Sentenza — n. 34330/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha ritenuto Mercanti Paolo responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Dalla testimonianza del teste di polizia giudiziaria, Leopizzi Leonardo, risultava che, in data 08/09/2014, alle 23.30, agenti della polizia stradale di Verona, nel corso di un servizio di vigilanza, notavano la vettura condotta dall'imputato fare ingresso in un'area di distribuzione del carburante, lungo la strada statale n.11. L'auto urtava il marciapiede ove era ubicata la pompa; gli agenti decidevano, pertanto, di procedere ad un controllo. Ancora a bordo, il Mercanti presentava alito vinoso e difficoltà di linguaggio. Per tali motivi, gli operanti lo invitavano a sottoporsi ad alcoltest mediante l'apposita apparecchiatura in dotazione, avvisandolo, altresì, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. A detto invito, ripetuto più volte, l'uomo, sceso all'auto, opponeva un rifiuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il quarto motivo attiene alla dosimetria della pena, alla mancata concessione della sospensione condizionale della stessa e all'omessa applicazione degli artt.163 e 164 cod. pen.; giudizio di prognosi ex art. 133 cod. pen.3.5. Con il quinto motivo, sempre in tema di dosimetria della pena, si lamenta che la stessa non sia stata irrogata secondo i minimi edittali; motivazione del tutto generica ed insufficiente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERCANTI PAOLO nato a VERONA il 22/09/1965 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo A•—w n-• /1-(s coi A - P _
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha ritenuto Mercanti Paolo responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
2. Dalla testimonianza del teste di polizia giudiziaria, Leopizzi Leonardo, risultava che, in data 08/09/2014, alle 23.30, agenti della polizia stradale di Verona, nel corso di un servizio di vigilanza, notavano la vettura condotta dall'imputato fare ingresso in un'area di distribuzione del carburante, lungo la strada statale n.11. L'auto urtava il marciapiede ove era ubicata la pompa; gli agenti decidevano, pertanto, di procedere ad un controllo. Ancora a bordo, il Mercanti presentava alito vinoso e difficoltà di linguaggio. Per tali motivi, gli operanti lo invitavano a sottoporsi ad alcoltest mediante l'apposita apparecchiatura in dotazione, avvisandolo, altresì, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. A detto invito, ripetuto più volte, l'uomo, sceso all'auto, opponeva un rifiuto.
3. Avverso la prefata sentenza di appello, l'imputato, per il tramite del difensore, articola cinque motivi: 3.1. Con il primo, lamenta la mancata assoluzione; l'erronea valutazione del giudice; il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza; prova contraddittoria ed insufficiente; testimonianze contraddittorie. In particolare, il ricorrente stigmatizza che la Corte di appello avrebbe dovuto cogliere le discrepanze tra le testimonianze del Leopizzi e della testimone della difesa, Lazar Mihaela Fiorentina; 3.2. Con il secondo, deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 3.3.
Il terzo motivo afferisce alla ritenuta autonomia del procedimento penale rispetto a quello instaurato a seguito dell'opposizione alla sanzione amministrativa, previamente definito con l'accoglimento; interpretazione orientata dell'art. 649 cod. proc. pen., ne bis in idem e sistema del doppio binario della giurisdizione amministrativa e penale; art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, insufficienza motivazionale. Nel corso del giudizio sono stati acquisiti agli atti ì documenti relativi al procedimento incardinato innanzi al Giudice di pace di Verona, ivi compresa la sentenza conclusiva, relativa ai medesimi fatto oggetto dell'imputazione del presente procedimento, che ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia (che aveva disposto la sospensione della patente di guida del prevenuto per 15 mesi). 3.4.
Il quarto motivo attiene alla dosimetria della pena, alla mancata concessione della sospensione condizionale della stessa e all'omessa applicazione degli artt.163 e 164 cod. pen.; giudizio di prognosi ex art. 133 cod. pen.3.5. Con il quinto motivo, sempre in tema di dosimetria della pena, si lamenta che la stessa non sia stata irrogata secondo i minimi edittali; motivazione del tutto generica ed insufficiente.
4. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi ripetitivi di quelli contenuti nell'atto di appello, che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione corretta e congrua, all'esito dell'esatta valutazione delle risultanze istruttorie, su cui si sofferma in maniera compita nel corpo motivazionale della sentenza impugnata.
2. Quanto all'asserito contrasto tra la deposizione del verbalizzante e quella rilasciata dalla testimone assunta a discarico, la Corte ha ritenuto - con argomentazione in fatto non censurabile in questa sede - che la teste Lazar non aveva avuto la possibilità di osservare quanto accaduto, posto che si trovava al buio ed in un luogo distante alcuni metri da quello del controllo di polizia.
3. L'esimente dell'art.131-bis cod.pen. non è stata riconosciuta in ragione delle risultanze del certificato penale del Mercanti, gravato da numerosi precedenti tra i quali due specifici.
4. Manifestamente infondato altresì il motivo con il quale si invoca una interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art.649 cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale già risposto sul punto facendo corretta applicazione dei principi di diritto secondo cui l'esito del giudizio amministrativo non può assumere valenza preclusiva ex art.649 cod.proc.pen. nel giudizio penale, trattandosi di procedure dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti (Sez.4, n.12267 del 13/02/2018, Rv.272533), non mancando poi di rilevare l'incompiutezza dell'istruttoria svolta nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, in cui era stata sentita la sola teste a difesa e non anche l'agente di polizia giudiziaria.
5. Da ultimo, quanto alla dosimetria della pena, i giudici di appello hanno valorizzato il negativo profilo soggettivo dell'imputato, gravato - come già detto - da plurimi precedenti penali anche specifici e di particolare gravità, quali una tentata rapina, un attentato alla sicurezza dei trasporti ed un danneggiamento continuato.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1.0 maggio 2021 Il Consigl