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Sentenza — n. 34329/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34329/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34329/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe ha confermato la pronuncia di condanna resa dal tribunale di Savona nei confronti di Montali Valentina, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver provocato un sinistro stradale, fatto commesso il 15 luglio 2014.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34329/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe ha confermato la pronuncia di condanna resa dal tribunale di Savona nei confronti di Montali Valentina, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver provocato un sinistro stradale, fatto commesso il 15 luglio 2014.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.35490/2009
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTALI VALENTINA nato a FINALE LIGURE il 16/10/1987 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi il reato estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di secondo grado. -4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe ha confermato la pronuncia di condanna resa dal tribunale di Savona nei confronti di Montali Valentina, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver provocato un sinistro stradale, fatto commesso il 15 luglio 2014.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, lamentando con un primo motivo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate con l'atto di appello, e rappresentando con un secondo motivo il decorso del termine di prescrizione.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

4. Preliminarmente, osserva il Collegio che il reato contestato alla Montali è estinto per prescrizione. A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che l'impugnazione, per come articolata nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondata, né risulta affetta da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, c.p.p. Invero, in conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490/2009, Tettamanti). Del resto la ricorrente nell'odierno atto di impugnazione non contesta la responsabilità.

5. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputata estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan PatFjzi Picciaki, DEPOSrrATO`kNC-A