Sentenza — n. 34325/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParrotta Vincenzo, Spagnolo Antonietta e Pop Gianina, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, confermativa di quella del Tribunale di Crotone, resa all'esito di giudizio abbreviato, che li riteneva responsabili del reato di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Parrotta Vincenzo e di Spagnolo Antonietta, redatto in un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, consta di tre motivi con i quali tutti si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo, in relazione all'art. 625, comma 1, n.2, cod. pen., per non esservi prova della violenza sulle cose. Non è dato sapere se gli imputati si fossero limitati a prelevare il materiale e se i lastroni di marmo fossero già stati asportati dai gradini. La perquisizione personale e veicolare dava esito negativo perché non venivano trovati attrezzi atti al distacco dei lastroni.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PARROTTA VINCENZO nato a CROTONE il 21/06/1981 SPAGNOLO ANTONIETTA nato a CUTRO il 18/09/1960 POP GIANINA nato a BAIA MARE( ROMANIA) il 05/06/1981 avverso la sentenza del 08/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO f che ha concluso chiedendo rY). e
RITENUTO IN FATTO
1. Parrotta Vincenzo, Spagnolo Antonietta e Pop Gianina, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, confermativa di quella del Tribunale di Crotone, resa all'esito di giudizio abbreviato, che li riteneva responsabili del reato di furto pluriaggravato.
2. In particolare, i predetti sono accusati di essersi introdotti all'interno del cantiere edile allestito per la costruzione della struttura alberghiera di proprietà della "Radio Video Calabria s.r.l. 99" e di essersi impossessati di cinque lastroni di marmo che caricavano sull'autovettura Fiat Idea e di sei mattonelle di marmo che portavano in mano mentre uscivano dall'edificio e venivano sorpresi dai Carabinieri. Il tutto per un valore complessivo stimato di circa 1.200,00 euro. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, con violenza sulle cose, esercitata per staccare le lastre di marmo dalle pareti stipiti dove erano attaccate, e su cose esposte alla pubblica fede, giacché in area aperta e non recintata. Fatto commesso in Crotone il 07/12/2013.
3. Il ricorso di Parrotta Vincenzo e di Spagnolo Antonietta, redatto in un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, consta di tre motivi con i quali tutti si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo, in relazione all'art. 625, comma 1, n.2, cod. pen., per non esservi prova della violenza sulle cose. Non è dato sapere se gli imputati si fossero limitati a prelevare il materiale e se i lastroni di marmo fossero già stati asportati dai gradini. La perquisizione personale e veicolare dava esito negativo perché non venivano trovati attrezzi atti al distacco dei lastroni.
La motivazione è poi illogica quando deduce la prova del distacco (e, quindi, della violenza) dalla mancanza di precedenti denunce di danneggiamento. Con il secondo, con riguardo al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Con il terzo, afferente al solo Parrotta, si lamenta la mancata sospensione condizionate della pena, atteso che l'unico precedente penale a carico del prevenuto risale al 2004 e riguarda una condanna ad euro 600,00 di multa per il reato di lesioni.
4. Escluso il predetto terzo motivo, i motivi di ricorso presentati da Pop Gianina sono i medesimi del ricorso precedentemente richiamato.
5. I difensori degli imputati hanno presentato conclusioni ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020 con cui insistono nei motivi dei rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento.
6. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, ripetitivi di analoghi motivi di appello, sono inammissibili. Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441; Sez.2, 5 febbraio 2014 n.13951, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, 28 maggio 2009 n.22445, Rv.244181).
2. Ciò posto si osserva che la Corte territoriale, nella sua pur stringata motivazione, ha risposto in maniera puntuale alle doglianze difensive, argomentando che gli imputati erano stati sorpresi dalla polizia giudiziaria mentre asportavano da un cantiere (recintato ma facilmente accessibile in quanto non vigilato) relativo alla costruzione di una struttura alberghiera, il materiale in marmo oggetto di imputazione, che avevano staccato da una scala, danneggiando gli altri lastroni lasciati sul posto: di qui la prova certa dell'attribuibilità della condotta furtiva ai prevenuti.
Corretto anche il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche, concesse in prime cure, e le contestate aggravanti, a fronte del quale il motivo di ricorso volto ad un trattamento ancor più favorevole che fa leva sulla incensuratezza degli imputati appare generico e ripetitivo. La Corte si è pure soffermata sulle ragioni ostative alla concessione al Parrotta del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che il precedente penale a carico non consentiva una favorevole prognosi sul suo comportamento futuro.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2021 Il Presidente Il Consigliere estenso