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Sentenza — n. 34323/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34323/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha ritenuto Gaspari Mattia responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora notturna (Vicenza, 16/11/2014).

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado, in relazione all'omesso avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Tale eccezione, secondo la sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere proposta entro la presentazione dell'atto di opposizione avverso il decreto penale emesso nei confronti del Gaspari.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida reato grave di stupefacenti infrazione privilegiata responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Risulta dimostrato per tabulas che all'indagato non sia stato formulato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARI MATTIA nato a VICENZA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI - che ha concluso chiedendo cjt (U-C -tP• j—C,1(>&_ (..) L- o A \

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha ritenuto Gaspari Mattia responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora notturna (Vicenza, 16/11/2014).

2. In particolare, la Corte territoriale ha motivato il mancato accoglimento dell'appello dell'imputato sull'assunto che, qualora, come nel caso di specie, si sia proceduto a giudizio ordinario, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia deve essere eccepita con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna. Ha, pertanto, reputato utilizzabile l'esito delle analisi del sangue espletate sul Gaspari presso l'Ospedale di Vicenza, ove questi, ferito, veniva trasportato, al fine di accertare il tasso alcolemico.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre, nell'interesse del proprio assistito, il difensore dell'imputato sollevando tre motivi con i quali rispettivamente deduce: 3.1. Violazione degli artt. 354, 356, 180, 182, cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Risulta dimostrato per tabulas che all'indagato non sia stato formulato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Diversamente da quanto assume la Corte territoriale, la relativa eccezione di nullità era stata correttamente sollevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. 3.2. Motivazione apparente sull'incontestato ritardo nell'accertamento del tasso alcolemico tale da non consentire di rilevare con certezza quale fosse il tasso alcolemico al momento del sinistro. 3.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.

2. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado, in relazione all'omesso avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Tale eccezione, secondo la sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere proposta entro la presentazione dell'atto di opposizione avverso il decreto penale emesso nei confronti del Gaspari.

3. Si tratta di un assunto erroneo in diritto, posto che la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e il citato art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato Luciano, Rv. 277511-01; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto Michele, Rv. 276675-01).

4. E', dunque, fondata l'eccezione di nullità avanzata dalla difesa del ricorrente, il cui accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, posto che la riscontrata violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., tempestivamente dedotta, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che rende inutilizzabili i risultati alcolimetrici derivanti dagli esami ematici, costituenti prova unica e decisiva della sussistenza del fatto-reato per cui si procede.

5. Ne consegue che l'imputato va prosciolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto. Restano assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 29 aprile 2021 Il Consigliere es