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Sentenza — n. 34327/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34327/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 22/02/2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto ha ritenuto Sulpizi Fabrizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. In Castiglione della Pescaia il 24/08/2013.

Regesto Legislator

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artt. 356 cod. proc. pen, artt. 191 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore, avv. Donata De Nittis, ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 del del. 137/2000, con cui insiste nelle ragioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida guida senza autorizzazione omissione di soccorso accertamento medico incompleto infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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artt. 356 cod. proc. pen
Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp.
artt. 191 cod. proc. pen
Violazione degli artt. 191 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.Un., n.35490/2009
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SULPIZI FABRIZIO nato a TERAMO il 05/09/1982 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo e ° 9 ' ..u),eLej, ÀJ Z.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 22/02/2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto ha ritenuto Sulpizi Fabrizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. In Castiglione della Pescaia il 24/08/2013.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato sollevando quattro motivi con cui rispettivamente deduce:

3. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; 3.1. Violazione degli artt. 191 cod. proc. pen. e 13 Cost. per mancata richiesta di consenso ai fini dell'effettuazione dell'esame ematico; 3.2. Contraddittorietà processuale per travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla valutazione di affidabilità scientifica dell'esame alcolemico; 3.3. Contraddittorietà processuale per travisamento degli atti per omissione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.

5. Il difensore, avv. Donata De Nittis, ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 del del. 137/2000, con cui insiste nelle ragioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

6. Preliminarmente, osserva il Collegio che il reato contestato al Sulpizi è estinto per prescrizione. A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che l'impugnazione, per come articolata nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondata, né risulta affetta da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, c.p.p. Invero, in conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.Un., n.35490/2009, Tettamanti).

Ciò perché il concetto di evidenza, richiesto dal secondo comma dell'art.129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez.4, 31.5.2013, n.23680). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze (Sez.6, 4.3.2014, n.10284).

7. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid