3. Ciò posto, la Corte territoriale ha tenuto conto delle precarie condizioni psicofisiche dell'imputato - reduce da due tentativi di suicidio posti in essere nella medesima serata con diverse modalità - laddove ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, come richiesto dalla difesa che si doleva in quella sede del rigore del trattamento sanzionatorio.È pervenuta invece a diversa conclusione con riferimento alla ulteriore richiesta difensiva, con la quale si invocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la impossibilità di esprimere una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 163 cod. pen. sul futuro comportamento dell'imputato, gravato da due precedenti penali specifici, pur se risalenti al 2009 e al 2010. Si tratta di una motivazione corretta, immune da vizi logici e giuridici, immune pertanto dal denunciato vizio di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dan