Sentenza — n. 34324/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 27 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova con cui Massimiliano Bellumori è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.d.S., perché postosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 2,04 gil a mezzo di esame ematochimico, provocava un sinistro stradale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34324/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ripercorre la giurisprudenza di legittimità in ordine alla disposizione che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando l'approdo delle Sezioni Unite Tushaj che ne affermano la compatibilità anche con i reati che prevedono soglie di punibilità (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589). Rileva che la Corte territoriale, non ha motivato il rigetto della richiesta, formulata in sede di conclusioni, con la quale si chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Richiama l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sui presupposti applicativi della causa di non punibilità e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLUMORI MASSIMILIANO nato a ESTE il 09/09/1974 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova con cui Massimiliano Bellumori è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.d.S., perché postosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 2,04 gil a mezzo di esame ematochimico, provocava un sinistro stradale.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo fa valere il vizio di violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen., ed agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che il prelievo ematico fosse stato eseguito nell'ambito di un protocollo sanitario, benché l'esame fosse stato eseguito su richiesta della Polizia Stradale, in assenza di previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Sostiene che l'estraneità dell'esame ad un protocollo medico è facilmente evincibile dalla circostanza che il prelievo fu effettuato solo dopo che Bellumori diede il consenso, tanto che l'operatore sanitario verbalizza di non poter procedere al prelievo in assenza di consenso, mentre risulta che gli agenti si recarono in Pronto soccorso per chiedere di sottoporre il ricorrente al test ematico per il rilievo del tasso alcolimetrico.
E' lo stesso iter seguito dai sanitari, dunque, a dimostrare che l'esame non fu eseguito nell'ambito di un protocollo medico. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalle sentenze di merito, da nessun atto emerge che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sia stato effettivamente dato, tanto che la nomina del difensore di fiducia intervenne solo contestualmente all'identificazione ed all'elezione di domicilio, in data 8 agosto 2016, allorquando i fatti risalgono al 22 luglio 2016. Osserva che l'eccezione relativa all'omissione dell'avviso è stata proposta nel corso della discussione del giudizio di primo grado e che, pertanto, secondo gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi tardiva, essendo stato superato l'indirizzo interpretativo secondo cui la medesima per essere tempestiva, deve essere proposta con l'atto di opposizione al decreto penale, affermandosi, invece, che l'eccezione può essere validamente sollevata sino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Rileva, infine, che la prova ematica fu svolta solo dopo tre ore dall'ingresso in ospedale e che il suo esito, avuto riguardo alla curva alcolimetrica, è del tutto inattendibile, stante il lungo intervallo temporale trascorso dal momento del controllo da parte degli operanti, dovendo ritenersi che se la prova fosse stata effettuata subito, il risultato sarebbe stato sensibilmente inferiore. Nessun altro sintomo dello stato di ebbrezza, infatti, è stato verbalizzato dagli operanti.4. Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione.
Ripercorre la giurisprudenza di legittimità in ordine alla disposizione che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando l'approdo delle Sezioni Unite Tushaj che ne affermano la compatibilità anche con i reati che prevedono soglie di punibilità (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589). Rileva che la Corte territoriale, non ha motivato il rigetto della richiesta, formulata in sede di conclusioni, con la quale si chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Richiama l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sui presupposti applicativi della causa di non punibilità e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
3. Preliminarmente, infatti, va rilevato che la questione inerente alla tempestività dell'eccezione di nullità relativa al mancato avviso -di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.- alla persona da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore, in caso di procedimento dibattimentale, insorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non può essere esaminata, in quanto sentenza di secondo grado -pur non affrontando il motivo di impugnazione- ritiene implicitamente fondato il rilievo, limitandosi ad affrontare nel merito gli ulteriori motivi di appello. Con la conseguenza dell'inammissibilità della doglianza proposta in questa sede.
4. Con riferimento, invece, alla censura con la quale si fa valere la nullità (inutilizzabilità) dell'accertamento dello stato di ebbrezza, a mezzo di esame ematico, per essere il medesimo stato effettuato al di fuori del protocollo sanitario e su richiesta della polizia giudiziaria, in assenza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, va osservato che la Corte territoriale richiama quanto affermato dal giudice di prima cura, secondo il quale l'interessato non solo fu condotto in ospedale a seguito di un incidente stradale, essendo perciò sottoposto agli esami alcolimetrici, avendo riportato lesioni, ma in prima battuta, rifiutò di sottoporsi all'analisi prima dell'arrivo del proprio avvocato, nonostante le plurime richieste, ciò dimostrando la conoscenza dei proprio diritto alla facoltà di farsi assistere da un difensore.
Si tratta di una considerazione che elide in radice la fondatezza dell'assunto, qui riproposto, posto che la formalità dell'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod.proc. pen., previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l'eventuale presenza del difensore, è volto a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. E', dunque, evidente che laddove il soggetto sottoposto all'accertamento irripetibile dimostri di essere a conoscenza del diritto di farsi assistere da un difensore, pretendendo di attenderlo per svolgere l'esame richiesto, la contestata assenza dell'avviso diviene irrilevante, posto che l'adempimento ha lo scopo di informare il soggetto privo di conoscenze tecnico-processuali della facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'accertamento, sicché laddove l'interessato eserciti il suo diritto, ancorché non avvisato, lo scopo della norma è raggiunto, indipendentemente dall'effettività dell'avvertimento, che, altrimenti, diverrebbe mero adempimento formale, non finalisticamente rivolto ad assicurare all'interessato la possibilità di far intervenire il proprio difensore all'accertamento irripetibile, senza essere previamente avvertito.
5. Manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione circa la rilevanza della tardività dell'accertamento ematico, svolto solo dopo tre ore dall'ingresso in ospedale, posto che la Corte territoriale risponde, contrariamente a quanto sostenuto, chiarendo che l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato (pari a gr/I 2,04) non consente di apprezzare diversamente il risultato, nonostante il tempo trascorso fra la condotta e l'effettuazione del test alcolimetrico. D'altro canto, la sentenza di prima grado, le cui argomentazioni si integrano con quella qui impugnata, formando un unico tessuto motivazionale, non solo precisa l'ininfluenza delle considerazioni sulle tecniche di analisi utilizzate -non essendo quelle alternativamente proposte dall'imputato generalmente condivise dalla comunità scientifica- ma nel merito ricorda che, nel caso di specie, il lasso trascorso fra l'incidente stradale e l'effettuazione dell'esame non può inficiare il risultato di laboratorio, posto che l'andamento della curva alcolemica comporta la discesa del tasso alcolico, quanto più il suo accertamento dista temporalmente dall'assunzione, sicché l'interessato non poteva che avere, al momento del sinistro, un tasso alcolemico maggiore.
6. Appare, infine, inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
7. Seppure debba ricordarsi che "La causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). (Sez. 6, Sentenza n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707), va altresì ribadito che ciò non impone "un'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art.129 c.p.p. con riferimento alle prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità" Ciò posto, nondimeno, va sottolineato che la doglianza proposta con il ricorso in esame, premettendo una lunga disamina delle pronunce di legittimità in tema della 'particolare tenuità dell'offesa, omette qualsivoglia considerazione sul caso di specie, limitandosi ad evidenziare che all'imputato è stata concessa la sospensione condizionale della pena, ciò implicando il favorevole giudizio prognostico sulla futura astensione da comportamenti penalmente rilevanti, senza affrontare la sussistenza concreta dei parametri applicativi della disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen.
L'assenza di specificità del motivo comporta, nondimeno, la sua inammissibilità, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'intero ricorso, il che preclude "la possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della